COORDINAMENTO
TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ASSESSORATI
ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
Decreto Legislativo n. 626/94
D O C U M E N T O N. 8
LINEE GUIDA SU TITOLO I
Il Servizio di
prevenzione e protezione
Versione definitiva approvata il 16/07/1996
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 Aprile 1998
___________________________________________
Regione referente: Emilia-Romagna
1. CAMPO
DI APPLICAZIONE
Il D.Lgs 626/94 prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutte le aziende, indipendentemente dal settore di attività, siano esse
pubbliche o private (art. 1, comma 1).
Dalla definizione di lavoratore
"persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro ... con rapporto di lavoro subordinato anche speciale" (art. 2,
comma 1, lett. a), si evince che le aziende individuali non hanno l'obbligo di
applicare tali misure precauzionali e pertanto non hanno l'obbligo di istituire
il Servizio di prevenzione e protezione (SPP), mentre invece tale obbligo
sussiste per le aziende familiari.
Il Servizio di prevenzione e protezione
deve, obbligatoriamente, essere organizzato all'interno
dell'azienda nei casi previsti dall'art. 8, comma 5[1]:
·
aziende industriali soggette al DPR 175/88 (rischio
di incidente rilevante)
·
centrali termoelettriche
·
impianti e laboratori nucleari
·
aziende per la fabbricazione di esplosivi
·
aziende industriali con oltre 200 dipendenti
·
aziende estrattive con oltre 50 dipendenti
·
strutture di ricovero e cura sia pubbliche che
private[2].
Si intende per:
Azienda industriale: un'impresa che svolge la
propria attività economica in una o più unità produttive, finalizzata alla
produzione e/o trasformazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti,
con l'ausilio di macchine e/o impianti, destinati alla commercializzazione.
Del
resto, la Circolare n. 89 del 27/6/96 del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale insiste sullo stesso concetto, ribadendo come, per
individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno di tale
categoria, si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che a
indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a
fini statistici, assicurativi, previdenziali, ecc. Sono quindi escluse le
aziende agricole, ma vanno considerate come "industriali" tutte le
aziende che svolgono attività diretta alla produzione di beni materiali. Sono
parimenti escluse le aziende produttrici di servizi.
Unità produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria
e tecnico-funzionale (art. 2, comma 1, punto i).
Per le aziende industriali con più
"unità produttive" territorialmente distribuite, è naturalmente
ammissibile un Servizio di prevenzione e protezione unico, anche se le unità
produttive hanno più di 200 dipendenti. L'azienda può comunque optare per la
soluzione con più SPP, uno per unità produttiva.
Il nome ed il curriculum del
responsabile del SPP unico, andranno comunicati all’Azienda Usl e
all'Ispettorato del Lavoro competenti sul territorio dell'unità produttiva per
ciascuna di queste (in questo caso può essere opportuno allegare anche un
organigramma dell'assetto organizzativo del SPP). Tale segnalazione va fatta
anche nel caso di SPP esterno all'azienda.
Per ragioni organizzative interne alla
singola unità produttiva è opportuno comunque in essa individuare una figura di
riferimento il cui nominativo non va necessariamente segnalato agli organi di
vigilanza locali.
Escludendo le aziende in cui il datore
di lavoro decide di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di
prevenzione e protezione (per ora nei soli casi indicati nell'Allegato I del
D.Lgs 626/94) ed in quelle in cui, obbligatoriamente, il Servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno all’azienda (casi indicati
nell'art. 8 c. 5 del D.Lgs 626/94), in tutti gli altri casi il datore di lavoro
può rivolgersi a strutture e consulenti esterni a cui affidare la
responsabilità del SPP.
In tal caso appare comunque opportuno
designare un collaboratore, preferibilmente prossimo al datore di lavoro nella
scala gerarchica, tenuto conto delle implicazioni penali che comunque rimangono
in capo al datore di lavoro, a cui affidare la responsabilità del Servizio o,
nel caso che la responsabilità sia affidata all'esterno, cui affidare
l'organizzazione dei rapporti col SPP esterno e le ricadute interne
dell'attività dello stesso, a meno che il datore di lavoro non si faccia carico
direttamente di tali oneri.
