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Il documento di valutazione del rischio e la sorveglianza sanitariaLa sorveglianza sanitaria
Il documento di valutazione del rischio Primo Soccorso e Pronto soccorsoIl primo soccorso
Il documento di valutazione del rischio e la legge 81/2008La valutazione del rischio
Medicina del lavoro
 
 
 

Il documento di valutazione del rischio
Un modello reale

Premesse e definizioni

1. PREMESSA
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 ribadisce con ancor più forza l’obbligo della valutazione di tutti i  rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28.
La valutazione riguarderà anche la scelta di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici eventualmente impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Secondo l’art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008 il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale, del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

1.1. UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE
Il Documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazione ai fattori di rischio presenti.
Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente Documento.
Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

  1. tassativamente obbligatorie
  2. da impiegare correttamente e continuamente
  3. da osservare personalment

Il Documento dovrà essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4, D.Lgs. 81/08).

1.2. REVISIONE
Il DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo.
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature.
L’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata anche in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

1.3 DEFINIZIONI RICORRENTI
Si adottano nel presente documento le seguenti definizioni secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08:

    lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività della società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui l’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e di cui specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto del 1991, n° 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n° 468, e successive modificazioni.
    • Azienda: il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato.
    • Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il Datore di Lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
    • Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
    • Preposto:  persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
    • Servizio di prevenzione e protezione: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
    • Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 D. Lgs. 81/08 che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1 del suddetto decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per  tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
    • Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
    • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D. Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
    • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
    • Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D. lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione.
    • Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
    • Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.
    • Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
    • Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
    • Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
    • Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

     

 
 
 
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