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Legge 81/08 - Sicurezza del lavoro - Medicina del lavoro

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Prescrizioni di sicurezza per i lavoratori a contatto con traffico veicolare

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 02/04/2013 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: Decreto Interministeriale 4_3_2013.pdf

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 161 impone agli organi competenti (Ministeri del Lavoro, della Salute e delle 

DIM 03_04_2013Politiche Sociali, delle Infrastrutture e Trasporti) l’emanazione di un decreto per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.

Tale decreto è stato emanato il 4 Marzo 2013 (Decreto Interministeriale 04/03/2013), ed i suoi contenuti sono accessibili nel file allegato.

Nel decreto ci si sofferma sugli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro i cui lavoratori svolgono attività che li espongono a rischi di investimento, poiché a stretto contatto con la carreggiata ed il treffico veicolare. All’interno del testo di legge sono imposti i Dispositivi di Protezione Individuale da adottare per la completa visibilità degli operatori, sono imposte le modalità di segnalazione (mediante cartellonistica e sistemi gestuali con bandiere) degli operatori a bordo strada, nonché le distanze da rispettare nell’apposizione di tali segnalazioni.

Inoltre, l’Allegato 1 del Decreto mira a dettagliare al meglio le possibili situazioni che possano incorrere nell’esecuzione delle lavorazioni a bordo carreggiata: sono quindi previste misure di sicurezza a seconda delle condizioni atmosferiche, numeri minimi di componenti la quadra di lavoro a seconda del tipo di strada ove si debba intervenire, segnalazioni di situazioni di emergenza ecc.

Nell’Allegato 2 invece sono dettagliati i contenuti minimi della formazione a cui avviare i lavoratori adibiti alle lavorazioni ed i loro preposti. La formazione descritta nel testo di legge si aggiunge a tutte le altre opere formative già indicate nel D.Lgs. 81/08 e decreti accessori, e non si sostituisce ad alcuna di esse. La formazione può essere erogata solo da organismi accreditati, mediante docenti aventi specifici requisiti; non può essere quindi condotta una formazione esclusivamente interna, non essendo essa riconosciuta dalla normativa. Il monte ore previsto dalla normativa è di 8 ore per i lavoratori e di 12 ore per i loro preposti.

Si rimanda all’allegato testo di legge (DIM 04/03/2013) per informazioni più dettagliate.

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Entrato in vigore l'Accordo per la formazione sulle attrezzature

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 12/03/2013 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: Accordi formazione - Formazione attrezzature - Tab riepilogo AP Group.pdf

Carrello Oggi, 12 Marzo 2013, è il giorno di entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 22/02/2013 sulla formazione per l’uso e la conduzione di attrezzature per le quali serva una specifica abilitazione. Si rimanda all’articolo del blog (14 Marzo 2012) nel quale si dava notizia dell’Accordo, al fine di scaricare, per chi non lo avesse ancora fatto, il testo completo dell’Accordo.

 I cardini legislativi sono quindi così riassumibili:

 - le attrezzature che necessitano di formazione sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru caricatrici idrauliche, gru a torre (rotazione in basso e in alto), carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori telescopici rotativi), gru mobili, trattori agricoli o forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo;

- la durata della formazione necessaria è riassunta nel documento allegato;

- l’Accordo garantisce due anni di tempo per la totale applicazione dello stesso. La formazione dovrà quindi essere eseguita entro e non oltre il 12 Marzo 2015. Lo stesso dicasi per aggiornamenti di corsi pregressi non conformi ai dettami dell’Accordo;

- per quanto riguarda la formazione pregressa:

  • è completamente riconosciuta la formazione pregressa se pienamente conforme (in contenuti e durata, sia di modulo teorico che pratico) agli Accordi;
  • è riconosciuta la formazione pregressa non conforme (con durata inferiore o con contenuti parziali o con prova di apprendimento mancante) purché venga affiancata da un aggiornamento di almeno 4 ore entro il 12 Marzo 2015 (punto 6 dell’Accordo);

- aggiornamento: ogni 5 anni a decorrere dalla data del raggiungimento della piena conformità del corso, ovvero:

  • per corsi eseguiti nel passato e pienamente conformi, la decorrenza del quinquennio parte dalla data del corso;
  • per corsi eseguiti nel passato e non pienamente conformi, è necessario un primo aggiornamento “integrativo” per rendere il percorso completo e conforme entro il 12 Marzo 2015. Dalla data dell’aggiornamento “integrativo” decorre il quinquennio per l'aggiornamento periodico.

- la circolare n.12 del 11 Marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in maniera inequivocabile che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario ed occasionale delle attrezzature di lavoro” sopra elencate.

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Obbligo di sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 05/02/2013 - Autore: Dott. Cuccia Dario
   File allegato: Decreto_6_dicembre_2011_0.pdf

Entro il 16 febbraio 2013 devono essere sostituiti i dispositivi non marcati CE per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.fff

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n.246, devono essere muniti di marcatura CE.

I termini per la sostituzione dei maniglioni non muniti di marchio CE, come definiti dall’art. 5 del DM 3/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art.3 del presente Decreto sono:

· in caso di rottura del dispositivo;

· sostituzione della porta;

· modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo;

· entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il DM 3/11/2004 è entrato in vigore nel febbraio 2005).

Dunque, la scadenza per la sostituzione di detti dispositivi era inizialmente prevista per il 16 febbraio 2011.

Il DM 6 dicembre 2011, che modifica il DM 3/11/2004, ha introdotto un’ulteriore proroga di 24 mesi al termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE.

 

Fonte: Punto Sicuro

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Proroga al 30/06/2013 per la valutazione dei rischi di aziende fino a 10 lavoratori

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 02/01/2013 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

postCon la Legge 24 Dicembre 2012, n. 228 è stato prorogato al 30 Giugno 2013 il termine entro il quale anche le aziende che occupano fino a 10 lavoratori debbono sostituire l'autocertificazione dei rischi con il Documento di Valutazione dei Rischi o la valutazione mediante procedure standardizzate. Il nuovo termine si sostituisce dunque al precedente termine del 31 Dicembre 2012, rendendo obbligatoria la presenza del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o valutazione con procedure standardizzate a decorrere dal 1 Luglio 2013.

Per maggiori dettagli, si veda il precedente articolo (del 21/05/2012) nel quale si dava atto della prima proroga, dal 30/06/2012 al 31/12/2012.

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Acquisto di arredi ed accessori per il lavoro al videoterminale

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 06/08/2012 - Autore: Dott. Cuccia Dario
   File allegato: Lista controllo videoterminale arredi e accessori.pdf


vdtIl SUVA ha pubblicato una guida all’acquisto di arredi ed accessori ergonomici per rendere la postazione di lavoro confortevole e prevenire i rischi cui sono esposti coloro che eseguono lavori al videoterminale.

Nel documento viene suggerito di porre attenzione ai seguenti punti che molto spesso vengono trascurati:

  • piano di lavoro troppo alto e che non si può adattare alla statura di chi lavora;
  • sedie che non si possono regolare in altezza con piano di seduta troppo lungo o corto;
  • schermi che non si possono abbassare a sufficienza o con superficie riflettente.

Nel file allegato è presente una check-list che aiuta a definire le caratteristiche ergonomiche della postazione di lavoro e in particolare:

  • scrivanie;
  • sedie;
  • strumenti di lavoro (schermi, PC, mouse);
  • accessori (poggiapiedi, porta-documenti, cuffie telefoniche)

Fonte: Suva

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Lavorare all'aperto nei giorni di afa estiva

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 09/07/2012 - Autore: Dott. Cuccia Dario
   File allegato: Lista di controllo Suva.pdf

L’intenso irraggiamento solare può rendere più pericoloso il lavoro nei cantieri all’aperto. I lavoratoriafa vanno in particolare tutelati dagli effetti della canicola, dei raggi UV e dell'ozono.

La canicola rappresenta il periodo di caldo afoso e opprimente delle ore centrali della giornata, caratterizzato da alti valori di temperatura e umidità e assenza di vento.

