Alcune Frequently Asked Questions (FAQ) della sicurezza! [Prima Parte]
Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 31/08/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
Di seguito proponiamo alcune delle domande che più frequentemente ci vengono sottoposte, con relative risposte, a beneficio di tutti.
D: siamo una piccola azienda di pochissimi dipendenti, dobbiamo avere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
R: Sì, la legge parla chiaro. “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.” [D.Lgs. 81/08, Art.47, c. 2]. Il RLS può essere eletto tra i dipendenti oppure può essere esterno e far parte della Rappresentanza Territoriale (RLST). Nel primo caso il RLS deve essere formato con apposito corso base di 32 ore ed aggiornato annualmente; rimane in carica per 3 anni, dopo i quali può essere rieletto; inoltre il nominativo del RLS deve essere comunicato per via telematica all’INAIL all’atto dell’elezione o in caso di cambio del RLS stesso. Nel secondo caso è sufficiente versare all’INAIL un contributo pari a 2 ore annue per lavoratore, per il finanziamento del fondi di cui all’Art. 52 del D.Lgs. 81/08, al fine di avvalersi della figura esterna.
D: quanti Addetti Antincendio ed Addetti al Primo Soccorso bisogna formare? Ogni azienda, anche piccola, ne deve avere?
R: Sì, ogni azienda (indipendente dalla dimensione o dal rischio di incendio valutato per l’attività svolta) deve avere un adeguato numero di Addetti alle Emergenze, regolarmente formati. Il numero di Addetti va da un minimo di 1 ad un massimo non precisato in funzione della tipologia, dimensione, ubicazione dell’attività produttiva. Si consiglia normalmente, non dando chiare indicazioni numeriche la legge, di formare un 20 circa dei dipendenti, a seconda della loro ubicazione seguendo i seguenti criteri di base:
- avere sempre almeno un addetto presente in azienda, anche in caso di malattie, maternità, ferie ecc.;
- disporre di un addetto in ogni “porzione” di ambiente di lavoro, studiando il caso specifico con il RSPP o altro esperto.
Il Datore di Lavoro può svolgere la funzione di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Antincendio, previa specifica formazione, solo nelle aziende che impieghino meno di 5 dipendenti.
D: in cosa consistono i corsi di formazione obbligatori delle figure precedentemente elencate?
R: i corsi sono così suddivisi:
- RLS [D.Lgs. 81/08 e D.M. 16/01/1997]: corso base di 32 ore e aggiornamento annuale di 4 ore (aziende con meno di 50 dipendenti) o di 8 ore (aziende con 50 dipendenti o più).
- Addetto al Primo Soccorso [D.M. 388/2003]: corso base di 12 ore e aggiornamento triennale di 4 ore (per aziende dei gruppi B e C descritti nel decreto); corso base di 16 ore e aggiornamento triennale di 6 ore (per aziende del gruppo A).
- Addetti Antincendio [D.M. 10/03/1998]: corso base di 4h (attività a rischio incendio basso), 8h (attività a rischio incendio medio) o 16h (attività a rischio incendio elevato).
Tutti questi corsi sono obbligatori, non esistono deroghe, non esistono casi particolari.
D: siamo una piccola azienda, dobbiamo redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?
R: attualmente, fino al 30 Giugno 2012, i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono sostituire il DVR con una autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi [D.Lgs. 81/08, Art. 29, c.5]. Questo non esime il Datore di Lavoro dall’effettiva valutazione dei rischi e programmazione delle necessarie misure di tutela, ma gli consente esclusivamente di non redigere un completo documento di valutazione. Successivamente alla suddetta scadenza, salvo differenti modifiche legislative che possano intervenire, tutte le aziende dovranno possedere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi.
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Certificazione energetica degli edifici pubblici in Lombardia
Certificazione Energetica degli Edifici - Pubblicato il 12/08/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea File allegato: DGR IX_335.pdf
Con la deliberazione 335 della seduta della Giunta Regionale della Lombardia del 28 Luglio 2010 entra in vigore il DGR IX/335 (file allegato), che aggiorna il termine finale per la redazione dell'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq.
La scadenza per assolvere tale obbligo, ricadente sugli edifici pubblici ubicati nei confini della Regione Lombardia, era stata fissata per mezzo del DGR VIII/8745 alla data del 01/07/2010. Il suddetto decreto dava (e continua a dare) la possibilità ai dipendenti di Enti o Società Pubbliche in possesso di uno dei titoli di studio necessari la possibilità di divenire certificatori energetici accreditati al fine di svolgere la Certificazione Energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, previa frequentazione di idoneo corso di formazione, anche in assenza di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale.
