La Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del 21.12.2011, ha approvato gli accordi per la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP e del SINP (Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione) così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Tali accordi costituiscono, non solo l’adempimento dei commi 2, degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.81/08, ma anche un nuovo punto di partenza per la formazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Accordi sono entrati in vigore il 26 Gennaio 2012.
Quest’oggi pubblichiamo ed alleghiamo il primo dei due accordi, quello relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. I punti più salienti e innovatori di tale accordo sono:
Durata della formazione
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Le classi di rischio sono individuate sulla base della classificazione ATECO, e sono presenti nell'Allegato 2 dell'Accordo.
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Utilizzo della formazione a distanza (e-learning)
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per:
la formazione generale per i lavoratori;
la formazione dei dirigenti;
i corsi di aggiornamento (punto 9 dell’Accordo)
la formazione dei preposti (rif. punti 1 e 5 del punto 5 dell’Accordo)
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Formazione dei dirigenti
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore.
Crediti formativi
Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e ai preposti, costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione(per approfondimenti si consulti punto 8 lett.a dell’accordo);
Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi(punto 8 lett.b dell’accordo).
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
Aggiornamento
Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio(basso, medio e alto).
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Si rimanda all'allegato per i contenuti completi dell'Accordo.
Fonti [Aifos, Punto Sicuro]
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Contributi INAIL 2012 per la sicurezza: come compilare le domande
Altro - Pubblicato il 11/01/2012 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
Al via la seconda tranche di contributi erogati dall'INAIL a favore di tutte le imprese italiane interessate alla realizzazione di interventi in materia di prevenzione. Viene pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il bando del regolamento per l'assegnazione dei finanziamenti mediante procedura valutativa a sportello (ai sensi del decreto legislativo n.123/98 e delle successive modifiche e integrazioni). Se nel 2010 l'Istituto aveva destinato 60 milioni di euro, per il 2011 sono a disposizione complessivamente 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali (la ripartizione delle risorse tiene conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio). Nel complesso l'intervento, nel quadriennio 2011/2014, vedrà l'INAIL mettere a disposizione la cifra complessiva di circa 850 milioni.
Le aziende interessate e la copertura del contributo. Per quanto riguarda i contenuti del bando, il contributo dell'INAIL copre il 50% delle spese ammesse in relazione a ciascun progetto presentato dalle aziende, è in conto capitale e non può superare i 100mila euro. Il bando è rivolto a tutte le imprese - anche a quelle individuali - purché abbiano sede in Italia e siano iscritte alla Camera di commercio. Le imprese possono presentare un solo progetto, di un solo tipo, per una sola unità produttiva. Si possono presentare solo progetti di investimento o di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
L'invio telematico in quattro passaggi. L'invio telematico della domanda si articola in quattro passaggi da effettuare nell'area "punto cliente" del portale INAIL.
1) L'impresa accede via web a un modulo informativo e inserisce i dati anagrafici e quelli specifici relativi al progetto che presenta e per il quale chiede il contributo: le informazioni richieste riguardano i parametri in base ai quali viene effettuata l'attribuzione del punteggio.
2) Se il punteggio soglia complessivo viene superato, l'impresa richiedente può completare la compilazione, salvare la domanda e ricevere un codice che le consentirà, nel giorno fissato, di partecipare alla fase di invio.
3) Al ricevimento della domanda il sistema attribuisce un numero di protocollo e sul sito INAIL sarà pubblicato l'elenco delle domande inviate in ordine cronologico.
4) La documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando la posta elettronica certificata (Pec) e, nei casi in cui è richiesta, la firma digitale. Le imprese che non dispongono di firma digitale possono inviare una copia dei loro documenti scansionati elettronicamente, provvedendo anche a inoltrare (a mano o per posta) la documentazione originale in formato cartaceo.
Il 7 marzo 2012 la chiusura della prima fase. Per ognuna di queste fasi sono previsti tempi di apertura e chiusura dello sportello web. Le imprese possono utilizzare la procedura di presentazione della domanda online ed effettuare simulazioni fino al momento in cui vogliono procedere al consolidamento, che deve essere effettuato in ogni caso entro il 7 marzo 2012. Con il consolidamento, la procedura rilascia un ticket, cioè un codice che individua la domanda presentata dall'azienda in maniera univoca. Dopo il 7 marzo, sarà possibile conoscere con certezza il numero di domande che hanno superato la soglia di punteggio minimo e quindi il numero dei potenziali partecipanti su base territoriale. Sarà quindi possibile valutare l'opportunità di organizzare l'invio distribuendo il carico per regione o per gruppi di regioni. Il calendario stabilito per gli invii sarà pubblicato sul portale dell'INAIL a partire dal 14 marzo.