Le persone che sono più colpite da questo fenomeno sono quelle che svolgono lavori fisici all’aperto. A soffrirne maggiormente è l’apparato circolatorio.

Le temperature molto elevate possono causare crampi, esaurimento fisico o, nella peggiore delle ipotesi, un colpo di calore.

I raggi UV o radiazioni solari sono i raggi ultravioletti, invisibili e impercettibili, che ci raggiungono ogni giorno tramite l’irraggiamento solare. In estate i valori massimi giornalieri si registrano tra le 11 e le 15. A partire da una determina
a intensità i raggi UV possono provocare tumori della pelle o lesioni oculari.

L’ozono si forma quando l’irraggiamento solare è molto intenso, soprattutto in estate. I valori massimi giornalieri si registrano nel tardo pomeriggio (all’incirca tra le 16 e le 18). L’ozono che si forma in prossimità del suolo (ozono troposferico) ha l’effetto di un gas irritante. Una prolungata esposizione ad elevate concentrazioni di ozono può provocare bruciore agli occhi, irritazioni della gola e della faringe, insufficienza respiratoria e mal di testa.

Il SUVA ha stilato un decalogo delle misure ritenute opportune per combattere l’afa estiva durante il lavoro sui cantieri:

1) È raccomandabile, per quanto possibile, anticipare l’inizio dei lavori al mattino, così da poter terminare prima la giornata lavorativa;

2) Svolgere i lavori più pesanti, per quanto possibile, al mattino;

3) Spalmare,almeno al mattino, una crema solare su viso, gambe e braccia per proteggersi dai raggi solari;

4) Proteggere le labbra con un’apposita crema;

5) Gli occhiali di protezione con lenti colorate hanno una duplice funzione: impediscono l’entrata di schegge negli occhi e riducono l’abbagliamento solare;

6) Indossare il casco anche in estate può proteggere dai possibili colpi di sole. Valutare con il fornitore che il casco offra un elevato confort, sia leggero e che permetta una buona circolazione dell’aria tra il casco e la testa;

7) Indossare sempre una maglietta, una T-shirt o una canottiera. Scegliere dei tessuti con un alto fattore di protezione solare;

8) In presenza di alte temperature il corpo necessità di assorbire diversi litri di liquidi al giorno. Evitare in qualsiasi caso le bevande alcoliche. Mangiare giornalmente frutta e verdura.

9) Fare delle pause, se possibile, all’ombra. Rinfrescare gambe e braccia con un po’ d’acqua;

10) Gli abiti da lavoro devono essere leggeri e comodi e allo stesso tempo devono proteggere dal sole e dai ferimenti.

 Fonte: Suva

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Proroga per l'autocertificazione dei rischi per le PMI

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 21/05/2012 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

FaldoneIl D.Lgs. 81/08 Art.29 c.5 ha permesso e tuttora permette ai Datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi, evitando loro la redazione del vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). E' importante sottolineare, come già fatto in altri articoli precedenti, che "autocertificare la valutazione dei rischi" non significa "essere esenti dal valutarli", ma soltanto essere esenti dal riportarne la valutazione in un documento compiuto che prenda il nome di DVR. Questa facoltà vedeva il suo termine imminente di validità nel 30 Giugno 2012; dal 1 Luglio 2012 tutte le aziende, anche le più piccole, avrebbero dovuto adeguarsi con la redazione di un DVR.

Il Decreto Legge 57/2012 ha di recente proprogato tale termine al 31 Dicembre 2012.

Tale proroga è dipesa dall'assenza, ad oggi, delle cosiddette "procedure standardizzate", che la Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto redigere e pubblicare. In assenza di queste linee di indirizzo per la valutazione dei rischi nelle PMI, il legislatore ha preferito prendere ancora qualche mese di tempo, concedendo una proroga all'obbligo di redazione del DVR.

Una nota importante: il termine del 31 Dicembre 2012 non è un termine assoluto. Qualora venissero pubblicate le suddette procedure standardizzate, le aziende avrebbero 3 mesi dal giorno di pubblicazione per adempiere all'obbligo di redazione del DVR secondo tali procedure. Se, ad esempio, il 1 Giugno venissero pubblicate tali procedure, il DVR andrebbe redatto non più entro il 31 Dicembre, bensì entro il terzo mese dalla pubblicazione (30 Settembre). Il termine del 31 Dicembre, salvo nuove, improbabili, proroghe, rimane il termine ultimo di redazione del DVR, anche qualora le procedure standardizzate siano pubblicate con un anticipo inferiore ai tre mesi rispetto a tale data.

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Rinvio dell'obbligo di valutazione del rischio da Campi ElettroMagnetici (CEM)

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 02/05/2012 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

Il Capo IV Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 regola, tra gli altri, la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori ai Campi Elettromagnetici.CEM

Il decreto impone che la scadenza per l’effettuazione di tale valutazione sia il 30 Aprile 2012.

La Commissione Europea, con la Direttiva 2012/11/UE del 19 Aprile 2012, pubblicata nella GU Europea n.L110 del 24 Aprile 2012, ha rinviato tale termine.

Il nuovo termine per la valutazione del rischio è stato fissato alla data del 31 Ottobre 2013.

E’ importante sottolineare che la proroga per la valutazione del rischio non legittima la mancata protezione dei lavoratori laddove effettivamente il rischio si manifesti.

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DPR Ambienti confinati

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 23/11/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: 20110914_DPR_177.pdf

Oggi, 23 Novembre 2011, entra in vigore il DPR 177/2011, “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

A seguito dei numerosi fatti di cronaca nera che ci hanno accompagnato negli anni appena trascorsi, e con l’obiettivo di evitare che nuovamente incidenti simili possano accadere, il legislatore emana il decreto (che trovate allegato e la cui lettura è consigliata) per garantire che lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento siano svolti esclusivamente da personale qualificato, in possesso di requisiti ed attrezzature idonee per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Innanzitutto è bene ricordare quanto già sancito ad opera del D.Lgs. 81/08 Art. 66: “È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”

Non si dimentichi inoltre di fare esplicito riferimento anche al dettato del D.Lgs. 81/08 All. IV p.to 3, del quale non si riporta estratto per non appesantire la lettura, ma del quale si consiglia attento esame.

Alla luce delle preesistenze normative, il suesposto DPR 177/2011 interviene imponendo, in sintesi, che:

- le imprese ed i lavoratori autonomi che possono operare in ambienti confinati abbiano informato, formato ed addestrato ripetutamente i lavoratori addetti alle operazioni, con specifica attenzione all’addestramento per l’utilizzo dei DPI e per le procedure di emergenza;

- imposizione dell’obbligo, per i lavoratori autonomi, di rispondere in toto ai dettati dell’Art 21 comma 2 del D.Lgs. 81/08, del quale hanno normalmente la facoltà di disporre a propria discrezione;

- presenza di personale con esperienza certificata almeno triennale nelle lavorazioni in ambienti confinati, in misura non inferiore al 30% della totale forza lavoro, regolarmente assunti; tale esperienza deve essere obbligatoriamente in possesso dei lavoratori che svolgono la funzione di preposto;

- possesso e capacità di utilizzo dimostrata di tutti i DPI necessari per lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;

- divieto specifico di affidamento della attività in subappalto, se non dietro specifica autorizzazione del Datore di Lavoro committente.

Per quanto riguarda invece le procedure di sicurezza, il DPR impone:

- che si dedichi il tempo minimo di una giornata all’esecuzione della parte formativa/informativa per i lavoratori incaricati, direttamente sul campo, ovvero nella presa visione e chiarimenti del lavoro da svolgere in loco, dei rischi presenti negli ambienti di lavoro, compresi quelli derivanti da precedenti utilizzi dei locali confinati, delle misure di prevenzione ed emergenza;

- che il committente nomini un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che conosca i rischi specifici del luogo e che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività oggetto del decreto.

Si tratta di novità di non poco conto, con una componente “pratica” molto forte; l’auspicio è quindi quello che, nel rispetto di queste imposizioni, si ottenga finalmente una consapevolezza maggiore nell’esposizione a questo comparto di rischio che molti danni, in termini di vite umane, ha mietuto negli ultimi anni.