La scelta di istituire un SPP interno o
di assumere in proprio le funzioni del SPP da parte del datore di lavoro, non
esclude ovviamente la possibilità di avvalersi di consulenze esterne per
particolari problemi.
2. SCOPI ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Servizio di prevenzione e protezione
rappresenta un'assoluta novità in quanto istituito per la prima volta con il
D.Lgs 626/94 che, all'art. 2 lettera c), definisce tale struttura come
"l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva".
Se il Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi è interno all'azienda, esso costituisce uno strumento a
disposizione dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Se invece è esterno all'azienda
costituisce propriamente una collaborazione convenzionata di professionisti
esperti di sicurezza, che usano proprie strutture.
Lo scopo primario comunque di tale
struttura è quello di promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che
garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la
salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale
e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente specializzato del
datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi,
individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure,
informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
Per raggiungere questo scopo sono
richieste competenze multidisciplinari integrate in un'apposita organizzazione
ed afferenti sostanzialmente a due tipologie di professionalità: di igiene
industriale e di sicurezza con competenze anche in campo di tecniche di
comunicazione e di organizzazione del lavoro.
L'ultima competenza necessaria per la più
ampia attuazione delle attività di prevenzione, quella medico sanitaria, è
situata nella figura del medico competente, che il D.Lgs prevede
concettualmente al di fuori del SPP, anche se dovrà, per molte funzioni,
cooperare strettamente con lo stesso, come del resto è previsto in diversi
passaggi della legge stessa.
La competenza in campo ergonomico, si
colloca in un’area di "border-line" tra la competenza di
organizzazione del lavoro e quella medico sanitaria.
Il Servizio di prevenzione e protezione
per realizzare tali finalità deve porsi alcuni obiettivi fondamentali che sono:
·
individuazione e caratterizzazione delle fonti
potenziali di pericolo, delle situazioni pericolose e dei rischi
·
individuazione e caratterizzazione dei soggetti
esposti
·
elaborazione della valutazione dei rischi
·
individuazione ed attuazione (secondo un programma
con ben identificate priorità) di misure di prevenzione e protezione, che
comprendono misure tecniche, impiantistiche, comportamentali, organizzative,
informative e formative.
Quanto sopra può essere riproposto in un
modello semplificato distinguendo obiettivi funzionali e di esito (Figura 1).
Figura 1 - Obiettivi del Servizio prevenzione e protezione
![]()
Il D.Lgs 626/94 peraltro, individua
all'art. 9 i compiti del Servizio in questione che coincidono con gli obiettivi
funzionali e di esito riportati nella Figura 2.
Figura 2 - Compiti del Servizio prevenzione e protezione
![]()
Vanno sottolineati a questo punto due
ulteriori aspetti di fondamentale importanza:
·
il Servizio di prevenzione e protezione è una
struttura che il datore di lavoro utilizza per il raggiungimento degli
obiettivi indicati;
·
i componenti del Servizio sono tenuti al segreto
professionale relativamente al processo produttivo, fatte salve naturalmente le
informazioni che devono essere socializzate per conseguire gli obiettivi di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Per mettere il SPP in grado di disporre
correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro
deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed
al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso permanente
di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2
dell'art. 9 (Figura 3).
Figura 3 - Informazioni necessarie al Servizio prevenzione e
protezione
![]()
Tutte le informazioni devono essere documentate
affinché il Servizio di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado
di operare.
Appare però evidente la necessità che
tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro
che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi.
In tal senso la documentazione potrà
essere opportunamente classificata con procedure che consentano al datore di
lavoro la massima garanzia e tutela della riservatezza.
3. FUNZIONI ED
ATTIVITA’
Per realizzare lo scopo e gli obiettivi
prima definiti, devono essere precisate, in modo operativo, le funzioni e le
attività del Servizio di prevenzione e
protezione.
