Decreto 13/04/2011 - Volontari di protezione civile, CRI e cooperative sociali

29/07/2011
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

La sicurezza sui luoghi di lavoro per la protezione civile

La G.U. n. 159 del 11-7-2011 pubblica il DECRETO 13 aprile 2011, che reca:

"Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro."

Si tratta delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attivita' e gli interventi svolti dai volontari di:
- protezione civile, dai volontari
- Croce Rossa Italiana
- Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
- Vigili del fuoco
- Cooperative sociali

Nel testo si tiene conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco. Viene riconosciuto che le caratteristiche del lavoro di queste categorie sono:

a) Necessità di intervento immediato
b) Immediatezza oeprativa
c) Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto e degli scenari di intervento
d) Necessità di derogare dalle procedure ed agli aspetti formali.

In considerazione di ciò, gli obblighi dele organizzazioni di volontariato della protezione civile sono dettagliati nell'Art. 4 ed in particolare:

- formazione, informazione, addestramento del personale volontario
- controllo sanitario per il personale volontario
- dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei e sull'uso dei quali sia addestrato.

Decreto 13/04/2011 - Volontari di protezione civile, CRI e cooperative sociali

Si afferma poi che le sedi delle organizzazioni NON sono luoghi di lavoro, così come definiti dall'Art. 62 del D.Lgs. 81/08.

Infine, per quanto riguarda le cooperative sociali, l'Art.7 del decreto specifica che ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto al fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui egli è chiamato ad operare e sulla misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Vi invitiamo a prendere visione del testo completo del Decreto, allegato al presente articolo.

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