|
| |
| |
Le FAQ (Frequently Asked Questions) o altrimenti dette le domande frequenti
sono un insieme di domande con la relativa risposta che tipicamente un utente si chiede su un determinato argomento.
In questa sezione trovate
le domande che più di frequente ci vengono poste dai nostri clienti e da chi ci contatta, sperando che possano essere utili a risolvere i vostri dubbi sulla medicina del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Nel caso non trovaste in questa pagina la soluzione al vostro quesito, contattateci senza nessun impegno tramite il nostro oppure, in caso di dubbi più complessi, potete chiedere un consulto, sempre senza alcun impegno, al nostro esperto dott. Roberto Tedesco tramite il modulo di
|
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
|
| |
- Cos'è la medicina del lavoro e di cosa si occupa?
La medicina del lavoro è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative, causate dai principali agenti dannosi presenti nei luoghi di lavoro e sinteticamente identificati come segue:
- agenti chimici acidi, basici o tossici in generale, venuti in contatto con i vari apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario , e le ripercussioni sul sistema nervoso ;
- agenti fisici quali radiazioni, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti , raggi X , raggi gamma
- sostanze volatitili di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo, queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi , poi la polvere di carbone evenienza rara ai giorni nostri.
L'attività di medicina del lavoro è propria del , un medico particolarmente qualificato nella prevenzione, diagnosi e cura di queste malattie.
La medicina del lavoro e la conseguente attività del medico competente è regolamentata da numerose e specifiche normative, tra queste principalmente il D.Lgs. 626/94.
Oltre al medico competente sono molteplici le che gravitano attorno alla salute del lavoratore e la salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, creando un complesso intreccio di doveri e responsabilità che investono tutti, dal datore di lavoro fino al lavoratore stesso.
-
Chi è il medico competente?
Il medico del lavoro, propriamente detto medico competente, è un medico con particolari qualifiche che ha una particolare esperienza nell'identificare i sintomi causati dall'esposizione del lavoratore ai particolari agenti nocivi presenti sui luoghi di lavoro.
Tra le principali mansioni del medico competente ci sono le visite sanitarie periodiche dei dipendenti secondo precisi in modo da monitorare constantemente il suo sato di salute ed intervenire per tempo nel caso insorgessero malattie professionali.
Inoltre esegue sopralluoghi sul luogo di lavoro al fine di valutare rischi presenti in azienda.
Partecipa, per quello che gli compete, alla stesura del ed alla sua revisione periodica o straordinaria, in modo da identificare i possibili rischi per la salute del lavoratore, indicando anche le necessarie precauzioni da prendere.
Più precisamente, la sua attività è regolamentata dall'art. 17 del D.Lgs. 626 - 94 ed in particolare:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'Art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari di cui all'Art. 16 del citato D.Lgs. 626;
- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'Art. 16;
- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al secondo punto e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica, in occasione delle riunioni di cui all'Art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
- congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- fatti salvi i controlli sanitari di cui al secondo punto, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'Art. 15;
- collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
Il medico competente è scelto dal datore di lavoro, che ne sostiene l' onere, può essere un dipendente interno della azienda o, come più spesso avviene, da un libero professsionista o da un dipendente di una struttura pubblica o privata.
Nella maggior parte dei casi le aziende non dispongono di personale sanitario specializzato all'interno del proprio organico e pertanto si devono appoggiare a figure professionali esterne.
- Quali sono i requisiti del medico competente?
Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro o specializzazione equipollente, quali la specialità in medicina legale edelle assicurazioni, la specialità in igiene e medicna preventiva,e naturalmente la docenza in ognuna delle menzionate specialità.
Possono anche rivestire questa qualifica:
a. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
b.L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
c. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
Giova precisare che, nel caso in cui il medico non sia sufficientemente qualificato per svolgere il compito affidatogli, il redatto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 non ha valore.
- Cosa tratta la legge 626/94?
Il decreto legislativo n°626 del 1994, chiamata anche, più semplicemente, 626, è la prima legge a carattere generale che raccoglie le direttive comunitarie in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed è la legge cardine sulla quale si basa la disciplina della medicina del lavoro.
E' una legge molto importante perché si occupa degli aspetti generali di igiene e sicurezza del lavoro e, modificando le norme che disciplinano la materia, introduce anche in Italia le Direttive Europee.