Le funzioni, dal punto di vista
operativo, sono:
1. analisi della situazione e definizione dei
problemi
2. progettazione degli interventi e
contestuale formulazione al datore di
lavoro delle esigenze di
intervento preventivo in tutte le sue
articolazioni
3. controllo nella realizzazione degli
interventi programmati
4. attività di informazione nei confronti dei
lavoratori
5. valutazione di efficacia e di efficienza.
1. L'analisi
della situazione e la definizione dei problemi comprende l'identificazione e la
valutazione dei bisogni dell'azienda/unità produttiva dal punto di vista della
sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché dell'ambiente, il
riconoscimento e la classificazione dei problemi secondo un ordine di priorità,
l'analisi delle loro conseguenze sulla sicurezza e la salute e sull'azienda in
generale; tale analisi va condotta in modo partecipato, non solo garantendo il
ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione
del medico competente, ove presente, ma anche la partecipazione col più ampio
coinvolgimento di tutti i lavoratori, in quanto portatori di esperienze e
conoscenze di insostituibile importanza.
2. La
seconda funzione comprende la progettazione di programmi di prevenzione e
controllo dei rischi e dei problemi identificati nella fase precedente. Tale funzione
si realizza attraverso attività rivolte a diversi obiettivi che sono
selezionati a seconda della natura del posto di lavoro. In questo modo potranno
essere compresenti, prevalenti o addirittura esclusive attività di sicurezza,
di igiene industriale, sanitarie, ergonomiche, psicologiche, organizzative,
ecc. Questa funzione prevede anche la presentazione al datore di lavoro del
programma stesso, comprese indicazioni operative ed opzioni che tengano conto
anche del rapporto costi benefici. Spetta poi al datore di lavoro la decisione
di mettere in atto quanto sopra, in modo integrale o parziale, con piena
assunzione di ogni responsabilità nel merito.
3. La terza
funzione è il momento effettivamente operativo in cui il Servizio di
prevenzione e protezione controlla la realizzazione di tutto quanto è stato
definito in precedenza, realizzazione che, peraltro, come appena detto, non è a
suo carico, ma diretta dal datore di lavoro o eventualmente dal dirigente o
preposto. Per supportare tale funzione è fondamentale conoscere ed adottare
metodi, strumenti e procedure finalizzati alla sorveglianza degli ambienti di
lavoro.
4. La quarta
funzione consiste nell'attuazione e gestione dei necessari flussi informativi
verso i lavoratori anzitutto, ma anche verso dirigenti, quadri intermedi ecc.
per la miglior gestione dei processi preventivi.
5. La quinta
funzione viene realizzata per verificare se le azioni adottate a scopo
preventivo per il controllo dei rischi e per lo sviluppo delle condizioni di
lavoro ottimali dal punto di vista della sicurezza e della salute sono state
efficaci e hanno avuto successo. A questo scopo occorre adottare, nell'ambito
di una strategia di valutazione, metodi ed indicatori concretamente
applicabili.
Le attività individuabili nell'ambito
delle cinque funzioni sopra indicate possono essere sintetizzate come di
seguito:
1. esame
della documentazione e fonti informative preliminari
2. sopralluogo
e orientamento preliminare all'interno dell'azienda
3. sopralluoghi
ulteriori approfonditi in merito a problemi emersi nella fase 2
4. stima
dei problemi di salute e sicurezza e dei rischi
5. recupero
delle esperienze e considerazioni dei lavoratori interessati
6. eventuale
esecuzione di rilievi e campionamenti ambientali
7. individuazione
delle misure preventive (in tutti i sensi) da attuare
8. definizione
delle procedure di sicurezza
9. stesura
del programma attuativo con indicazione delle opzioni tecniche e del rapporto
costi benefici e sua presentazione al datore di lavoro
10. progettazione
delle attività di tipo informativo, calibrate per i diversi interlocutori e
destinatari
11. effettuazione
delle attività di tipo informativo
12. collaborazione
alla progettazione delle attività di tipo formativo
13. sorveglianza
e controllo della sistematica applicazione di quanto indicato ai punti
precedenti.