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DPR 151/11 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 07/10/2011 - Autore: Dott. Saladino Giuseppe
   File allegato: DPR 151_2011 - SEMPLIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI.pdf

AntincendioEntra in vigore oggi, 7 Ottobre, il nuovo regolamento in ambito di prevenzione incendi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/09/2011, e denominato DPR 151/11.

Sono quindi abrogati i precedenti decreti che fino ad oggi regolavano le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), tra cui i principali e conosciuti DM 16/02/1982 e DPR 37/98.

Il nuovo decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificandole secondo una modalità completamente nuova. Le attività saranno suddivise in 3 categorie (A, B e C), in ordine crescente di complessità e pericolosità:

- nella categoria A sono comprese quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento ed aventi un limitato livello di complessità, in funzione di geometrie, materiali coinvolti ed affollamento: per queste attività è sufficiente presentare una autocertificazione della regolarità delle misure antincendio (tramite SCIA), esponendosi poi a controlli a campione successivi all’avvio dell’attività (per attività di nuova creazione);

- nella categoria B vi sono le medesime tipologie della categoria A, ma caratterizzate da maggiori complessità; in aggiunta, tutte le attività che non abbiano una propria “norma tecnica”, ma con complessità tale da non ricadere nella successiva categoria C: per le attività in categoria B rimane l’obbligo di esame del progetto, ma valgono i sopralluoghi a campione successivi all’insediamento dell’attività;

- nella categoria C vi sono attività altamente complesse: per tali attività è necessario l’esame del progetto ed è obbligatorio il sopralluogo dei VV.FF.

Ogni singola voce dell’Allegato alla legge, che individua le attività che debbono sottostare alla regolamentazione di prevenzione incendi, è quindi suddivisa nelle tre suddette categorie in funzione di quanto esposto.

Per impianti, edifici ed attività esistenti, si modificano anche i tempi legati alla richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Tutti i CPI sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’elenco dell’Allegato 1 del DPR 151/11, per le quali il rinnovo è decennale. Il rinnovo può sempre comunque avvenire mediante la dichiarazione di “situazione non mutata” (ovviamente facendosi carico il datore di lavoro di tutte le responsabilità relative alla veridicità della dichiarazione).

Per una lettura completa del testo di legge, per visualizzare l’elenco delle attività soggette a controlli, la suddivisione nelle categorie esposte e per tutti gli altri dettagli tecnici, vi rimandiamo alla lettura del testo di legge, allegato al presente articolo e liberamente scaricabile.

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Obblighi di verifica della messa a terra degli impianti elettrici

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 01/09/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

Simbolo

Le verifiche di legge degli impianti di Terra, sono OB­BLIGATORIE e disciplinate dal D.P.R. 462 del 22/10/2001. Sono infatti soggetti alle verifiche periodi­che tutte quelle attività che, nel nor­male svolgimento del proprio lavoro, impiegano personale dipendente. Un solo dipendente è sufficiente af­finché scatti l'obbligo della verifica. Anche le attività che non preve­dono di norma la presenza di personale dipendente, ma che ne utilizzano saltuariamente il loro operato, sono soggette alle verifi­che. Un tipico esempio può essere un condominio con il portinaio. Dalle verifiche sono invece escluse le attività familiari, e le società di soli soci, senza dipendenti.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere sempre in perfetto ordine il proprio impianto elettrico, facendo eseguire dal proprio elettricista di fiducia una regolare manutenzio­ne. Con l'entrata in vigore del D.P.R. 462 fa l'ingresso una nuova figura nell'ambito delle verifiche degli impianti di terra: si tratta degli ENTI ACCREDITATI. Il Ministero dello Sviluppo Eco­nomico ha pensato di affiancare all'ASL ed all'ARPA dei nuovi Organismi Notificati privati, con lo scopo di migliorare l'efficienza delle verifiche, garantendo il rispetto delle periodicità (biennali o quinquennali a seconda dei casi).

Gli Enti Accreditati devono sot­tostare alla norma EN 45004 ed aver ottenuto l'abilita­zione da parte del Ministero delle Attività Produttive. Questo implica che le verifiche di terra NON POSSONO ESSERE EFFETTUATE dal vostro installa­tore di fiducia, né da un tecnico o libero professionista. Quindi, con­cludendo, quando avete bisogno di effettuare le verifiche di legge dovete obbligatoriamente affidarvi all'ASL, all'ARPA o ad ORGANISMI ACCREDITATI.

AP GROUP Srl ha recentemente fatto una convenzione con l’IMQ (Istituto del Marchio di Qualità Italiano), azienda leader nel settore a livello nazionale, e potrà garantire tariffe agevolate oltre ad un servizio di qualità. Per chi non avesse ancora ottemperato a tale obbligo potrà rivolgersi al personale di AP Group Srl per tutte le informazioni necessarie sulle verifiche. Attenzione, perché le sanzioni sono penali e a carico, ovviamente, del datore di lavoro.

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Decreto 13/04/2011 - Volontari di protezione civile, CRI e cooperative sociali

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 29/07/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: Decreto 13 Aprile 2011.pdf

La G.U. n. 159 del 11-7-2011 pubblica il DECRETO 13 aprile 2011, che reca:

"Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."

Si tratta delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attivita' e gli interventi svolti dai volontari di:
- protezione civile, dai volontari
- Croce Rossa Italiana
- Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
- Vigili del fuoco
- Cooperative sociali

Nel testo si tiene conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco. Viene riconosciuto che le caratteristiche del lavoro di queste categorie sono:

a) Necessità di intervento immediato
b) Immediatezza oeprativa
c) Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto e degli scenari di intervento
d) Necessità di derogare dalle procedure ed agli aspetti formali.

In considerazione di ciò, gli obblighi dele organizzazioni di volontariato della protezione civile sono dettagliati nell'Art. 4 ed in particolare:

- formazione, informazione, addestramento del personale volontario
- controllo sanitario per il personale volontario
- dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei e sull'uso dei quali sia addestrato.

Si afferma poi che le sedi delle organizzazioni NON sono luoghi di lavoro, così come definiti dall'Art. 62 del D.Lgs. 81/08.

Infine, per quanto riguarda le cooperative sociali, l'Art.7 del decreto specifica che ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto al fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui egli è chiamato ad operare e sulla misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Vi invitiamo a prendere visione del testo completo del Decreto, allegato al presente articolo.

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Focus sul DUVRI

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 22/07/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: isls2_2011[1].pdf

DuvriLa rubrica "Io scelgo la sicurezza", bollettino regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a cura della Regione Piemonte, nel numero di Giugno 2011 (allegato all'articolo), pone l'attenzione su un argomento di grande interesse, specie per le Pubbliche Amministrazioni.

Si parla infatti di Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, il famigerato DUVRI. Con un artioclo tanto chiaro quanto preciso, gli autori G. Porcellana e M. Montrano inquadrano l'obbligo di redazione del DUVRI, la tipologia di coumento da produrre, i precursori e la normativa che gravita intorno all'argomento.

Innanzitutto ricordiamo che il DUVRI, che deve essere elaborato dal committente/datore di lavoro, estende la logica del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili a tutti i settori di attività, con l'eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

Nel corpo dell'articolo, si sottolinea poi quali siano gli obblighi principali che gravano sul committente/datore di lavoro, nei casi previsti dalla legge per la redazione del DUVRI e che possiamo così riassumere:

1) Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

2) Fornire agli appaltatori / lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno svolgersi i lavori;

3) Cooperare con gli appaltatori nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il tutto, inserendo le informazioni necessarie nel DUVRI, senza dimenticare l'indicazione dei costi della sicurezza (pena nullità del contratto), che non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.

Si invitano i lettori a soffermarsi sull'articolo della rivista, allegata alla presente, per un sempre utile ripasso di parte degli obblighi imposti dalla normativa, e per una sempre corretta gestione dei rapporti e delle pratiche di lavoro.