Ridotto il rischio di sovraccarico dei sistemi. Per l'invio vero e proprio della domanda l'impresa utilizzerà il ticket ricevuto al momento del consolidamento. L'invio sarà perciò limitato ai soli elementi identificativi della domanda, in modo da ridurre notevolmente il rischio di sovraccarico dei sistemi. Tutti gli utenti potranno inviare la domanda nel periodo di apertura dello sportello online, senza blocco a budget territoriale esaurito. Alla chiusura delle operazioni verranno elaborati i dati relativi alle domande inviate e sarà predisposto l'elenco per regione dei potenziali beneficiari in base al budget disponibile, ordinato cronologicamente. Ogni impresa sarà informata della propria posizione nell'elenco cronologico.
L'erogazione degli incentivi prevista dal Testo unico sulla sicurezza. L'erogazione di incentivi alle aziende per interventi in materia di sicurezza sul lavoro è un compito specifico attribuito all'INAIL dal nuovo Testo unico sulla sicurezza, il decreto legislativo 81/2008 modificato dal decreto legislativo 106/2009. Nello specifico, il Testo unico prevede che l'Istituto finanzi con risorse proprie e anche in sinergia con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro, piccole e medie imprese, e progetti di sperimentazione di soluzioni innovative e di strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale. Ciò ha consentito già nel 2010 uno stanziamento di 60 milioni di euro, che sarà incrementato fino a circa 850 milioni complessivi per il triennio 2011/2013.
Con la valutazione "a sportello" forte semplificazione ma garanzie intatte. Per erogare i finanziamenti, l'INAIL utilizza la cosiddetta procedura "valutativa a sportello", definita dal decreto legislativo 123/1998, che consente una forte semplificazione preservando tutte le garanzie necessarie. Questa procedura si applica a "progetti o programmi organici e complessi" e prevede che l'istruttoria proceda "secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative".
[Fonte: INAIL e Punto Sicuro]
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Grazie alla preziosa collaborazione del Professor Nunzio Valerio Mennoia, Medico Competente di comprovata esperienza, professore universitario presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Pavia e dell'Università degli Studi di Torino, abbiamo la possibilità di allegare al presente articolo una pubblicazione, a firma di N.V. Mennoia, L.Petrone, S.M. Candura, dal titolo "Il problema del mobbing in ambito sanitario".
Nel testo si ricorda come "nel 1948 l'Assemblea delle Nazioni Unite sanciva il concetto di salute come "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale"; da allora ad oggi il graduale aumento della sensibilità verso le problematiche dei danni da lavoro alla salute ha progressivamente suggerito di estendere l'attenzione non solo alle possibili fonti di rischio per l'integrità strettamente fisica della persona, ma anche verso gli eventi o le situazioni generanti "disagio" psicologico".
Segue quindi una interessante panoramica sul problema del mobbing, il quale, in ambito lavorativo "definisce una sorta di terrore psicologico esercitato verso uno o più lavoratori ad opera di colleghi, anche superiori o inferiori". Gli attacchi che conducono allo stato di terrore psicologico sono condotti a nei confronti di tre elementi essenziali: comunicazione ("il mobber si rivolge sempre più duramente e raramente verso la vittima [...] a un certo punto interrompe ogni tipo di comunicazione",reputazione ("la vittima viene umiliata, non solo davanti ai colleghi di lavoro ma anche di fronte a terzi, creando circostanze imbarazzanti che esaltano gli errori e minimizzano i pregi"), e prestazioni ("se il mobbizzato è altamente qualificato lo si colloca a svolgere incarichi molto al di sotto delle sue capacità [...], se invece la vittima svolge mansioni di scarsa responsabilità o di tipo esecutivo gli si assegnano incarichi al di sopra delle proprie possibilità e competenze").
Interessante cenno alle manifestazioni psicosomatiche, emozionali e comportamentali del mobbing e dello stress che ne consegue, sono ampiamente trattate unitamente ai criteri guida per la diagnosi e certificazioni dell'avvenuta mobbizazione. Pertanto "insonnia associata ad alterazioni neurovegetative con capogiri, cefalea, brivido, disturbi cardiovascolari, [...] tensione continua, ansia, rabbia, crisi di pianto, attacchi di panico, deflessione del tono dell'umore, disinteresse affettivo, depersonalizzazione, [...] anoressia e bulimia, alcool e/o farmacodipendenza" sono solo parte dei fenomeni legati al mobbing e citati nell'articolo.
Vi invitiamo a prendere visione dell'interessante pubblicazione ed a leggerne i contenuti nella loro completezza.
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Oggi, 23 Novembre 2011, entra in vigore il DPR 177/2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.
A seguito dei numerosi fatti di cronaca nera che ci hanno accompagnato negli anni appena trascorsi, e con l’obiettivo di evitare che nuovamente incidenti simili possano accadere, il legislatore emana il decreto (che trovate allegato e la cui lettura è consigliata) per garantire che lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento siano svolti esclusivamente da personale qualificato, in possesso di requisiti ed attrezzature idonee per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.