Queste attività sono di fatto quelle che
il SPP dovrà gestire sistematicamente, anche se sono di particolare rilevanza
in sede di prima applicazione del processo di valutazione dei rischi. Poi le stesse
attività continueranno se pure con intensità e frequenza diversa da quella
iniziale. Nel prosieguo dell'attività del SPP, diventerà particolarmente
strategica anche l'attività di consulenza nella pianificazione e progettazione
dei luoghi di lavoro, nell'acquisto e gestione delle attrezzature, dei
dispositivi di protezione individuale, nonché l'attività di supporto nella
gestione dei rapporti, a livello tecnico, con gli organi preposti alla
vigilanza e controllo.
Esiste infine un ultimo insieme di attività
strettamente legate al sistema informativo, e alla ricerca ed informazione. Si
tratta di:
·
raccolta e registrazione di dati sulla situazione di
salute generale, sulle patologie professionali e sugli infortuni nell’azienda;
·
ricerca su problemi di salute e sicurezza del lavoro
dell’azienda;
·
valutazione a lunga scadenza delle attività del
Servizio di prevenzione e protezione dell’azienda e della loro efficacia
Tutte le attività di pertinenza del SPP
vanno gestite in stretta collaborazione con altri partner interni o esterni
all'azienda, infatti, la grande varietà di metodologie impiegate richiede
implicitamente una collaborazione multidisciplinare di esperti con competenze
diverse, quali medici del lavoro, igienisti del lavoro, psicologi, ergonomi, tecnici
della sicurezza, ecc.
E' inoltre importante sottolineare la
necessità di verificare sistematicamente la qualità e di standardizzare i
metodi usati nella realizzazione di ognuna delle attività del Servizio di
prevenzione e protezione.
4. RISORSE UMANE:
COMPETENZE E CAPACITÀ NECESSARIE
Le funzioni, le attività ed i compiti del
Servizio di prevenzione e protezione definite dal D.Lgs 626/94 richiedono
l'individuazione di un metodo generale per l'attuazione di quanto previsto dal
legislatore. Il prerequisito per attuare quanto sopra è quello di disporre di
adeguate risorse e competenze che però devono essere integrate da un forte
approccio metodologico.
Tale metodologia è estremamente
importante poiché il Servizio di prevenzione e protezione influisce sui
pericoli attraverso gli esiti delle proprie attività.
Le competenze e le capacità di cui
verranno tracciati sommari profili sono ovviamente reperibili, a seconda delle
disponibilità ed opportunità, all'interno dell’organizzazione aziendale ovvero
all'esterno a seconda delle valutazioni del datore di lavoro.
A. Il responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione è caratterizzato da due aree di competenza: una gestionale ed una
tecnico-specifica, fra loro integrate.
La
prima area attiene a capacità organizzative, relazionali ed amministrative cioè
alla capacità di programmare, pianificare, comunicare (con vari soggetti) gli
obiettivi, di reperire, sviluppare, gestire e motivare le risorse umane.
Nell'area
tecnico-specifica invece possono essere rappresentate varie competenze
culturali che concorrono a definire più in generale la prevenzione.
In
particolare si può trattare di conoscenze ricavate dall'igiene industriale o
dalla sicurezza sul lavoro, dall'ergonomia e dalle tecniche di analisi dell'organizzazione
del lavoro nonché da altre discipline correlate per aziende e/o unità
produttive che si caratterizzano per particolari pericoli e/o rischi e
naturalmente dalla profonda conoscenza delle norme di legge e delle norme di
buona tecnica.
Va
ricordato che il responsabile del SPP non è definito nel D.Lgs 626/94 né
dirigente, né preposto[3], né tantomeno
è assoggettato a responsabilità penale in quanto non menzionato nel titolo IX
del decreto, relativo alle sanzioni conseguenti alle violazioni delle norme.
