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Soluzioni professionali per la legge 626 e Dlgs 81/2008....

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La legge 81/08

La legge 81/08 le figure professionali, gli obblighi del datore di lavoro e le sanzioni previste

I principi generali e i fondamenti della legge 81/08La legge 81/08 - Fondamenti
GLi obblighi previsti della legge 81/08 per datori di lavoro, imprese familiari, lavoratori autonomiObblighi previsti dalla legge 81
Le sanzioni - Il nuovo quadro sanzionatorio previsto dalla legge 81/08Sanzioni previste dalla legge 81
Il medico competente e la legge 81/08Medico competente e legge 81
   
Medicina del lavoro
 
 
 

Testo unico sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08
Il decreto legislativo, le figure professionali, gli obblighi e le sanzioni

TESTO UNICO DELLA SICUREZZA –  Decreto Legislativo 81/08 (Aggiornato con il D.Lgs 106/09)
 
Premessa
 
Dal 15 maggio 2008  è in vigore  il nuovo Testo Unico della sicurezza (D .Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente D. Lgs. 626/94 e gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.

Il decreto legislativo n. 81/08 ha riordinato e coordinato numerose normative relative alla tutela della sicurezza del lavoro. Sono contenute ora in un testo unico, suddiviso in 13 titoli e 52 allegati, dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII).
 
Questi sono i titoli in cui è suddiviso il decreto legislativo 81/08:
 

  • Titolo I  Disposizioni generali
  • Titolo II  Luoghi di lavoro
  • Titolo III  Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
  • Titolo IV  Cantieri temporanei o mobili
  • Titolo V  Segnaletica di sicurezza
  • Titolo VI  Movimentazione manuale dei carichi
  • Titolo VII  Videoterminali
  • Titolo VIII  Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
  • Titolo IX  Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…)
  • Titolo X  Agenti biologici 
  • titolo XI  Atmosfere esplosive
  • Titolo XII  Disposizioni penali
  • Titolo XIII  Disposizioni finali

 
 
 
Campi di applicazione
 
La legge 81/08, rispetto al precedente D. Lgs 626/94, ha esteso gli obblighi e i campi di applicazione.
Ora infatti interessa: 
•  tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio;
•  tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
•  per i contratti di somministrazione (D. Lgs. 276/03) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico degli utilizzatori;
•  lavoratori a progetto se il lavoro si svolge nel luogo del committente;
•  lavoratori a domicilio: solo formazione e utilizzo DPI conformi.
 
 

 

I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono:

•  valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile);
•  designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile);
•  nomina del medico competente;
•  designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza;
•  fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
•  richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
•  adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
•  informare prima possibile i lavoratori esposti a rischi gravi;
•  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
•  consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI;
•  elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
•  comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e fini previdenziali di almeno 3 giorni;
•  consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
•  adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
•  nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
•  aggiornare le misura di prevenzione;
•  comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

Obblighi delle imprese familiari
 
Gli obblighi delle imprese familiari sono:
•  utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione della legge 81/08;
•  munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni della legge 81/08;
•  munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;
•  redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere).
 
 
Obblighi dei lavoratori autonomi
 
Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)  i lavoratori autonomi devono:
•  cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto;
•  coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze.

 
Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
 
La legge 81/08  individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono:
•  datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari;
•  responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) - può essere interno o esterno alla azienda – ad esclusione di alcuni settori in cui è obbligatorio interno;
•  rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS);
•  medico Competente;
•  addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso).
 
 

Il nuovo documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 29)
 
Le nuove norme sulla valutazione dei rischi obbligano tutti i datori di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le nuove misure di tutela sono entrate in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge 81/08, pertanto a far data dal 29 luglio 2008. Pertanto, a decorre da quella data, tutti i documenti di valutazione dei rischi (DVR) devono essere stesi secondo la nuova normativa. I documenti stesi prima di quella data devono essere necessariamente e immediatamente redatti nuovamente, essendo già in violazione delle norme vigenti.
Ecco i principali contenuti del nuovo DVR:
 
articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi
•  La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e  la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a  rischi particolari, tra cui anche quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in  stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
•  Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.
•  Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D. Lgs. 81/08.
 
articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
 
L’art. 29 tratta delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Ecco i casi previsti.
•  Il datore di lavoro effettua la valutazione  ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
•  Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
•  La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,  della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.
•  Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
•  Autocertificazione  (comma 5)  - attenzione alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
•  Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010, l’elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro).
 

 
Istituzione del libretto formativo del cittadino
 
Un’interessante novità è quella per cui le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel  libretto formativo del cittadino. Il cui contenuto, è considerato dal D.Lvo 81/08 ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto anche gli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi.
 