La 626 si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici, (industria, artigianato, commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di società di fatto e di cooperative, i collaboratori familiari di ditte individuali. Le nuove disposizioni riguardano in particolare:
- le caratteristiche dei luoghi di lavoro;
- l'uso dei videoterminali;
- l'uso delle attrezzature di lavoro;
- l'uso dei mezzi di produzione individuale;
- la movimentazione manuale dei carichi;
- la protezione da agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro;
- la protezione da agenti biologici (microbi, batteri, virus) presenti nei luoghi di lavoro.
Rispetto alle leggi già in vigore, la nuova normativa introduce, fra le altre, una fondamentale novità: in base alla 626, il datore di lavoro, non solo deve garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e salubrità, ma è tenuto a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro. I risultati del processo di valutazione devono essere riportati in una relazione. In questa relazione vengono anche individuate le opportune priorità con le quali attuare le misure di protezione. Il documento resterà valido finché le caratteristiche del luogo di lavoro (ambienti, macchine ed attrezzature, processi di produzione) rimangono le medesime.
- Quali sono le figure professionali del D.Lgs. 626/94?
La sicurezza dei luoghi di lavoro e la medicina del lavoro prevede un certo numero di figure professionali, compresi il datore di lavoro ed il lavoratore stesso, che di concerto concorrono al fine della salute del lavoratore e alla salubrità e sicurzza dei luoghi di lavoro.
Principalmente si possono delineare le seguenti figure:
-
DATORE DI LAVORO: è il titolare del rapporto di lavoro, o comunque, colui che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva. All'interno dell'ISTC è il Direttore che pone in essere il rischio e assume particolare veste di Datore di Lavoro, secondo le integrazioni introdotte dal D. Lgs. 242/96 al D. Lgs. 626/94.
-
LAVORATORE: è ogni persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, oppure il socio lavoratore di cooperative o di società anche di fatto.
-
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: è la persona che, essendo in possesso di attitudini e capacità adeguate, viene designato dal datore di lavoro per svolgere tale compito. In alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso.
- MEDICO COMPETENTE: è un medico, specialista in medicina del lavoro, nominato dal datore di lavoro per svolgere attività sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi nei casi previsti dalla nuova legge.
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: è un lavoratore scelto dai colleghi con il compito di occuparsi dei problemi di salute e sicurezza.
Sono molte le norme che regolano la medicina del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Prima di tutte vi è il D.Lgs. 626/94, la prima legge italiana che recepisce le direttive comunitarie in tema di sicurezza del lavoro ().
Questa legge è andata a modificare ed integrare la prima legge in ordine temporale che hamai trattato la salubrità dei luoghi di lavoro, ovvero il DPR 303/56 che nonostante abbia oltre 50 anni tutt'ora in vigore ().
Altra legge fondamentale è il D.Lgs. 277/91, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ().
In particolare per gli agenti chimici fa chiarezza il D.Lgs 25/2002().
Queste sono solo le norme principali in un campo estremamente vasto ed in continua mutazione ma possono dare un valido esempio della complessità della materia trattata e dare le basi alla comprensione della medicina del lavoro.
- Cosa sono i protocolli sanitari?
I protocolli sanitari sono principalmente gli accertamenti stabiliti dal medico competente, in base al rischio presnte in azienda.
La periodicità degli esami può essere variata a giudizio del medico competente in rapporto alle condizioni ambientali contingenti ed allo stato di salute dei lavoratori.
Il medico competente ha, inoltre, facoltà di inserire ulteriori esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche MIRATI AL RISCHIO in rapporto all’esito della valutazione dei rischi aziendale ed a quanto emerso dagli accertamenti sanitari previsti dai protocolli.
Potete trovare un esempio di protocolli sanitari di base, per le principali categorie di lavoratori, in del sito.
La valutazione del rischio è l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazione, nonché la valutazione della loro entità, effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici o strumentali.
Di conseguenza, il Documento di Valutazione del Rischio è il documento, con il quale il datore di lavoro valuta i rischi presenti in azienda.
Vanno presi in esame tutti i pericoli: agenti biologici, chimici, fisici, attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili), luoghi, locali e posti di lavoro, movimentazione manuale dei carichi ed eventuali altri pericoli particolari della propria situazione operativa.
Il datore di lavoro, a cui la legge obbliga la stesura del predetto documento, dovrà quindi prendere tutte le precauzioni ed accorgimenti necessari ed indicati nel documento stesso al fine di portare al minimo possbile i rischi dei lavoratori.
Il documento di valutazione del rischio (DVR) è un documento molto complesso, specialmente in aziende produttive di dimensioni medio-grandi e deve documentare, facendo riferimento a elaborati, perizie, certificati, rapporti di riunione, ecc. quanro segue:
1. l'elenco dei luoghi di lavoro esaminati, i pericoli considerati e la stima dei rischi;
2. gli eventuali provvedimenti migliorativi da adottare, con i relativi programmi di aggiornamento e di manutenzione;
3. i partecipanti al procedimento di valutazione con l'indicazione dei ruoli svolti;
4. l'avvenuta consultazione.