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Sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 13/07/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: SCHEMA SANZIONI DLGS81.pdf

SanzionePer affrontare il tema, certamente "scottante", delle sanzioni previste dal TUSL (Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro), cioè del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ci viene in aiuto un ottimo riepilogo tabellato, liberamente scaricabile dal sito della 3M Italia, una delle aziende leader nella produzione di alcune tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori.

Lo schema, allegato al presente articolo, illustra le principali sanzioni comminabili alle varie figure che compongono il quadro della sicurezza (o, meglio detto, l'organigramma della sicurezza aziendale).

Lungi dal dover leggere tale tabella con motivi di spavento, e soprattutto fermo restando che la sicurezza deve essere un obiettivo da perseguire non per sfuggire ad una sanzione ma per garantire il mantenimento della salute dei lavoratori, è fondamentale che tutte le figure coninvolte abbiano un quadro quanto più preciso possibile di ciò a cui possono andare incontro nel non ottemperare gli obblighi normativi.

La tabella, nella sua essenzialità fuga un dubbio importante: NON SOLO il Datore di Lavoro è soggetto a sanzioni! A vario titolo, possono essere sanzionati anche: Dirigenti, Preposti, Medico Competente e Lavoratori. Ancora una volta, lontano dal voler spaventare i Lavoratori, che sono i soggetti creditori della tutela del Datore di Lavoro, a volte anche spiegare che è possibile essere sanzionati dalla legge può aiutare nella risoluzione di quell'annoso problema che è l'imposizione di utilizzo dei DPI.

Pertanto, si consiglia di prendere visione, stampare, distribuire a proprio piacimento l'allegato documento, breve e di immediata comprensione.

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Approfondimento: i toner di stampanti e fotocopiatrici

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 31/05/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: Studi sui toner.pdf

FotocopiatriceQuante volte ci è capitato di sentir parlare dei famigerati toner, contenuti nelle stampanti laser e in molte fotocopiatrici? Si tratta ormai di un elemento presente in qualunque ambiente di lavoro, laddove vi sia almeno un ufficio.

E quante volte ci si è chiesti: mi "faranno male" queste sostanze? Rischio di ammalarmi lavorando a pochi centimetri o metri da una stampante o da una fotocopiatrice?

Suva, ente assicuratore svizzero contro gli infortuni (l'analogo svizzero dei "nostri" INAIL ed ISPESL) ci viene in aiuto. Nel file allegato, prodotto appunto dal Suva, si riportano in sintesi i principali studi effettuati sui toner, con commento dei risultati ottenuti.

Innanzitutto, che cosa è il toner? I toner sono costituiti da piccolissime particelle di materia termoplastica (copolimeri stirolo-acrilici, nelle stampanti ad alto rendimento anche poliestere), che si fissano sulla carta per fusione. Come pigmento colorante, nei toner neri si utilizza il nerofumo (carbon black o nerofumo per uso industriale) o l’ossido di ferro, mentre nei toner di altri colori si ricorre a dei pigmenti organici. Oltre a questi componenti principali, i toner contengono diversi coadiuvanti come cera, acido silicico (diossido di silicio amorfo come antiagglomerante) e, in parte, anche piccole quantità di sali metallici per controllare le proprietà elettromagnetiche. Il diametro delle particelle di toner è di 2-10 μm. […] L’analisi della composizione chimica dei toner disponibili in commercio, eseguita con diverse tecniche, ha rivelato che oltre al carbonio, al ferro e al rame sono presenti anche piccole percentuali di diversi altri elementi. Si tratta essenzialmente di tracce (quantità dell’ordine delle ppm) di titanio, cobalto, nichel, cromo, zinco, stronzio, zirconio, cadmio, stagno, tellurio, tungsteno, tantalio e piombo.”

In sintesi, il documento proposto afferma che:

“Le polveri di toner emesse dalle stampanti con tecnologia laser e dalla fotocopiatrici possono causare disturbi soprattutto nei soggetti con mucose ipersensibili nelle vie respiratorie superiori e inferiori. In genere, le reazioni di ipersensibilità non specifi-che dovute agli effetti irritativi di queste emissioni possono essere evitate migliorando l'igiene del posto di lavoro. Soltanto in casi rari sono state documentate delle vere e proprie allergie al toner. Gli studi epidemiologici non hanno stabilito relazioni causali certe fra queste emissioni e le malattie croniche dell'apparato respiratorio o le malattie polmonari interstiziali. In base ai risultati degli studi sperimentali e dei test sugli animali, non si esclude che le polveri di toner possano avere un effetto cancerogeno. I dati attualmente disponibili non permettono tuttavia di trarre delle conclusioni definitive, soprattutto perché non sono ancora stati svolti degli studi epidemiologici sul rapporto tra l'esposizione a polveri di toner e un maggiore rischio di tumori maligni delle vie respiratorie. A titolo preventivo, la Suva consiglia delle misure di protezione generali per ridurre il rischio di esposizione alle polveri di toner e alle particelle ultrafini nonché delle misure specifiche per contrastare gli effetti di un'elevata esposizione, ad esempio in caso di guasto dell'apparecchiatura o durante le operazioni di manutenzione e riparazione. I collaboratori che manifestano disturbi di origine professionale devono sottoporsi a degli accertamenti.”

 Si invitano i lettori a prendere visione dell’intero documento allegato, che meglio specifica quanto indicato nel riassunto proposto. A titolo di prevenzione, Suva propone anche delle misure da attuare nella gestione delle stampanti e dei toner esausti, al fine di ridurre al minimo l’insorgenza di qualsivoglia problematica.

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La sentenza per la ThyssenKrupp di Torino

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 26/04/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

Si riporta di seguito la storica sentenza, corredata di condanne, sanzioni e risarcimenti comminati ai vertici ed ai responsabili d'azienda della ThyssenKrupp di Torino ed all'azienda stessa sulla base del D.Lgs. 231/2001, per l'incendio scatenatosi il 6 Dicembre 2007 e che causò la morte di 7 operai. Il commento è a cura di Tiziano Menduto, della redazione di Punto Sicuro.

"Una sentenza storica, “una svolta epocale”, in quanto "non era mai successo che per una vicenda di morti sul lavoro venisse riconosciuto il dolo eventuale. Credo che da oggi in poi i lavoratori possano contare molto di più sulla sicurezza e che le imprese possano essere invogliate a fare molto di più per la sicurezza". Queste le parole a caldo del pubblico ministero Raffaele Guariniello, al tribunale di Torino, dopo che è stata emessa la sentenza seguita al rogo della Thyssenkrupp di Torino, che ha provocato sette morti tra gli operai dell’acciaieria che lavoravano alla linea 5 la notte del 6 dicembre 2007.

Sintetizziamo brevemente la sentenza emessa venerdì sera scorso dalla seconda Corte d’assise del tribunale torinese.

Intanto Herald Espenhahn, amministratore delegato per l'Italia della multinazionale, è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione come era stato richiesto dalla pubblica accusa.

Inoltre la Corte ha accolto le richieste dell'accusa anche per gli imputati. I consiglieri delegati Marco Pucci e Gerald Priegnitz, il direttore dello stabilimento torinese Giuseppe Salerno e il responsabile del servizio prevenzione rischi Cosimo Cafueri sono stati condannati a 13 anni e mezzo di reclusione.

Mentre per Daniele Moroni, dirigente con competenze nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio, la pena comminata è stata di 10 anni e 10 mesi, anche superiore ai nove anni richiesti dall'accusa.

Non solo. La società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa, per l’applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa, è stata condannata al pagamento della sanzione di 1 milione di euro, nonché all'esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi, al divieto di pubblicizzare i prodotti sempre per sei mesi, alla confisca di 800mila euro, con la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali.

Riguardo alla responsabilità amministrativa è sempre Raffaele Guariniello a ricordarci che “è la prima volta che una ditta viene condannata, e a sanzioni così forti", che sommate ai risarcimenti alle parti civili, ai familiari delle vittime e alle spese legali porta il conto dell'acciaieria a superare i 20 milioni di euro. Un conto che mostra come il risparmio di 800 mila euro – e sarebbe bastato anche un impianto di rilevazione fumi a evitare la tragedia - è costato molto di più, oltre alla perdita di sette vite umane.

