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Il documento di valutazione del rischio
Un modello reale
La sorveglianza sanitaria
1.4 SORVEGLIANZA SANITARIA
Di seguito sono riportati i fattori e le situazioni di rischio più frequenti che determinano l’obbligo di sorveglianza sanitaria:
movimentazione manuale dei carichi: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, sulla base della valutazione dei rischi e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII D. Lgs. 81/08 (art. 168 D. Lgs. 81/08, lettera d).
- utilizzo di attrezzature munite di videoterminale: è obbligatorio sottoporre a controllo sanitario il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 D.Lgs. 81/08. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi (art. 176, comma 3 D. Lgs. 81/08).
- rumore: la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione ossia il livello di esposizione personale settimanale (40 ore) pari o maggiore di 85 dB(A) in base all’art. 196 Capo II del D.Lgs. 81/08. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A)), su loro richiesta e qualora il Medico Competente ne confermi l’opportunità.
- vibrazioni meccaniche: in base all’art. 204 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria rispettivamente: per il sistema mano-braccio pari o maggiore a 2,5 m/s2, per il sistema corpo intero pari o maggiore a 0,5 m/s2. La sorveglianza sanitaria effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa stabilita dal Medico Competente con adeguata motivazione. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il Medico Competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione ed una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistano tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
- esposizione a campi elettromagnetici: in base all’art. 211 del D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal Medico Competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. Sono, comunque, tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione di cui all’art. 208 D.Lgs. 81/08 (i valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera b, tabella 2).
- esposizione a radiazioni ottiche artificiali: in base all’art. 218 del D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal Medico Competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termini negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’art. 215.
- utilizzo di agenti chimici: se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio non è basso per la sicurezza e salute dei lavoratori, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 (art. 229 D.Lgs. 81/08). La sorveglianza sanitaria sarà effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione; periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente con adeguata motivazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- agenti cancerogeni e mutageni: il medico fornisce agli addetti adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa; provvede, inoltre, ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria di rischio per ciascun lavoratore (art. 243, comma 2 D.Lgs. 81/08). In considerazione anche della possibilità di effetti a lungo termine, gli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere iscritti in un registro nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Copia del registro va consegnata all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di cessazione dell’attività dell’azienda.
- esposizione all’amianto: ai sensi dell’art. 259 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal Medico Competente, devono essere sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispostivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Inoltre, saranno sottoposti a d una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- agenti biologici: art. 279 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro, su conforme parere del Medico Competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del Medico Competente oppure l’allontanamento temporaneo del lavoratore. Il Medico Competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
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