- Cos'è il servizio di prevenzione e protezione (SPP)?
Il servizio comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori.
Questa struttura (il cui responsabile è designato dal datore di lavoro, o in alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso), provvede ad individuare e valutare i fattori di rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare.
Il servizio ha pure il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza all'interno dell'azienda.
I principali compenenti sono gli addetti del servizio di prevenzione e protezione ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ognuno con i propri compiti ed incarichi.
La figura dell’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione è stata introdotta dal D.Lgs. 626/94.
L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è nominato dal Datore di lavoro in forma scritta; i suoi compiti principali sono di supporto al Datore di lavoro nell’espletamento delle pratiche legate alla sicurezza e igiene del posto di lavoro, di collegamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione centrale, e di primo contatto con il personale per la risoluzione di problemi sul posto.
Il Dirigente/Datore di lavoro nomina l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione con adeguate capacità tra il personale interno e ne garantisce la formazione, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione centrale. Nel caso in cui il Datore di lavoro non nomini un ASPP, i compiti dell’Addetto dovranno essere svolti dal Datore di lavoro stesso.
I requisti principali per assolvere questa funzione sono quelli indicati nell D.Lgs. 23.6.2003, n. 195 (in vigore dal 13 agosto 2003) e sono i seguenti:
- un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
OPPURE
- laurea triennale specifica nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro (si veda l’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94)
OPPURE
- dichiarazione di svolgimento dell'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data d’entrata in vigore del D.Lgs. 195/2003
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
Le principali mansioni degli addetti del SPP sono le seguenti:
- curano che siano forniti ai nuovi assunti e al personale trasferito al proprio servizio:
- l’informazione sui rischi specifici della propria mansione
- le norme di comportamento in caso d’emergenza
- i nominativi degli addetti all’emergenza
- controllano che i dipendenti del proprio servizio siano inviati al controllo sanitario (se d’obbligo) secondo le scadenze fissate (è opportuno tenere uno scadenzario)
- fungono da riferimento per i dipendenti nei rapporti con il Servizio di Prevenzione e Protezione centrale
- portano a conoscenza dei colleghi del proprio servizio, disposizioni e/o nuove normative segnalate dal Servizio di Prevenzione e Protezione centrale
- verificano che siano comunicati al competente ufficio gli infortuni sul lavoro, che comportino l’assenza di almeno un giorno e tengono una statistica degli incidenti avvenuti
- forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione centrale le informazioni inerenti alla sicurezza ed igiene del lavoro, finalizzate a rilevazioni statistiche
- eseguono un controllo che gli interventi di sicurezza ed igiene del lavoro segnalati dal Servizio di Prevenzione e Protezione vengano eseguiti
- attivano una verifica affinché, in caso d’acquisto di un nuovo macchinario esso sia consegnato con la documentazione d’obbligo, esclusi i casi in cui uffici competenti svolgano già tale verifica
- verificano che siano individuati dal Datore di lavoro i dipendenti autorizzati all’utilizzo d’attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari
- supportano il Servizio di Prevenzione e Protezione nella promozione di attività formative
- eseguono un controllo visivo periodico sullo stato dei cavi e delle prolunghe elettriche e sul posizionamento dei cavi nelle canalette
- attivano un controllo periodico sul corretto stoccaggio dei materiali, sull’ancoraggio degli scaffali, sul rispetto del carico massimo dei soppalchi e sulle buone condizioni delle scale portatili
- segnalano al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali variazioni dell’ambiente di lavoro e/o nelle mansioni di lavoro del proprio servizio che possano incidere sulla sicurezza e/o igiene del lavoro
- collaborano con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
- collaborano con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la stesura delle procedure di lavoro in sicurezza
- a seguito di una adeguata formazione valuta i rischi legati all’uso di apparecchiature munite di videoterminale
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stata introdotta dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche; è una persona designata dal Datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate, con il compito di collaborare con il Datore di lavoro stesso, nell’ambito della sicurezza e dell’igiene sul luogo di lavoro.