Il DGR IX/335 allontana questo termine, fissandolo al 01/07/2011.
Motivazione di tale proroga si legge nel testo della deliberazione:
“[…] CONSIDERATO che il suddetto termine (01/07/2010) risulta troppo restrittivo al fine di favorire la certificazione energetica degli edifici pubblici attraverso la possibilità per gli enti di avvalersi dei dipendenti accreditati come certificatori energetici.
DATO ATTO che è interesse della Regione Lombardia e della Pubblica Amministrazione in generale, favorire la suddetta certificazione, in modo da avere una puntuale cognizione delle prestazioni energetiche dei propri edifici e programmare interventi di riqualificazione che consentano di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti […]”
Il provvedimento è pubblicato sul BURL Serie Ordinaria numero 32 del 09/08/2010.
Gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni lombarde che ancora non sono in possesso di regolare Attestato di Certificazione Energetica non sono dunque ritenute inadempienti ed hanno tempo fino al 01/07/2011 per regolarizzare la propria situazione.
Il termine del 01/07/2011 decade e l’onere assume carattere di immediata necessità in caso di trasferimento a titolo oneroso o locazione dei suddetti edifici, così come decretato dal DGR VIII/8745 e s.m.i. Si ricorda infatti che su qualunque trasferimento a titolo oneroso o stipula di contratto di locazione, in maniera indifferenziata per edifici pubblici e privati, indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio, vige l’obbligo di redazione dell’ACE.
[GLOSSARIO: Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici.
Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ente, sia ad altre attività od usi, compreso quello di abitazione privata]
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Rinviata la valutazione del rischio stress lavoro correlato
"Nella seduta del 29 luglio l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante una serie di misure finalizzate a stabilizzare, attraverso il contenimento della spesa e il contrasto all'evasione fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011-2013, in conformità agli impegni assunti in ambito europeo, nonché a sostenere, al contempo, lo sviluppo e la competitività economica nazionale. Il testo del decreto legge, che non ha subito modificazioni rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato, sarà ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale." [Fonte: www.camera.it]
Dunque, dopo l'approvazione del Senato, la manovra di modifica del D.L. 78/2010 è stata approvata anche dalla Camera con 329 voti a favore e 275 contrari. Il governo ha posto la fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge di conversione della manovra nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato (interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").
Il maxi-emendamento (allegato in pdf) riporta tutte le modifiche al Decreto Legge 78/2010.
Tra le misure adottate, figura la proroga al 31 Dicembre 2010 della scadenza per la valutazione del rischio stress lavoro correlato. L'obbligo della valutazione del rischio, la cui scadenza originaria era fissata per il 1 Agosto 2010 (D.Lgs. 81/08 Art. 28 c.1-bis così come modificato dall'Art.18 c.1 del D.Lgs. 106/09), era stato rinviato al 31 Dicembre 2010 per le sole Pubbliche Amministrazioni con il D.L. 78/2010 (Art. 8 c.12).
L'approvazione dell'emendamento amplia il campo di applicazione della proroga anche ai "datori di lavoro del settore privato".
Di seguito lo stralcio della legge (entrata in vigore il 31 Luglio 2010, Legge 122/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.174 alla G.U. n. 176 del 30/07/2010), così come figura con la modifica approvata dalle Camere:
“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 [...]".
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Benvenuti su APBlog
Altro - Pubblicato il 15/07/2010 - Autore: Dott. Paolo Aceti
Egregio Cliente,
da oggi A.P.Group inaugura un nuovo “blog”, assolutamente gratuito, per venire incontro alle Sue esigenze.
Il blog non solo conterrà argomenti di discussione e articoli dei nostri esperti riguardo la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, ma Le darà la possibilità di contattarli in merito a qualunque dubbio dovesse insorgere nella gestione delle attività.
Saranno a Sua disposizione gratuitamente uno staff di legali esperti in sicurezza sul lavoro, psicologi esperti in mobbing e patologie di stress da lavoro correlato, Medici del Lavoro e tecnici responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
Ad ogni nuovo articolo o nuova pubblicazione riceverà una e.mail che La indirizzerà sul sito, dove potrà trovare l’articolo di riferimento e in seguito indicati gli Specialisti che parteciperanno a questa nuova “community” che potranno eventualmente rispondere ai Suoi quesiti.
Auguro a tutti un proficuo lavoro e scambio di opinioni.
Distinti saluti.
A.P. GROUP S.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
Dott. Paolo Aceti
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