| |
Il documento di valutazione del rischio
Un modello reale
Primo soccorso
1.5 PRIMO SOCCORSO
Il D.Lgs. 81/08 art. 45 prevede che il Datore di Lavoro adotti i provvedimenti in materia di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Occorre stabilire ed adottare procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuare e designare i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18, comma 1, lettera b)e le risorse dedicate.
Si ricordano le seguenti definizioni:
- pronto soccorso: “procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il danno e a curare l’infortunato, di competenza di personale sanitario”
- primo soccorso: “insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell’arrivo di soccorsi qualificati; deve essere effettuato da qualsiasi persona.
Tutte le procedure sono adottate dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dai RLS e portato alla conoscenza di tutti i lavoratori.
Nella formulazione del piano si terrà presente:
- le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi
- le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che vanno sempre tenute aggiornate
- la tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro infortuni)
- la segnalazione in forma anonima da parte del Medico Competente della presenza di eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli addetti al primo soccorso siano addestrati
- le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate se corrette.
Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure come riportato di seguito:
- chi assiste all’infortunio: deve allertare l’addetto al primo soccorso riferendo quanto è accaduto
- l’addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall’esterno ed iniziare l’intervento di primo soccorso
- tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è coinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni
- la portineria: individuare il miglior percorso per l’accesso al luogo, mantenere sgombri i passaggi, predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell’infortunato
- RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio con agenti chimici.
COMPITI DI PRIMO SOCCORSO
Gli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s’infortuna o accusa un malore e hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti.
Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti:
- al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività.
- L’azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l’emergenza non sia terminata.
- In caso di ricorso alla P.S., l’intervento si esaurisce quando l’infortunato è stato preso dal personale dell’ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto Soccorso.
- Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell’azienda.
- Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale dell’infortunato, utilizzando l’automobile dell’azienda o un’altra autovettura prontamente reperita.
- Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nell’infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali.
- Durante le prove d’evacuazione, tutti gli incaricati di P.S. debitamente e preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.
- In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all’antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento.
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M. 388/2003), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del D. Lgs. n. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. n. 230/95, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. n. 624/96, lavori in sotterraneo di cui al D. P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 (D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale
Contenuto minimo della Cassetta di Pronto Soccorso (Allegato 1 D.M. 388/2003):
- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Contenuto minimo del Pacchetto di Medicazione (Allegato 2 D.M. 388/03)
- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
1.6 GESTIONE DELLE EMERGENZE: DISPOSIZIONI GENERALI
In base all’art. 43 D.Lgs. 81/08 il Datore di Lavoro per quanto riguarda la gestione delle emergenze deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza e designare i rispettivi addetti.
Tutti i lavoratori che potrebbero essere esposti ad un pericolo grave ed immediato devono essere formati ed informati circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare, con precise istruzioni su come cessare le normali attività di lavoro e mettersi al sicuro.
Dovrà essere redatto il piano di emergenza ed evacuazione (DM 10 marzo 1998, Allegato VIII) dove andranno elencate le procedure da attivare e le misure straordinarie da adottare, prontamente ed in forma coordinata, al verificarsi di una emergenza.
Scopo fondamentale del piano di emergenza è pertanto quello di definire le principali azioni che le persone devono svolgere, i comportamenti da tenere ed i mezzi da utilizzare in caso di emergenza.
Gli obiettivi su cui sarà impostato il Piano di Emergenza sono i seguenti:
- salvaguardare la vita umana
- proteggere i beni materiali
- tutelare l’ambiente
- limitare i danni alle persone e prevenirne ulteriori
- prestare soccorso alle persone coinvolte nell’emergenza
- circoscrivere e contenere l’evento sia per interromperne o limitarne l’escalation (in modo da non coinvolgere impianti e/o strutture che a loro volta potrebbero, se interessati, diventare ulteriore fonte di pericolo) sia per limitare i danni e permettere la ripresa dell’attività produttiva al più presto
- attuare provvedimenti tecnici ed organizzativi per isolare e bonificare l’area interessata dalla emergenza
- consentire un’ordinata evacuazione, se necessaria
- assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni.
Il raggiungimento dei citati obiettivi verrà realizzato attraverso:
- un’adeguata informazione e formazione del personale
- una designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza
- la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri
- la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento
- una corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, etc.)
- una corretta e puntuale manutenzione degli impianti e delle attrezzature di lavoro
- un adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di emergenza esterni ed i necessari contatti e collegamenti con le Autorità locali.
Il Piano di Emergenza sarà aggiornato in tutti i casi di intervenute modifiche impiantistiche o alla struttura organizzativa.
Inoltre, almeno una volta all’anno sarà organizzata una simulazione di emergenza al fine di individuare eventuali deficienze tecniche-organizzative che potrebbero evidenziarsi in caso di reale emergenza.
IN CASO DI SEGNALE DI ALLARME:
- Mantenere la calma.
- Uscire dagli ascensori e/o montacarichi appena possibile.
- Evitare di utilizzare il telefono (se non per motivi strettamente connessi all’emergenza).
- Evitare di correre lungo scale e corridoi.
- Non ingombrare le strade interne, onde consentire il libero transito ai mezzi di soccorso (eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli dal traffico interno).
- Una volta raggiunti i “luoghi di raduno” previsti, restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere istruzioni dagli addetti all’emergenza.
- Non recarsi alla propria auto per spostarla. Ciò potrebbe creare confusione ed intralcio ai mezzi di soccorso.
1.7 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 222 definisce:
- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o non sul mercato;
- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 52/1992, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 65/2003, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa della loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell’organismo sono:
- inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio.
- Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all’agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell’organismo umano e dare fenomeni di intossicazione.
- Ingestione: l’ingestione può avvenire attraverso l’esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione con danni anche gravi.
Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità:
Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti.
Comburenti (C): possono provocare l’accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, possono addirittura esplodere.
Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione basso.
Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l’aria ed a temperatura ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo un basso punto di infiammabilità.
Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche.
Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche.
Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto tossiche o tossiche.
Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi.
Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Teratogeni: possono provocare malformazioni all’embrione e mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare.
|
|