La sentenza, che arriva dopo quasi 3 anni e mezzo e 94 udienze, era attesa.

Le indagini seguite al gravissimo incidente avevano portato al rinvio a giudizio per i sei principali indagati, con un’accusa pesante per l’amministratore delegato: omicidio e incendio con dolo eventuale (quando la possibilità che l‘evento si verifichi come conseguenza della propria azione è accettato coscientemente). Ed era la prima volta che un’imputazione di questo tipo viene formulata in Italia.

Ma la sentenza era attesa ma non scontata. In fondo proprio durante gli ultimi atti di questo processo, l’avvocato dell’amministratore tedesco cercava di convincere che l’ipotesi dolosa non aveva “trovato riscontro in questo processo". Che “non esisteva nessun obbligo di installazione di impianti di rilevazione e spegnimento incendi sul quel tratto della linea 5”.

Ma con i 42 minuti di sentenza, letti dopo le 21 di venerdì 15 aprile, il tribunale ha dimostrato di accogliere pienamente l’ipotesi - per le morti sul lavoro dei lavoratori della ThyssenKrupp di Torino - di “omicidio volontario con dolo eventuale”.

Questo significa che il manager Herald Espenhahn era ben consapevole dei rischi che correvano i lavoratori nello stabilimento torinese. E che aveva comunque deciso di correrlo, con la rinuncia ad investire in misure di prevenzione antincendio le somme messe a disposizione pochi mesi prima, conservandole nella prospettiva di smantellare a breve la fabbrica. Il tutto sintetizzato da una delle frasi dei pm durante la lunga requisitoria: “l’imputato ha fatto prevalere l’interesse economico sul fattore umano”.

La sentenza, come riportano tutti i media, è stata accolta dagli applausi e dai pianti dei familiari delle vittime dello stabilimento torinese, e da una marea di dichiarazioni positive. Dichiarazioni che fanno ben sperare che con questo atto che farà giurisprudenza si cominci a camminare tutti, senza differenze di colore politico o di ruoli all’interno dei luoghi di lavoro, verso una stessa direzione: quella della prevenzione e della tutela.

In questo senso va la dichiarazione del Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi: "La sentenza ha accolto il solido impianto accusatorio e costituisce un rilevante precedente”. E dimostra – continua il ministro – “che l' assetto sanzionatorio disponibile è adeguato anche nel caso delle violazioni più gravi".

Con la sentenza sono stati riconosciuti diversi risarcimenti alle parti civili. Ad esempio gli indennizzi sono andati alla Regione Piemonte (973 mila euro), alla Provincia di Torino (500 mila) e al Comune (un milione, con la possibilità di fare una causa civile supplementare). Ma anche ai sindacati Fim, Fiom, Uilm, Flm-Cub, all'associazione Medicina Democratica e alle decine dei colleghi delle vittime che lavoravano nello stabilimento torinese.

Inoltre la Corte d'Assise ha accolto la richiesta dei pm di trasmettere alla Procura gli atti relativi alla posizione di 4 testimoni ascoltati nel corso delle udienze.

Nei confronti di Arturo Ferrucci, Leonardo Lisi e Franke Kruse si ipotizza la falsa testimonianza, mentre per l'ingegner Berardino Queto, consulente ThyssenKrupp, si deve verificare la responsabilità di concorso nei reati di omicidio e incendio colposi (con colpa cosciente) e di omissione di cautele antinfortunistiche.

Infatti era lui l’autore del documento di valutazione dei rischi, documento con "vistose lacune" rilevate dai magistrati in questi anni di indagini accurate. Una valutazione dei rischi che sembrava "confezionata ad arte per arrivare a determinare un rischio di incendio medio su quasi tutti gli impianti per creare preventivamente una giustificazione per la mancata adozione degli impianti automatici di rilevazione e spegnimento incendi che avrebbero potuto salvare la vita ai 7 operai".

Insomma un processo e una sentenza che hanno messo il dito nella piaga di molti problemi che fanno argine ai tentativi normativi e culturali di far mettere la sicurezza ai primi posti dei pensieri di un dirigente aziendale.

Una sentenza che mostra come non solo sia più difficile rimanere impuniti in situazioni macroscopiche di mancanza di prevenzione, ma che rende per tutti – per i dirigenti aziendali come per tutti coloro che si occupano di sicurezza – più “conveniente” seguire la normativa che aggirarla o, peggio, sottovalutarla.

Certo in Italia ci sono migliaia di situazioni microscopiche che non riceveranno i riflettori mediatici o l’attenzione di una procura che non ha le forze per occuparsi anche dei singoli incidenti o delle singole carenze. Ma la sentenza ha aperto una strada, ha indicato una direzione che si deve percorrere: non distogliere gli occhi dai “ comportamenti errati” che coinvolgono i singoli, ma vagliare anche le scelte, le politiche aziendali che coinvolgono tutti e che non dovrebbero mai mettere in secondo piano la prevenzione e la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori."

[Tiziano Menduto - PuntoSicuro]

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16 Febbraio: sostituzione maniglioni antipanico non marcati CE

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 09/02/2011 - Autore: Dott. Saladino Giuseppe
   File allegato: DM 3_11_2004.pdf

DispositivoIl prossimo 16 Febbraio, in ottemperanza a quanto dettato nel D.M. 03/11/2004 (in allegato), decorrono i termini per la sostituzione integrale dei maniglioni antipanico sprovvisti del marchio CE.

Infatti, l'articolo 5 del succitato decreto recita: i dispositivi (maniglioni antipanico, ndr) non muniti di marcatura CE [...] sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Essendo il DM entrato in vigore con la gazzetta ufficiale del 15 Febbraio 2005, il termine dei 6 anni risulta in scadenza. La sostituzione dei maniglioni non marcati CE, che comunque interessa qualunque attività lavorativa, ha un forte interesse per quei locali assoggettati alla pratica del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), che non potrà essere rilasciato/rinnovato se non si dimostrerà di essere dotati di porte con dispositivi regolarmente marcati e correttamente revisionati tramite manutenzione programmata.

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Altri spunti in relazione alla pedanteria del Datore di Lavoro

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 08/02/2011 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

Ad ulteriore conferma di quanto più volte ribadito (vedere articolo del 17 Dicembre 2007 su questo blog), la Corte di Cassazione ancora una volta sancisce fino a che punto debba arrivare il controllo diretto del Datore di Lavoro sull'operato dei lavoratori e fino a che punto egli debba essere costantemente in prima linea per la sensibilizzazione e l'mposizione continua ai lavoratori delle misure di sicurezza.

È chiarissimo il messaggio che discende da questa sentenza della Corte di Cassazione penale in merito agli obblighi e soprattutto al comportamento che i datori di lavoro, ai fini della applicazione delle norme di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, devono tenere nei confronti dei lavoratori che prestano la propria attività per conto degli stessi. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la “forma mentis” del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità fisica dei lavoratori e non deve limitarsi a formare ed informare gli stessi sulle norme antinfortunistiche previste né limitarsi ad impartire a questi le direttive da seguire per garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro ma deve attivarsi e controllare fino alla “pedanteria” che nella ordinaria prassi di lavoro le norme di sicurezza siano state assimilate dagli stessi.

La dinamica dell’infortunio e le imputazioni.

L’amministratore unico di una società alla quale erano stati affidati dei lavori di costruzione di tre palazzine ed il preposto del cantiere della stessa società sono stati ritenuti responsabili in concorso, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, e/o imperizia nonché per la violazione dell'articolo 2087 c.c. e di alcune norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel D.P.R. n. 164 del 1956 (articoli 24 e 10) di aver cagionato lesioni personali gravi, con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, ad un lavoratore dipendente in conseguenza di infortunio sul lavoro verificatosi mentre lo stesso, unitamente ad alcuni colleghi, era intento a fissare un parapetto (costituito da un prefabbricato in cemento armato) al poggiolo del secondo piano di una delle palazzine in costruzione. In particolare il lavoratore si trovava sul piano di calpestio del ponteggio allestito all'esterno del poggiolo mentre altri operai, al fine di consentire il passaggio e la posa in opera del parapetto e su indicazione del preposto, stavano provvedendo a rimuovere tutte le protezioni prima ivi installate (parapetti, tavole fermapiede, correnti intermedi e cavalletti). Al momento dell’infortunio il parapetto del balcone si è improvvisamente spostato verso l'esterno spingendo così il lavoratore infortunato il quale, non essendovi più alcuna protezione laterale né indossando lo stesso un'idonea cintura di sicurezza, è caduto dal ponteggio precipitando al suolo da un'altezza di circa sei metri riportando delle lesioni gravissime.

