Datore di Lavoro e Accordi 22/02/2012

08/01/2016
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

Il D.lgs. 151/2015 ha modificato un punto piuttosto importante del D.Lgs. 81/08, con l'aggiunta di una breve ma incisiva locuzione all'interno del testo dell'Art. 69.

Riportiamo di seguito il testo dell'Art. 69, evidenziando in grassetto l'aggiunta apportata:

"D.Lgs. 81/08 Art. 69:

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso."

La brevissima locuzione introdotta ("o il datore di lavoro che ne fa uso") ha in sè la forza di eliminare una vacanza di legge dalla quale sono sempre discese verie differenti interpretazioni normative. Fino ad oggi infatti ci si chiedeva se anche il Datore di Lavoro che manovrasse un carrello elevatore (c.d. "muletto") o una piattaforma di lavoro o altre attrezzature (indicate nel seguito dell'articolo) dovesse seguire i corsi di formazione di legge o potesse ritenersi esonerato in quanto titolare dell'attività lavorativa.

Il derivato della locuzione introdotta si può riassumere nel seguente modo: ad oggi, anche il datore di lavoro che fa uso di un'attrezzatura ricadente nell'elenco stabilito dagli Accordi Stato Regioni 22/02/2012 deve essere formato come un qualunque lavoratore, dovendo risultare quindi abilitato alla manovra dell'attrezzatura.

A quali attrezzature ci si riferisce? A quelle indicate negli Accordi Stato Regioni 22/02/2012, ovvero:

- piattaforma di lavoro elevabile (c.d. "cestello")

- gru su autocarro

- gru a torre

- carrello elevatore (c.d. "muletto")

- gru mobile autocarrata

- gru mobile su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

- trattori agricoli e forestali

- mezzi di movimentazione terra

- pompe per calcestruzzo.

Per quanto tale modifica stia già dando atto a diverse discussioni tra esperti civilisti, operatori del settore e avvocati in merito alla compatibilità o meno tra il ruolo di "datore di lavoro" ed "operatore" (e quindi, per estensione, "lavoratore"), bisogna prendere atto che da essa ad oggi discende una sola certezza: la pedissequa applicazione del testo di legge modificato apre alla possibilità che il datore di lavoro possa essere sanzionato qualora utilizzi attrezzature per le quali sia necessario aver conseguito abilitazioni, qualora egli non ne risulti in possesso.

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