|
Il documento di valutazione dei rischi e la legge 81/08
Gli articoli 17 e 28 della legge 81/08 (Dlgs 81/2008 - Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni previste e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
In particolare, la valutazione dei rischi, oltre che nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dovrà riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dovrà avere data certa e dovrà contenere, a seguito di corretta valutazione, le seguenti informazioni:
-
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
-
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
-
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
-
l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
-
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
-
l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Le differenze del Documento Valutazione Rischi: cosa è cambiato passando dalla legge 626 alla legge 81/08
Il Documento Valutazione Rischi era un tipo di documento necessario e già previsto nella precedente normativa in materia di sicurezza del lavoro, la nota legge 626/94 (D.Lgs. 626/1994), ora sostituita dalla nuova legge 81/08.
La valutazione dei rischi allarga il campo: il datore di lavoro, per metterla a punto, dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In particolare, dovrà tener conto dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi (articolo 28). Il Testo Unico introduce nuove modalità per svolgere la valutazione dei rischi, che variano in base al numero dei lavoratori.
Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata, che deve essere stabilita da un decreto interministeriale. Nell'attesa:per le aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l'autocertificazione; per le aziende fino a 50 dipendenti si applicano le regole ordinarie (articolo 29)
L'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 prevede che, a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, venga redatto, a cura del datore di lavoro, un documento che deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 626/94, vengono aggiunti nuovi punti (dal punto d) al punto f) ) che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende realizzare quanto previsto dal Programma delle misure.
Una azienda che ha già il dvr ai sensi della 626 deve rifarlo entro il 31 dicembre?
La risposta è si se il DVR non è stato elaborato secondo quanto stabilito dall'art. 28 comma 2 lettere a), b), c), d), e) e f) al TITOLO I del D. Lgs. 81/08, nonché secondo quanto stabilito dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi dei Titoli successivi.
Le sanzioni
Per il datore di lavoro omettere la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
La sanzione suddetta può diventare Arresto da 4 a 8 mesi se il fatto è commesso nelle aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, in impianti ed installazioni di cui all'art.31, comma 6, lettere a), b), d), f)
L’offerta di Ap Group S.r.l.
Ap Group s.r.l. può collaborare, con l'ausilio dei propri professionisti, alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR), analizzando le possibili cause di rischio sui luoghi di lavoro e redigendo le apposite tabelle per i numerosi rischi presenti nei luoghi di lavoro (ambientale, acustico, chimico ecc.).
Inoltre detto documento richiede una revisione periodica al fine di renderlo compatibile con lo stato attuale dei luoghi di lavoro e delle esigenze operative della azienda.
Come già accennato, un ruolo fondamentale nella catena della sicurezza dei luoghi di lavoro è rappresentato dal lavoratore stesso, che deve attivamente partecipare alla creazione e mantenimento della sicurezza del luogo in cui presta la sua opera.
Per questo è fondamentale la sua formazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ed Ap Group srl può fornire l'idonea istruzione come indicato nel già citato D.LGs 81/08 tenendo, con l'ausilio di professionisti sanitari, appositi corsi di istruzione e formazione del personale ()
Ap Group inoltre può provvedere a nominare per conto del datore di lavoro, che ricordiamo ha questo obbligo giuridico, il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che assolverà a tutte le funzioni che la legge gli demanda, nel pieno rispetto della normativa.
Vi invitiamo a contattarci per valutare la nostra offerta in materia di medicina del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro, in un ventaglio di proposte che sicuramente soddisferanno i requisiti della vostra azienda.
|