I requisti principali per assolvere questa funzione sono quelli indicati nell D.Lgs. 23.6.2003, n. 195 (in vigore dal 13 agosto 2003) e sono i seguenti:
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
OPPURE
- laurea triennale specifica nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro (si veda l’art. 8 bis del D.Lgs. 626/94)
OPPURE
- dichiarazione di svolgimento dell'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un Datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/2003
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative
Le principali mansioni del Responsabile del SPP sono le seguenti:
- effettua i sopralluoghi sui luoghi di lavoro per valutare i rischi presenti
- segnala al Datore di lavoro i rischi per i lavoratori ed eventuali mancanze relative alla struttura, agli impianti o alle attrezzature di lavoro
- collabora con il Datore di lavoro a valutare i rischi presenti sul posto di lavoro, elaborare le misure preventive e di protezione e a verificare la loro applicazione
- collabora con il Datore di lavoro a redigere procedure di lavoro in sicurezza in caso di rischi particolari
- collabora con il Datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale
- collabora con il Datore di lavoro nell’attività di informazione e formazione dei lavoratori
- informa i Datori di lavoro in merito a nuove Leggi e alla loro applicazione
- partecipa alla riunione annuale di prevenzione e protezione dai rischi
- Cosa si intende per idoneità alla mansione specifica?
La formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica spetta al medico competente e deve tenere conto, da una parte, della valutazione dei rischi cui il lavoratore è esposto, dall’altra delle condizioni di salute del lavoratore stesso.
Nella tradizione della Medicina del Lavoro la formulazione del giudizio di idoneità, ha come obiettivo fondamentale la tutela della salute del lavoratore.
Il medico del lavoro non può peraltro esimersi dal tenere in considerazione, nella formulazione del giudizio, anche la necessità di tenere conto della tutela della salute dei compagni di lavoro e della sicurezza degli impianti.
Occorre quindi tenere conto, in senso ampio, della sicurezza del lavoratore, dei colleghi di lavoro, di tutti coloro che più in generale potrebbero ricevere un danno a causa dell’attività svolta dal lavoratore, e dei beni dell’azienda.
Ovviamente la tutela della sicurezza presuppone che il lavoratore possieda determinati requisiti.
Alcuni di essi (ad esempio una formazione adeguata sulle procedure di emergenza)
esulano dalla sfera di attività del medico competente e richiamano una responsabilità diretta del datore di lavoro.
La tutela della sicurezza comporta tuttavia anche la verifica dell’assenza, nel lavoratore, di situazioni fisiologiche o patologiche capaci di comprometterla.
Tale verifica è compito specifico del medico competente il quale, nell’esecuzione della sorveglianza sanitaria, deve verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione cui il lavoratore è destinato (art. 16. 2 a).
L'idoneità alla mansione è stilata dal medico competente al momento dell'assunzione, del cambio di mansione del dipendente ed in occasione delle visite mediche periodiche pianificate dai protocolli sanitari adottati.
L'idoneità (o la NON idoneità) può essere totale o parziale, con l'indicazione dei limiti specifici e a tempo determinato o indeterminato.
-
Gli esami del sangue sono presenti in ogni protocollo sanitario in quanto è proprio nella analisi del sangue che vengono rilevati gli scompensi dell'organismo, l'insorgere di patologie e l'accumulo di sostanze dannose nell'organismo.
Tramite questo esame, veloce e non particolarmente invasivo, si ha un quadro abbastanza completo ed immediato dello stato di salute del lavoratore ed il suo mantenimento nel tempo, anche in relazione al luogo di lavoro ad al contatto di agenti potenzialmente dannosi, dando per tempo il segnale d'allarme che può esserci qualche problema di salute.
L'esito degli esami è consegnato esclusivamente al lavoratore a tutela della sua privacy e lo stesso viene contattato direttamente dal medico competente nel caso di valori al di fuori della norma e che richiedano ulteriori accertamenti diagnostici.
Eventualmente, in base agli esami del sangue ed ai successivi accertamenti o esami di complemento, il medico competente può emettere un certificato di non idoneità alla mansione, totale o parziale, a tempo determinato o meno, qualora l'origine dei disturbi del lavoratore sia associato alla sua iterazione con il luogo di lavoro o con la particolare mansione ricoperta.
- Cosa e quali sono i corsi di formazione previsti dalla legge 626?
Le normative in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro impongono corsi di formazione ed informazione del personale.
Questi corsi si differenziano in base al target del personale da addestrare, siano essi lavoratori impegnati in particolari attivtà a rischio (come ad esempio la movimentazione dei carichi) sia a quelle particolari figure di una certa responsabilità come gli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e sicurezza (SPP).
Sono inoltre previsti corsi per la prevenzione degli infortuni e sulle nozioni di primo soccorso in caso di infortuni sui luoghi di lavoro, compreso l'addestramento del personale in caso di incendi.
