Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei Datori di Lavoro-RSPP

10/02/2012
Autore: Dott. Dario Cuccia

Presentiamo oggi il secondo dei due Accordi Stato-Regioni entrati in vigore il 26 Gennaio 2012, quello che tratta nello specifico la formazione dei Datori di Lavoro che vogliono svolgere direttamente il ruolo di RSPP, avendone facoltà l'azienda sulla base dell'Allegato II del D.Lgs. 81/08

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, introducendo l’articolazione dei corsi in base a tre differenti livelli di rischio (in precedenza era previsto solo un minimo di 16 ore indipendentemente dal tipo d’azienda):

RISCHIO BASSO: durata minima 16 ore

RISCHIO MEDIO: 32 ore

RISCHIO ALTO: 48 ore

I quattro moduli previsti in cui si articola il percorso formativo (normativo-giuridico, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori) – pur nella differenza delle ore di formazione - sono uguali per tutti, a giustificazione del fatto che non vi debbano essere argomenti trascurati o eliminati dalla formazione di un datore di lavoro.

Si veda l’ALLEGATO II per individuare i livelli di rischio in funzione dei codici ATECO

Un’altra novità fondamentale è l'introduzione degli obblighi di aggiornamento quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio e alto individuato in funzione del settore ATECO di appartenenza dell’azienda).

Rimangono validi tutti quei corsi per Datore di Lavoro-RSPP già svolti alla data di entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni, purchè conformi con la precedente disciplina (Art. 3 D.M. 16/01/1997); per i soggetti già precedentemente formati, un occhio di riguardo va alla data della formazione, dalla quale far discendere l'obbligo di aggiornamento quinquennale.

Disposizioni transitorie: coloro che possano dimostrare documentalmente un piano formativo per Datore di Lavoro-RSPP, approvato prima dell'entrata in vigore del presente accordo ma non ancora concluso, sono esonerati dal frequentare i corsi previsti dal presente accordo, potendo frequentare i corsi già iniziati e conformi con la precedente disciplina, a patto di concluderli entro mesi 6 dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Utilizzo della formazione a distanza (e-learning)

È consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1.

Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Si rimanda ancora una volta alla lettura dell'allegato per una completa comprensione del testo dell'Accordo e delle imposizioni legislative riassunte in questo articolo.

Fonti [Aifos, Punto Sicuro]

Accordi formazione 21_12_2011 RSPP-DL
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