 

L’iter giudiziario

Il Tribunale, all'esito del giudizio svoltosi, ha dichiarato entrambi gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separato giudizio. Successivamente la Corte di Appello ha confermata la condanna degli imputati ponendo in evidenza, per quanto riguarda la posizione del preposto, che lo stesso il giorno dell’infortunio rivestiva, in assenza del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, la funzione di assistente di cantiere e ricopriva quanto meno il ruolo di preposto, a norma dell’articolo 3 del D.P.R. n. 164 del 1956, oltre al fatto che era stato lui a dare le disposizioni relative alla posa in opera del parapetto determinando così le condizioni di pericolo per il lavoratore sprovvisto di qualsiasi protezione verso il vuoto e privo della cintura di sicurezza il cui uso non gli era stato imposto da nessuno. Per quanto riguarda poi la posizione dell’amministratore unico lo stesso dalla Corte di Appello è stato ritenuto, in quanto legale rappresentante della società, il principale garante della sicurezza degli operai e responsabile di non aver previsto nel piano di sicurezza, nella fase di installazione del parapetto prefabbricato in cemento armato che comportava necessariamente la rimozione della parte superiore del ponteggio, la predisposizione di misure alternative di sicurezza idonee a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, e facendo in modo quindi che gli stessi si potessero esporre al rischio di caduta così come in effetti poi è accaduto. Nel caso in esame, ha messo altresì in evidenza la Corte di Appello, sarebbe stato sufficiente utilizzare una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice per evitare quanto poi è accaduto.

L’amministratore unico della società ha fatto ricorso in Cassazione ponendo in evidenza, fra le altre argomentazioni, la condotta imprudente degli operai, ivi compreso il lavoratore infortunato, per non aver osservato regole di comune esperienza e per aver eseguito un'operazione di montaggio rimuovendo una struttura deputata proprio alla sicurezza dei lavoratori. Lo stesso ha fatto, altresì, presente che non sarebbe stato possibile prevedere un rischio derivante dallo smontaggio, fatto ad opera dello stesso lavoratore infortunato, di una struttura posta a presidio della sua sicurezza ed ha contestata inoltre l’accusa di non averlo formato ed informato in ordine ai rischi dell’attività lavorativa precisando anche di aver nominato un architetto quale responsabile della sicurezza ed un geometra quale coordinatore in fase di esecuzione.


Le decisioni della Corte suprema.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato per l’infondatezza delle argomentazioni addotte ed ha confermata la condanna inflittagli nei precedenti gradi di giudizio avendo individuato nell’imputato un evidente profilo di colpevolezza riconducibile al suo ruolo di datore di lavoro ed un chiaro nesso di causalità fra l’evento accaduto ed il suo comportamento omissivo. La stessa ha ritenuto insufficiente poi l’assolvimento dell’adempimento dell'obbligo della formazione e dell'informazione del lavoratore, non avendo poi il datore di lavoro fornito, in concreto, al lavoratore i dovuti presidi di sicurezza ed ha formulata la considerazione che, non essendo stato il rischio che ha portato all’infortunio previsto nel piano di sicurezza, non poteva essere stato neanche oggetto di formazione ed informazione del lavoratore.

Il compito del datore di lavoro”, ha sostenuto la Sez. IV, “è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure: di tal che, ove dette misure consistano in particolari cose o strumenti, è necessario che questi strumenti siano messi a portata di mano del lavoratore”. “Il datore di lavoro”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”. La Sez. IV ha quindi rammentato che sull’argomento sono già intervenute anche le Sezioni Unite della stessa Corte enunciando il principio secondo cui "al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati ex Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,  articolo 4 a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza (conf. Sez. 4, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti)”.

Per quanto riguarda, infine, le osservazioni fatte dall’imputato sul comportamento imprudente dei lavoratori la suprema Corte ha quindi concluso formulando delle considerazioni sul nesso di causalità che risultano peraltro ben consolidate nella giurisprudenza di legittimità.  "In tema di rapporto di causalità”, ha ribadito la Sez. IV, “ai sensi dell'articolo 41 c.p., u.c., secondo cui ‘le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui’, il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (in termini, Sez. 4, 6 maggio 1986, Ori, RV 172820)” e quindi ha avuto modo di precisare ulteriormente che "in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento" (in termini, Sez. 4, 15 dicembre 1988, Scognamiglio, RV 180738)”.

[Fonte: Punto Sicuro, commento a cura di Gerardo Porreca]

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Sicurezza e prevenzione - Dicembre 2010

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 13/01/2011 - Autore: Dott. Saladino Giuseppe
   File allegato: MDL201013.pdf

Nel numero di Dicembre della rivista multimediale del Ministero del Lavoro, "Sicurezza e prevenzione", spazio completamente dedicato alla Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato, argomento quantomai caldo e attuale in questi primi giorni del 2011.

La rivista dedica le proprie pagine ad approfondimenti sull'argomento, con particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente in data 17 Novembre (nel Documento che potete trovare presente anche su questo stesso blog, allegato all'articolo datato 23/11/2010).

Nessuna novità particolare emerge dalla descrizione effettuata dai redattori della rivista, che rimane comunque un buon riassunto di tutti i concetti essenziali che un Datore di Lavoro deve conoscere in relazione allo Stress Lavoro-Correlato, al fine di essere sicuro di assolvere al meglio il proprio dovere di debitore di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti.

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L'obbligo di sorveglianza contro la negligenza dei lavoratori

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 17/12/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

In relazione alla più classica delle domande che un Datore di Lavoro pone a sè stesso ed ai suoi consulenti, ovvero fino a che punto debba spingersi il controllo dell'operato dei propri dipendenti e quando invece si possa parlare di cattiva condotta del lavoratore, ci viene in aiuto la sentenza n. 32357 del 26 Agosto 2010 della Cassazione Penale. Invito a dedicare qualche minuto alla lettura completa del presente estratto e dei successivi commenti, che ritengo possano essere chiarificatori di molti dubbi.

Il responsabile dei lavori ed il delegato alla sicurezza di una ditta appaltatrice nonché il titolare di una impresa subappaltatrice, operanti in un cantiere edile oggetto di alcuni lavori di ristrutturazione di un fabbricato, sono stati ritenuti responsabili, per colpa generica e specifica, di un infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice il quale, scivolando su di una scala in muratura posta a ridosso dell'area di cantiere e sprovvista di corrimano, precipitava da un'altezza di circa tre metri rovinando violentemente al suolo procurandosi lesioni dalle quali derivava una malattia ed un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni.

Nel corso delle indagini veniva accertato che il lavoratore aveva preferito utilizzare tale scala per scendere a terra per raccogliere il berretto strappatogli da una folata di vento anziché servirsi di quella di cantiere appositamente predisposta all'interno dell'impalcatura. La responsabilità degli imputati veniva ravvisata a causa della riscontrata pericolosità della scala in muratura, sulla quale l'infortunato stava lavorando, scala posta a ridosso immediato dell'impalcatura di cantiere, composta di gradini in pietra parzialmente sconnessi e priva di qualsiasi ringhiera o parapetto di protezione dal rischio di caduta ed utilizzata tra l’altro, sia pure saltuariamente, anche da altri lavoratori. La sentenza di condanna degli imputati è stata confermata dalla Corte di Appello la quale, nel raccogliere in toto l'impostazione fatta dal Tribunale, ha affermato che la scala suddetta, alla luce delle sue caratteristiche, era in concreto funzionale al cantiere per cui sussisteva l'obbligo di metterla in sicurezza contro il rischio di cadute di persone e l’obbligo di adottare le cautele prescritte dalla normativa di prevenzione che se, tempestivamente adottate, avrebbero certamente evitato l'evento lesivo.

