Il D.Lgs. 81/08, all’art. 161 impone agli organi competenti (Ministeri del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, delle Infrastrutture e Trasporti) l’emanazione di un decreto “per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.
Tale decreto è stato emanato il 4 Marzo 2013 (Decreto Interministeriale 04/03/2013), ed i suoi contenuti sono accessibili nel file allegato.
Nel decreto ci si sofferma sugli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro i cui lavoratori svolgono attività che li espongono a rischi di investimento, poiché a stretto contatto con la carreggiata ed il treffico veicolare. All’interno del testo di legge sono imposti i Dispositivi di Protezione Individuale da adottare per la completa visibilità degli operatori, sono imposte le modalità di segnalazione (mediante cartellonistica e sistemi gestuali con bandiere) degli operatori a bordo strada, nonché le distanze da rispettare nell’apposizione di tali segnalazioni.
Inoltre, l’Allegato 1 del Decreto mira a dettagliare al meglio le possibili situazioni che possano incorrere nell’esecuzione delle lavorazioni a bordo carreggiata: sono quindi previste misure di sicurezza a seconda delle condizioni atmosferiche, numeri minimi di componenti la quadra di lavoro a seconda del tipo di strada ove si debba intervenire, segnalazioni di situazioni di emergenza ecc.
Nell’Allegato 2 invece sono dettagliati i contenuti minimi della formazione a cui avviare i lavoratori adibiti alle lavorazioni ed i loro preposti. La formazione descritta nel testo di legge si aggiunge a tutte le altre opere formative già indicate nel D.Lgs. 81/08 e decreti accessori, e non si sostituisce ad alcuna di esse. La formazione può essere erogata solo da organismi accreditati, mediante docenti aventi specifici requisiti; non può essere quindi condotta una formazione esclusivamente interna, non essendo essa riconosciuta dalla normativa. Il monte ore previsto dalla normativa è di 8 ore per i lavoratori e di 12 ore per i loro preposti.
Si rimanda all’allegato testo di legge (DIM 04/03/2013) per informazioni più dettagliate.
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Entrato in vigore l'Accordo per la formazione sulle attrezzature
Oggi, 12 Marzo 2013, è il giorno di entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 22/02/2013 sulla formazione per l’uso e la conduzione di attrezzature per le quali serva una specifica abilitazione. Si rimanda all’articolo del blog (14 Marzo 2012) nel quale si dava notizia dell’Accordo, al fine di scaricare, per chi non lo avesse ancora fatto, il testo completo dell’Accordo.
I cardini legislativi sono quindi così riassumibili:
- le attrezzature che necessitano di formazione sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru caricatrici idrauliche, gru a torre (rotazione in basso e in alto), carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori telescopici rotativi), gru mobili, trattori agricoli o forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo;
- la durata della formazione necessaria è riassunta nel documento allegato;
- l’Accordo garantisce due anni di tempo per la totale applicazione dello stesso. La formazione dovrà quindi essere eseguita entro e non oltre il 12 Marzo 2015. Lo stesso dicasi per aggiornamenti di corsi pregressi non conformi ai dettami dell’Accordo;
- per quanto riguarda la formazione pregressa:
è completamente riconosciuta la formazione pregressa se pienamente conforme (in contenuti e durata, sia di modulo teorico che pratico) agli Accordi;
è riconosciuta la formazione pregressa non conforme (con durata inferiore o con contenuti parziali o con prova di apprendimento mancante) purché venga affiancata da un aggiornamento di almeno 4 ore entro il 12 Marzo 2015 (punto 6 dell’Accordo);
- aggiornamento: ogni 5 anni a decorrere dalla data del raggiungimento della piena conformità del corso, ovvero:
per corsi eseguiti nel passato e pienamente conformi, la decorrenza del quinquennio parte dalla data del corso;
per corsi eseguiti nel passato e non pienamente conformi, è necessario un primo aggiornamento “integrativo” per rendere il percorso completo e conforme entro il 12 Marzo 2015. Dalla data dell’aggiornamento “integrativo” decorre il quinquennio per l'aggiornamento periodico.
- la circolare n.12 del 11 Marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in maniera inequivocabile che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario ed occasionale delle attrezzature di lavoro” sopra elencate.
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Obbligo di sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE
Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n.246, devono essere muniti di marcatura CE.
I termini per la sostituzione dei maniglioni non muniti di marchio CE, come definiti dall’art. 5 del DM 3/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art.3 del presente Decreto sono:
· in caso di rottura del dispositivo;
· sostituzione della porta;
· modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo;
· entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il DM 3/11/2004 è entrato in vigore nel febbraio 2005).
Dunque, la scadenza per la sostituzione di detti dispositivi era inizialmente prevista per il 16 febbraio 2011.
Il DM 6 dicembre 2011, che modifica il DM 3/11/2004, ha introdotto un’ulteriore proroga di 24 mesi al termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE.
Fonte: Punto Sicuro
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Proroga al 30/06/2013 per la valutazione dei rischi di aziende fino a 10 lavoratori
Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 02/01/2013 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
Con la Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 è stato prorogato al 30 Giugno 2013 il termine entro il quale anche le aziende che occupano fino a 10 lavoratori debbono sostituire l'autocertificazione dei rischi con il Documento di Valutazione dei Rischi o la valutazione mediante procedure standardizzate. Il nuovo termine si sostituisce dunque al precedente termine del 31 Dicembre 2012, rendendo obbligatoria la presenza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o valutazione con procedure standardizzate a decorrere dal 1 Luglio 2013.
Per maggiori dettagli, si veda il precedente articolo (del 21/05/2012) nel quale si dava atto della prima proroga, dal 30/06/2012 al 31/12/2012.
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Continuando nella proficua collaborazione con il Prof. N.V. Mennoia, abbiamo la possibilità di allegare al presente articolo una pubblicazione, a firma di N.V. Mennoia, P. Orofino, C.M. Minelli, G. Iannello, S.M. Candura, dal titolo “Disabilità e medicina del lavoro: definizioni, ambiti, esempi operativi”.
Il 2003 è stato l’anno europeo delle persone con disabilità. La decisione, presa alcuni anni fa dal Consiglio dell’Unione Europea, intendeva sensibilizzare tutti sui problemi di uomini e donne alle prese ogni giorno con difficoltà in situazioni normali.
L’intento di questa pubblicazione è quello di suscitare alcune riflessioni ed incentivare più approfondite trattazioni dell’argomento fornendo inoltre, in maniera sintetica, un contributo sulle multiformi relazioni tra medicina del lavoro e lavoratore disabile attraverso la complessa normativa in materia di diritto al lavoro.
Interessanti sono i cenni storico-sociologici legati al cambiamento e all’evoluzione dell’atteggiamento sociale nei confronti della persona diversamente abile e dell’immagine da esso assunta nel corso del tempo.
Nel paragrafo conclusivo sono illustrate alcune esperienze professionali degli autori, svolte in ambito certificativo ambulatoriale, di riconoscimento medico-legale e di mero inserimento lavorativo.
Vi invitiamo a prendere visione dell’interessante pubblicazione ed a leggerne i contenuti nella loro completezza.
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