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Nuove regole nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici

   Certificazione Energetica degli Edifici - Pubblicato il 05/04/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

Classi EnergeticheNel supplemento ordinario n. 81/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana compare ufficialmente la pubblicazione del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2011/77/CE e 2003/30CE”).

Tale D.Lgs. 28/2011, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 29 Marzo 2011), costituisce una parziale rivoluzione del panorama della Certificazione Energetica in Italia. Infatti l’Art. 11 del suddetto decreto apporta alcune modifiche sostanziali all’Art. 6 del D.Lgs. 192/2005 (principale riferimento nazionale per la Certificazione Energetica). In sintesi, ad uso ed informazione dei lettori, che possono usufruire delle seguenti informazioni sia per i luoghi di lavoro propri o del proprio Datore di Lavoro, sia per eventuali usi privati, riassumiamo le principali novità.

 

1) “Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica”. Da cui discende che:

- Con la presente imposizione, in tutto il territorio nazionale, a far data dal 29 Marzo 2011, tutti i rogiti devono essere accompagnati dalla documentazione prevista dalla legge ai fini della Certificazione Energetica dell’edificio o unità immobiliare oggetto della compravendita; l’attestazione deve essere redatta da tecnico abilitato.

- Nelle Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Friuli V. Giulia, Valle d’Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano) che hanno già in vigore un impianto normativo proprio in materia, continuano a valere le norme regionali, purché di garantiscano almeno la rispondenza ai dettami minimi della normativa nazionale; nelle restanti Regioni, la svolta è totale, perché si impone un vincolo completamente assente prima d’ora, ovvero l’allegazione implicita dell’ACE (Attestato di Certificazione Energetica) al rogito, testimoniata dalla clausola descritta nel testo di legge riportato.

- Per quanto riguarda le locazioni, la disposizione si applica solo agli edifici già dotati di ACE.

- Nelle sole Regioni nelle quali non vi è normativa regionale oppure essa non ponga vincoli a ciò, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge con una propria dichiarazione in cui affermi che l’edificio che si appresta a vendere è di classe energetica G (la peggiore) e che i costi per la gestione dell’edificio sono molto alti. Ciò dovrebbe contribuire ad abbassare il prezzo di vendita dell’immobile, a patto che l’acquirente abbia un minimo di coscienza del problema che si sta affrontando. Tutto ciò non è valido, ad esempio, in Lombardia, nella quale la dichiarazione del venditore NON può sostituire la certificazione energetica redatta da tecnico abilitato, nemmeno sugli edifici aventi un’evidente qualità energetica scadente.

- ATTENZIONE: con la nuova disciplina diventa completamente illegittimo l’inserimento in contratto o rogito di una clausola con la quale l’acquirente dichiari di rinunciare ad ottenere le informazioni e la documentazione energetica.

 

2) “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 Gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. Da cui:

- Va da sé che, all’atto della commercializzazione di un immobile o di una singola unità immobiliare, esso dovrà già essere dotato di Attestato di Certificazione Energetica, i cui risultati siano chiaramente esposti sull’annuncio, permettendo così ai possibili acquirenti di valutare immediatamente i rapporti qualità/prezzo in relazione alla capacità energivora dell’oggetto di vendita (quanta energia “mangia”, richiede, l’immobile in vendita).

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Certificazione energetica degli edifici pubblici in Lombardia

   Certificazione Energetica degli Edifici - Pubblicato il 12/08/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: DGR IX_335.pdf

Con la deliberazione 335 della seduta della Giunta Regionale della Lombardia del 28 Luglio 2010 entra in vigore il DGR IX/335 (file allegato), che aggiorna il termine finale per la redazione dell'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 mq.

La scadenza per assolvere tale obbligo, ricadente sugli edifici pubblici ubicati nei confini della Regione Lombardia, era fissata per mezzo del DGR VIII/8745 alla data del 01/07/2010. Il suddetto decreto dava (e continua a dare) la possibilità ai dipendenti di Enti o Società Pubbliche in possesso di uno dei titoli di studio necessari la possibilità di divenire certificatori energetici accreditati al fine di svolgere la Certificazione Energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, previa frequentazione di idoneo corso di formazione, anche in assenza di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale. 

 

Il DGR IX/335 allontana questo termine, fissandolo al 01/07/2011.

Motivazione di tale proroga si legge nel testo della deliberazione:

“[…] CONSIDERATO che il suddetto termine (01/07/2010) risulta troppo restrittivo al fine di favorire la certificazione energetica degli edifici pubblici attraverso la possibilità per gli enti di avvalersi dei dipendenti accreditati come certificatori energetici.

DATO ATTO che è interesse della Regione Lombardia e della Pubblica Amministrazione in generale, favorire la suddetta certificazione, in modo da avere una puntuale cognizione delle prestazioni energetiche dei propri edifici e programmare interventi di riqualificazione che consentano di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti […]”

Il provvedimento è pubblicato sul BURL Serie Ordinaria numero 32 del 09/08/2010.

Gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni lombarde che ancora non sono in possesso di regolare Attestato di Certificazione Energetica non sono dunque ritenute inadempienti ed hanno tempo fino al 01/07/2011 per regolarizzare la propria situazione.

Il termine del 01/07/2011 decade e l’onere assume carattere di immediata necessità in caso di trasferimento a titolo oneroso o locazione dei suddetti edifici, così come decretato dal DGR VIII/8745 e s.m.i. Si ricorda infatti che su qualunque trasferimento a titolo oneroso o stipula di contratto di locazione, in maniera indifferenziata per edifici pubblici e privati, indipendentemente dalle dimensioni dell’edificio, vige l’obbligo di redazione dell’ACE.

[GLOSSARIO:
Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici.

Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’ente, sia ad altre attività od usi, compreso quello di abitazione privata]

 

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