Innanzitutto è bene ricordare quanto già sancito ad opera del D.Lgs. 81/08 Art. 66: “È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
Non si dimentichi inoltre di fare esplicito riferimento anche al dettato del D.Lgs. 81/08 All. IV p.to 3, del quale non si riporta estratto per non appesantire la lettura, ma del quale si consiglia attento esame.
Alla luce delle preesistenze normative, il suesposto DPR 177/2011 interviene imponendo, in sintesi, che:
- le imprese ed i lavoratori autonomi che possono operare in ambienti confinati abbiano informato, formato ed addestrato ripetutamente i lavoratori addetti alle operazioni, con specifica attenzione all’addestramento per l’utilizzo dei DPI e per le procedure di emergenza;
- imposizione dell’obbligo, per i lavoratori autonomi, di rispondere in toto ai dettati dell’Art 21 comma 2 del D.Lgs. 81/08, del quale hanno normalmente la facoltà di disporre a propria discrezione;
- presenza di personale con esperienza certificata almeno triennale nelle lavorazioni in ambienti confinati, in misura non inferiore al 30% della totale forza lavoro, regolarmente assunti; tale esperienza deve essere obbligatoriamente in possesso dei lavoratori che svolgono la funzione di preposto;
- possesso e capacità di utilizzo dimostrata di tutti i DPI necessari per lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
- divieto specifico di affidamento della attività in subappalto, se non dietro specifica autorizzazione del Datore di Lavoro committente.
Per quanto riguarda invece le procedure di sicurezza, il DPR impone:
- che si dedichi il tempo minimo di una giornata all’esecuzione della parte formativa/informativa per i lavoratori incaricati, direttamente sul campo, ovvero nella presa visione e chiarimenti del lavoro da svolgere in loco, dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, compresi quelli derivanti da precedenti utilizzi dei locali confinati, delle misure di prevenzione ed emergenza;
- che il committente nomini un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che conosca i rischi specifici del luogo e che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto del decreto.
Si tratta di novità di non poco conto, con una componente “pratica” molto forte; l’auspicio è quindi quello che, nel rispetto di queste imposizioni, si ottenga finalmente una consapevolezza maggiore nell’esposizione a questo comparto di rischio che molti danni, in termini di vite umane, ha mietuto negli ultimi anni.
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DPR 151/11 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi
Entra in vigore oggi, 7 Ottobre, il nuovo regolamento in ambito di prevenzione incendi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/09/2011, e denominato DPR 151/11.
Sono quindi abrogati i precedenti decreti che fino ad oggi regolavano le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), tra cui i principali e conosciuti DM 16/02/1982 e DPR 37/98.
Il nuovo decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificandole secondo una modalità completamente nuova. Le attività saranno suddivise in 3 categorie (A, B e C), in ordine crescente di complessità e pericolosità:
- nella categoria A sono comprese quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento ed aventi un limitato livello di complessità, in funzione di geometrie, materiali coinvolti ed affollamento: per queste attività è sufficiente presentare una autocertificazione della regolarità delle misure antincendio (tramite SCIA), esponendosi poi a controlli a campione successivi all’avvio dell’attività (per attività di nuova creazione);
- nella categoria B vi sono le medesime tipologie della categoria A, ma caratterizzate da maggiori complessità; in aggiunta, tutte le attività che non abbiano una propria “norma tecnica”, ma con complessità tale da non ricadere nella successiva categoria C: per le attività in categoria B rimane l’obbligo di esame del progetto, ma valgono i sopralluoghi a campione successivi all’insediamento dell’attività;
- nella categoria C vi sono attività altamente complesse: per tali attività è necessario l’esame del progetto ed è obbligatorio il sopralluogo dei VV.FF.
Ogni singola voce dell’Allegato alla legge, che individua le attività che debbono sottostare alla regolamentazione di prevenzione incendi, è quindi suddivisa nelle tre suddette categorie in funzione di quanto esposto.
Per impianti, edifici ed attività esistenti, si modificano anche i tempi legati alla richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Tutti i CPI sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’elenco dell’Allegato 1 del DPR 151/11, per le quali il rinnovo è decennale. Il rinnovo può sempre comunque avvenire mediante la dichiarazione di “situazione non mutata” (ovviamente facendosi carico il datore di lavoro di tutte le responsabilità relative alla veridicità della dichiarazione).
Per una lettura completa del testo di legge, per visualizzare l’elenco delle attività soggette a controlli, la suddivisione nelle categorie esposte e per tutti gli altri dettagli tecnici, vi rimandiamo alla lettura del testo di legge, allegato al presente articolo e liberamente scaricabile.
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