I due imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione ponendo innanzitutto in evidenza che nella circostanza doveva riconoscersi l' abnormità del comportamento imprudente del lavoratore il quale, in maniera del tutto inopinata, per andare a prendere il cappello che era volato via a causa del vento, si era servito di una scala non ricompresa nel cantiere ed esterna ad esso. Gli stessi hanno fatto, altresì, presente, a scarico delle loro responsabilità, che nell'istruttoria espletata era stato escluso l'utilizzo della scala suddetta da parte degli altri operai ed era stato anzi dimostrato che ai lavoratori era stato vietato di usare la stessa in quanto dovevano servirsi delle scale interne all'armatura.

I ricorsi degli imputati sono stati però ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione  la quale in primis ha tenuto a ricordare in propositoil principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacché al datore di lavoro, che è ‘garante’ anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8, articolo 18, comma 1, lettera f)”. “In altri termini”, prosegue la Corte di Cassazione, “il datore di lavoro, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarsi ad essa anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli (cfr., di recente, Sezione 4, 28 febbraio 2008, Leonardi; nonché, Sezione 4, 8 ottobre 2008, Proc. gen. App. Venezia in proc. Dal Tio)” e quindi “in questa prospettiva, si esclude tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell'abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr. Sezione 4, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri)”

Il parere della Corte di Cassazione è già estremamente chiaro senza bisogno che venga aggiunto alcun commento. Vorrei però traslare quanto detto dalla Corte in un ipotetico caso, che alla resa dei conti è molto diffuso sui luoghi di lavoro: il dipendente che, pur provvisto di corretti Dispositivi di Protezione Individuale (scarpe, guanti, otoprotettori, casco ecc.), per qualsivoglia motivo ne faccia un utilizzo saltuario o al limite non se ne serva mai. Il fatto di aver consegnato ai dipendenti un DPI NON esonera il Datore di Lavoro dalle responsabilità legate al mancato utilizzo del medesimo. L'idea del legislatore ed, in ultima analisi, della Corte di Cassazione è quella che il Datore di Lavoro (o i suoi delegati, Dirigenti e/o Preposti) sia anche uno strumento di controllo continuo interno all'azienda, uno strumento di sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza e di incentivazione all'utilizzo degli strumenti protettivi. Fornire un paio di scarpe (o qualunque altro DPI) e non vigilare sul loro corretto e continuo utilizzo equivale in toto a dichiarare una scala inagibile e non verificare che effettivamente nessuno ne faccia uso; sono situazioni per le quali, secondo il legislatore, la negligenza del lavoratore, non configurandosi come "abnormità", viene pagata sotto forma di mancanza di controllo da parte del lavoratore.

Non dimentichiamo quindi che la normativa antinfortunistica mira a tutelare il lavoratore anche dalla sua stessa avventatezza, negligenza e disattenzione, a patto che non sia verificata la condizione di "abnormità" (comportamento completamente estraneo dalla mansione affidata al lavoratore e messo in atto per esclusiva iniziativa del lavoratore medesimo).

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Ufficializzate dal Ministero LPS le linee guida per la valutazione dello stress lavoro-correlato

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 23/11/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: METODO - Commissione Consultiva Permanente.pdf

In data 18 Novembre 2010, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, costituitasi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha finalmente emanato le proprie indicazioni operative per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

A poco più di un mese dalla data fissata per l'inizio dei lavori all'interno delle Aziende italiane, si è così in possesso di un parere autorevole ed ufficiale in relazione ai percorsi di valutazione da seguire per la valutazione del rischio legato allo stress.

Il documento (allegato) "indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati". Tra i punti di maggiore interesse del documento:

- "la valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative)";

- "la valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci";

- nella fase preliminare si debbono rilevare indicatori oggettivi e verificabili, anche con l'ausilio di liste di controllo che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori analizzati;

- nella eventuale fase approfonditasi prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori;

- nelle Aziende che occupano fino a 5 lavoratori, le due fasi precedentemente descritte possono essere sostituite da un'unica fase che preveda da subito il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Il Documento, come prevedibile, non offre dunque una soluzione definitiva, analitica, oggettiva, direttamente applicabile, per la valutazione dello stress, bensì si configura come punto di riferimento di livello più generico, al fine di indirizzare con chiarezza i percorsi, che poi si potranno articolare su differenti basi analitiche di caso in caso.

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Novitŕ introdotte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 18/11/2010 - Autore: Dott. Saladino Giuseppe

Novità ed obblighi introdotti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i (D.Lgs. 106/09) in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a cui il Datore di Lavoro deve ottemperare:

 

- Valutazione dello stress lavoro-correlato

- Aggiornamento e/o elaborazione del “nuovo” Documento di Valutazione dei Rischi che deve avere data certa

- Estensione della presenza del RLS (Rappresentante interno dei Lavoratori per la Sicurezza) o dei RLST (Rappresentanti sindacali territoriali dei lavoratori per la sicurezza) in ogni realtà lavorativa, con l’obbligo di comunicazione del nominativo all’INAIL

- Redazione del documento DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) quando presso l’Azienda/Ente è presente personale esterno in appalto per più di 2 giorni lavoratori consecutivi

- Effettuazione delle visite d’idoneità alla mansione specifica, in fase preassuntiva e a fine rapporto

- Introduzione di modelli organizzazione e di gestione della sicurezza

- Responsabilità del Datore di Lavoro per mancato invio dei lavoratori al Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria allo scadere dell’idoneità

- Corsi di aggiornamento obbligatori per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche se Datore di Lavoro), Medico Competente; annuale per RLS; triennale per addetti al primo soccorso.

 

Alcune sanzioni

Mancata valutazione dei rischi o valutazione non conforme

Art. 17, comma 1, lettera a)

 

Art. 28, comma 2, lett. a),b),c)d)

 

Art. 29, comma 1,4

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 6.600 euro

Mancata nomina RSPP

Art. 17, comma 1, lettera b)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Mancata nomina Medico Competente

Art. 18, comma 1, lettera a)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Mancata designazione dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio

Art. 18, comma 1, lettera b)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione

Art. 26, comma 1, lettera a)

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Mancata fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale

Art. 18, comma 1, lettera d)

Arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro

Lesioni gravi (oltre 40 giorni di prognosi) o gravissime sino ad Omicidio colposo in assenza di Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dal D.Lgs. 81/08

 

Sanzione pecuniaria da 64.000 a 1.500.000 euro

 


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Sicurezza e prevenzione - Ottobre 2010

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 08/11/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: MDL201011.pdf

Iniziamo da questo mese, in retrospettiva sul mese di Ottobre, la pubblicazione e la condivisione di un interessante fascicolo periodico mensile, "Sicurezza e prevenzione".

Tale strumento, redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Il Sole 24 Ore, si configura come un valido strumento di ausilio per seguire mensilmente le attività ministeriali in relazione alla Sicurezza sul Lavoro ed all'applicazione del D.Lgs. 81/08. In un fascicolo snello e di facile lettura, composto da poche pagine, è possibile ritrovare alcuni indirizzi e linee per la corretta applicazione della legislazione in materia, essendo quindi il periodico un valido supporto sia per addetti ai lavori sia per chi effettivamente la sicurezza la deve "fare", garantendola ai propri dipendenti.

In questo numero:

- Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi - individuazione di criteri e tipologie basate sull'effettiva affidabilità (con uno sguardo interessante verso il sempre più prossimo sistema della "patente a punti" per l'edilizia);

- L'attività della Commissione Consultiva Permanente per la sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alla definizione delle linee guida per la valutazione dello stress lavoro-correlato);

- Nota del Ministro del Lavoro, On. Sacconi, in relazione alla nascita del Sinp, Sistema informativo nazionale per la prevenzione;

- Conferenza nazionale sulla vigilanza in materia di lavoro (indirizzi sui metodi di sorveglianza e controllo degli organi deputati a tale funzione, con particolare riguardo alla logica del "monitoraggio" piuttosto che del "controllo", secondo standard ormai sempre più diffusi).