Il dipendente è tenuto a seguire i corsi di formazione ed informazione previsti dalla normativa in fase di assunzione ma anche nel caso di cambio di mansione in seno alla stessa azienda, nel caso in cui la nuova mansione alla quale il dipendente viene assegnato richieda particolari nozioni o conoscenze per le quali la legge impone la frequenza di un corso di formazione.
In caso di particolari corsi, come quello di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono previsti anche corsi di aggiornamento periodici.
La frequentazione di idonei corsi di formazione deve anche essere presa in considerazione in occasione di particolari cambiamenti dei processi di lavorazione o delle attrezzature utilizzate, nel caso i nuovi processi introdotti prevedano una particolare formazione da parte del personale impiegato.
La frequenza dei corsi di formazione e informazione prevede in ogni caso il rilascio di attestato di frequenza e per alcuni di essi anche il superamento di una prova finale che può essere teorica, pratica o di entrambi i tipi.
I corsi possono essere tenuti anche presso l'azienda stessa qualora siano presenti locali idonei allo scopo.
A seconda della natura e complessita dei corsi questi possono essere di durata variabile da un minimo di due ore a 16 ore ed oltre.
- Quali sono i doveri del datore di lavoro per la 626?
I compiti del datore di lavoro sono quelli previsti dall'art. 4 della legge stessa e che si possono riassumere nei seguenti punti salienti:
- Evitare i rischi.
- Valutare i rischi che non possono essere evitati.
- Per quanto possibile, ridurre i rischi alla fonte.
- Adeguare il lavoro all'uomo attraverso opportuni accorgimenti nell'ambiente di lavoro, nelle attrezzature e nei metodi di produzione.
- Aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.
- In linea generale, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o per nulla pericoloso.
- Dare equilibrio alle esigenze della produzione tenendo conto delle complessive condizioni di lavoro e del fattore umano.
- Dare priorità alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali soltanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione.
- Informare i lavoratori sui rischi che derivano dalle attività svolte;
- Formare i lavoratori all'uso corretto di macchinari, attrezzature e dispositivi in uso.
- Quali sono i diritti e i doveri del lavoratore per la 626?
l lavoratore è il fulcro attorno a cui tutto ruota, infatti il fine ultimo delle norme è quello di tutelare la sua salute e la sua sicurezza sul luogo di lavoro.
Un importante aspetto introdotto dalla 626 è quello di non considerare il lavoratore in modo passivo, ma di investirlo direttamente di alcuni doveri e responsabilità nel quadro della sicurezza dei luoghi di lavoro.
E' UN DIRITTO del lavoratore:
-
Verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza;
- prendere iniziative per evitare un pericolo grave ed immediato, fino all'abbandono del posto di lavoro;
- ricevere adeguata formazione;
-
ottenere adeguate informazioni sul significato e i risultati degli accertamenti sanitari. Tutte le attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono a totale carico del datore di lavoro e devono essere svolte durante l'orario di lavoro.
E' UN DOVERE del lavoratore:
-
Utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le macchine, le attrezzature e i materiali messi a disposizione.
- Servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuale.
-
Non manomettere i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine e sugli impianti.
-
Segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai responsabili ogni situazione che presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute, nonché qualsiasi anomalia dei sistemi di protezione.
-
Collaborare con il datore di lavoro e i servizi preposti per offrire un ambiente e condizioni di lavoro senza pericoli né rischi per la sicurezza e la salute.
Le unità mobili di medicina del lavoro sono mezzi particolarmente attrezzati per poter svolgere le normali operazioni di analisi periodiche e straordinarie direttamente presso la sede del cliente, in modo da minimizzare l'impegno del personale che non deve sostenere trasferimenti dalla sede di lavoro ad un laboratorio analisi, qualora in azienda non vi siano locali idonei ad ospitare tale genere di operazioni.
In particolare, i mezzi di medicina del lavoro utilizzati da AP Group permettono di praticare presso la vostra sede le seguenti analisi e test:
- PRELIEVI EMATICI con trasporto del sangue in celle frigorifere;
- AUDIOMETRIA in cabine silenti;
- PROVE DI FUNZIONALITÀ RESPIRATORIE eseguite con l’utilizzo di spirometri computerizzati;
- PROVE RIFLESSOMETRICHE
- VISITE OCULISTICHE con Biomicroscopio con lampada a fessura e Autoreffrattometro computerizzato, Tonometria ecc.
- ELETTROCARDIOGRAMMA con elettrocardiografi a 3 e a 12 vie;
|
|
|
|
|
|
|
|