 
 
Disposizioni particolari per lavori in cantiere
Appalti
 
L’articolo 26 del Testo Unico adotta misure più rigide ai fini della programmazione della sicurezza da parte delle imprese esecutrici, prevedendone il costo fin dal momento dell’appalto. Di conseguenza  la mancata indicazione del costo della sicurezza è causa di nullità del contratto d’appalto.
In base al comma 5 dell’art. 26, la nuova disposizione si applica ai contratti d’appalto, di subappalto e di somministrazione. Nei singoli contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri legati all’appalto.
 Il costo della sicurezza non potrà, quindi, essere oggetto di trattativa a ribasso, pene la nullità del contratto d’appalto.
Con l’articolo 26 del Testo Unico viene introdotta, inoltre, una disposizione transitoria secondo la quale, con riferimento ai contratti d’appalto, subappalto e somministrazione, stipulati prima dell’entrata in vigore della legge delega 123/07, i  costi della sicurezza devono essere indicati (e quindi dovranno essere integrati nel contratto a suo tempo stipulato) entro il 31/12/08, qualora questi contratti siano ancora in corso a quest’ultima data.
 

 

 

 

Il nuovo quadro sanzionatorio previsto dalla legge 81/08
 
Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:

Illecito

Sanzione

Omessa valutazione dei rischi

Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a
6.400 €

Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a
6.400 €

Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28 lettere: 
b) misure di prevenzione e protezione e DPI, 
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e
delle responsabilità,


ammenda da
2.000 a 4.000 €

Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28 lettere: 
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi,
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


ammenda da
1.000 a 2.000 €

Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 €

Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ammenda da 2.500 a
6.400 €

Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente

Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a
6.400€

Violazione dei seguenti adempimenti :
• consegna del DVR al RLS,
• informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro,
• organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio,
• designazione dei lavoratori addetti alle emergenze ed al primo soccorso,
• informazione circa pericoli gravi ed immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli,
• adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
• astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave ed immediato,
• presa di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.

Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 750 a
4.000€

Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 26:
• verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.000 a
4.800€

Violazione dei seguenti adempimenti:
• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi,
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori con adeguato addestramento accedano alle zone che espongano a rischio grave e specifico,
• richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti, • adozione di misure per la prevenzione degli incendi

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a
5.200€

Omessa informazione dei lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a
5.200€

Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a
5.200€

Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a
6.000€

Omessa nomina del medico competente

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a
6.000€

Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Omessa effettuazione della riunione periodica annuale ex. Art. 35

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Effettuazione di visite mediche per motivi non ammessi (accertamento stati di gravidanza e altri casi vietati dalla normativa vigente)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 €

Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a
1.800 € per ogni lavoratore

Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a
4.500 €

Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a
1.800 €

Mancata comunicazione al Medico Competente, in maniera tempestiva, della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Mancata redazione del verbale della Riunione Periodica annuale

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 €

 

Le principali sanzioni per le imprese familiari sono:

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €

Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

 

Le principali sanzioni per i lavoratori autonomi sono:

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI

Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €

Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

 

Sospensione dell’attività
 
Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:
•  impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro;
•  reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le  specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;
•  gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate
con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
In attesa di decreto, le gravi violazioni che  possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:
•  mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
•  mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
•  mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei
responsabili per la sicurezza e la prevenzione;
•  mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
•  mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
•  mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.

 

 

 

Le funzioni del medico competente alla luce della nuova legge 81/08
 
Per riassumere le novità più importanti: 
Non  è più previsto il sopraluogo congiunto RSPP e Medico Competente. 
E’ previsto un solo sopraluogo annuo, la periodicità delle visite mediche qualora non definita da leggi o dallo stesso medico è stabilita in annuale, relazione annua scritta obbligatoria, richiamo alla normativa in materia di privacy, il medico deve seguire dei corsi di aggiornamento, consegna al dipendente a fine lavoro dei documenti in suo possesso, comunicazione dei requisiti al Ministero della Salute, il medico custodisce la cartella sanitaria nelle aziende con meno di 15 dipendenti, sulla cartella sanitaria deve essere presente la firma del datore di lavoro.

Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la  valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

I requisiti che  medico competente deve avere per  svolgere la precipua funzione:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene  del lavoro o in clinica del lavoro; 
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;  d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale  - Formazione dei medici con specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. 

I medici con specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del inistero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.

Tutti i medici competenti devono partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del D.lgs.81/08. 

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

 Il D.lgs. 81/08 introduce, inoltre, un ampliamento del ruolo del medico competente e delle sue responsabilità.  
Oltre a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori deve collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

Un’altra novità è l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una  periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua  annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Le visite negli ambienti di lavoro avvengono in uno dei seguenti casi: in base alla  normativa vigente e alle direttive europee, nonché su  indicazioni della Commissione consultiva.
Altri casi possibili quando  qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Casi in cui deve essere attuata: visita medica preventiva,  visita medica periodica,  visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia correlata ai rischi o alle condizioni di salute,   visita medica in occasione del cambio della mansione.
La periodicità della sorveglianza sanitaria avviene,  in linea di massima con cadenza annuale qualora la norma non preveda diversamente.

 

 
 
 
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