Vi invitiamo a prendere visione dell'allegato.

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Alcune Frequently Asked Questions (FAQ) della sicurezza! [Seconda Parte]

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 27/09/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

           FAQ2           Presentiamo la seconda parte delle principali FAQ pervenute inerenti alla sicurezza.                              

D: il Documento di Valutazione dei Rischi ha scadenza? Ogni quanto deve essere rivisto o redatto di nuovo?

R: Il DVR non ha una scadenza fissa prestabilita, ma è un documento dinamico, in continua evoluzione di pari passo con l’attività aziendale. Alla luce di ciò, è necessario che il DVR venga aggiornato in seguito a modifiche dell’attività svolta, in seguito all’introduzione di nuove fasi di lavoro, nuove mansioni, nuovi macchinari, nuovi dipendenti, nuove sostanze chimiche ecc.; in seguito a sostanziali modifiche normative, che impongano nuovi vincoli; in seguito ad infortuni significativi; quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne manifestino la necessità; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.

 

D: qual è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?

R: La somministrazione di lavoro, introdotta dalla Legge Biagi (D.Lgs. 276/03), sostituisce la vecchia tipologia del lavoro interinale. Essa prevede che un’agenzia (“somministratore”) fornisca forza lavoro ad un’azienda pubblica o privata (“utilizzatore”). Secondo quanto indicato anche nelle FAQ del Ministero del Lavoro sul suo sito: “La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore. Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore. La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.”

D: quali sono, in generale, i requisiti da verificare nella scelta di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)?

R: I DPI devono:

-         essere marcati CE;

-         essere adeguati ai rischi da prevenire;

-         non devono comportare un rischio maggiore;

-         essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

-         tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

-         poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Inoltre i DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro [D.Lgs. 81/08, Art. 75] .

D: a partire da quale altezza si considera un lavoro “in quota”?

R: tutte le volte che il piano di calpestio sede del lavoro sia ad un’altezza maggiore di 2,00 metri dal piano campagna, il lavoro è considerato “in quota” [D.Lgs.81/08, Art. 107]

D: quando è necessaria la riunione periodica?

R: la riunione periodica [D.Lgs. 81/08, Art. 35] è obbligatoria annualmente nelle aziende con più di 15 dipendenti. Essa prevede la partecipazione del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e del RLS. Gli esiti della riunione devono essere verbalizzati.

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Alcune Frequently Asked Questions (FAQ) della sicurezza! [Prima Parte]

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 31/08/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea

FAQ1Di seguito proponiamo alcune delle domande che più frequentemente ci vengono sottoposte, con relative risposte, a beneficio di tutti.

D: siamo una piccola azienda di pochissimi dipendenti, dobbiamo avere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

R: Sì, la legge parla chiaro. “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.” [D.Lgs. 81/08, Art.47, c. 2]. Il RLS può essere eletto tra i dipendenti oppure può essere esterno e far parte della Rappresentanza Territoriale (RLST). Nel primo caso il RLS deve essere formato con apposito corso base di 32 ore ed aggiornato annualmente; rimane in carica per 3 anni, dopo i quali può essere rieletto; inoltre il nominativo del RLS deve essere comunicato per via telematica all’INAIL all’atto dell’elezione o in caso di cambio del RLS stesso. Nel secondo caso è sufficiente versare all’INAIL un contributo pari a 2 ore annue per lavoratore, per il finanziamento del fondi di cui all’Art. 52 del D.Lgs. 81/08, al fine di avvalersi della figura esterna.

D: quanti Addetti Antincendio ed Addetti al Primo Soccorso bisogna formare? Ogni azienda, anche piccola, ne deve avere?

R: Sì, ogni azienda (indipendente dalla dimensione o dal rischio di incendio valutato per l’attività svolta) deve avere un adeguato numero di Addetti alle Emergenze, regolarmente formati. Il numero di Addetti va da un minimo di 1 ad un massimo non precisato in funzione della tipologia, dimensione, ubicazione dell’attività produttiva. Si consiglia normalmente, non dando chiare indicazioni numeriche la legge, di formare un 20 circa dei dipendenti, a seconda della loro ubicazione seguendo i seguenti criteri di base:

-         avere sempre almeno un addetto presente in azienda, anche in caso di malattie, maternità, ferie ecc.;

-         disporre di un addetto in ogni “porzione” di ambiente di lavoro, studiando il caso specifico con il RSPP o altro esperto.

Il Datore di Lavoro può svolgere la funzione di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Antincendio, previa specifica formazione, solo nelle aziende che impieghino meno di 5 dipendenti.

D: in cosa consistono i corsi di formazione obbligatori delle figure precedentemente elencate?

R: i corsi sono così suddivisi:

-         RLS [D.Lgs. 81/08 e D.M. 16/01/1997]: corso base di 32 ore e aggiornamento annuale di 4 ore (aziende con meno di 50 dipendenti) o di 8 ore (aziende con 50 dipendenti o più).

-         Addetto al Primo Soccorso [D.M. 388/2003]: corso base di 12 ore e aggiornamento triennale di 4 ore (per aziende dei gruppi B e C descritti nel decreto); corso base di 16 ore e aggiornamento triennale di 6 ore (per aziende del gruppo A).

-         Addetti Antincendio [D.M. 10/03/1998]: corso base di 4h (attività a rischio incendio basso), 8h (attività a rischio incendio medio) o 16h (attività a rischio incendio elevato).

Tutti questi corsi sono obbligatori, non esistono deroghe, non esistono casi particolari.

D: siamo una piccola azienda, dobbiamo redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?

R: attualmente, fino al 30 Giugno 2012, i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono sostituire il DVR con una autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi [D.Lgs. 81/08, Art. 29, c.5]. Questo non esime il Datore di Lavoro dall’effettiva valutazione dei rischi e programmazione delle necessarie misure di tutela, ma gli consente esclusivamente di non redigere un completo documento di valutazione. Successivamente alla suddetta scadenza, salvo differenti modifiche legislative che possano intervenire, tutte le aziende dovranno possedere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

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Rinviata la valutazione del rischio stress lavoro correlato

   Sicurezza sul Lavoro - Pubblicato il 30/07/2010 - Autore: Ing. Ravanelli Andrea
   File allegato: Emendamento al DL 78_2010.pdf

Stress lavoro correlato"Nella seduta del 29 luglio l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante una serie di misure finalizzate a stabilizzare, attraverso il contenimento della spesa e il contrasto all'evasione fiscale, il quadro finanziario per il triennio 2011-2013, in conformità agli impegni assunti in ambito europeo, nonché a sostenere, al contempo, lo sviluppo e la competitività economica nazionale. Il testo del decreto legge, che non ha subito modificazioni rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato, sarà ora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale." [Fonte: www.camera.it]

Dunque, dopo l'approvazione del Senato, la manovra di modifica del D.L. 78/2010 è stata approvata anche dalla Camera con 329 voti a favore e 275 contrari. Il governo ha posto la fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge di conversione della manovra nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato (interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica").

Il maxi-emendamento (allegato in pdf) riporta tutte le modifiche al Decreto Legge 78/2010.

Tra le misure adottate, figura la proroga al 31 Dicembre 2010 della scadenza per la valutazione del rischio stress lavoro correlato. L'obbligo della valutazione del rischio, la cui scadenza originaria era fissata per il 1 Agosto 2010 (D.Lgs. 81/08 Art. 28 c.1-bis così come modificato dall'Art.18 c.1 del D.Lgs. 106/09), era stato rinviato al 31 Dicembre 2010 per le sole Pubbliche Amministrazioni con il D.L. 78/2010 (Art. 8 c.12).

L'approvazione dell'emendamento amplia il campo di applicazione della proroga anche ai "datori di lavoro del settore privato".

Di seguito lo stralcio della legge (entrata in vigore il 31 Luglio 2010, Legge 122/2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.174 alla G.U. n. 176 del 30/07/2010), così come figura con la modifica approvata dalle Camere:

“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 [...]".

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