Il
problema della sua eventuale responsabilità in caso di infortunio sul lavoro,
sarà valutato dalla magistratura sulla base della sua collocazione interna o
esterna all'azienda e di un'attenta analisi del processo che ha portato al
verificarsi dell'infortunio. Se il responsabile aveva mancato di individuare un
pericolo, e di conseguenza individuare le necessarie misure preventive, non
fornendo al datore di lavoro l'informazione necessaria per attuare le stesse,
potrebbe essere chiamato a rispondere, ovviamente in concorso con il datore di
lavoro, dell'evento; ove invece il responsabile aveva correttamente individuato
il problema e indicate le soluzioni, ma il datore di lavoro o il dirigente o il
preposto non ha dato seguito alle sue indicazioni, egli dovrebbe essere
sollevato da qualsiasi responsabilità nel merito dell'evento. Sarà naturalmente
l’Autorità giudiziaria a pronunciarsi su questioni di questo tipo.
B. Gli altri componenti del SPP saranno
caratterizzati in base alle loro competenze tecniche specifiche, che possono
essere tra loro differenti (igienista industriale, tecnico della sicurezza,
ecc.); sicuramente terreni di conoscenza/competenza comuni a tutte le figure
sono quelli della legislazione, delle norme di buona tecnica e delle tecniche
di comunicazione.
C. Altre figure di supporto possono essere di
volta in volta individuate a seconda della complessità e specificità dei
problemi di prevenzione emersi dalla valutazione del rischio e dal programma di
prevenzione e protezione scaturito da questo nonché dal piano di informazione e
formazione necessario per sostenerlo. Tali figure possono naturalmente (ed in
genere lo saranno) essere anche esterne al SPP o addirittura all'azienda stessa
(anche nel caso di un SPP aziendale).
5. STRUTTURA E DIMENSIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Appare molto difficile fornire
indicazioni univoche e ben motivate per la struttura e dimensione dei SPP, in
quanto troppe sono le variabili che influenzano questi due parametri.
Infatti come è difficile, per non dire
impossibile, suggerire in linea generale una dimensione quantitativa, che
potrebbe essere puntualmente però motivata almeno in riferimento alla tipologia
produttiva (settori o comparti) e alle dimensioni aziendali, ugualmente è
quanto mai difficile fornire indicazioni "strutturali" sul SPP valide
in via generale, scollegate dalla scelta del contesto organizzativo della/e
azienda/e da dover servire, senza una scelta a monte relativa alla
"filosofia" che lega l'iniziativa di prevenzione alla promozione
della qualità del processo produttivo (di beni e servizi).
Se le competenze e le capacità
necessarie sono tuttavia quelle indicate al precedente capitolo 4, la
definizione caso per caso (cioè azienda per azienda) del numero di persone e
del modo di organizzarle, dipende da molti fattori quali:
1. il comparto/settore produttivo, quale generico
indicatore delle numerosità e complessità dei problemi da affrontare;
2. il numero di lavoratori addetti, le dimensioni
aziendali, l’eventuale articolazione su più sedi distinte, quali valori
quantitativi su cui plasmare il SPP;
3. il divario da colmare tra ciò che è già stato
fatto (strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è
previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la
necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale tecnico
specializzato per finalità di prevenzione;
4. le caratteristiche di gravità ed estensione del profilo
di rischio dell'azienda che supera la generica attribuzione dei
rischi per comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi
individuali di quella impresa;
5. l’esistenza e consistenza di esperti interni
monotematici qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi specialisti
possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori di rischio
(esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un'azienda ospedaliera)
da essere di fatto, anche se part-time, potenziali costituenti del Servizio di
prevenzione e protezione, la cui opera di coordinamento può sostituire
competenze interne e a tempo pieno del SPP;
6. Lo
stato di avanzamento applicativo del modello
di "Qualità Totale"; la dimensione di dotazione organica e
di competenze professionali da prevedere nel SPP non può infatti essere
considerata in modo neutrale rispetto alla "concezione" strategica
d'impresa esistente (o che si intende promuovere) nel rapporto tra produzione e
prevenzione; è infatti noto come approcci di "qualità totale"
integrano nella promozione della qualità del processo produttivo sia la
prevenzione che le esigenze di qualità del prodotto.
Omogeneamente
caratterizzata da tale "filosofia", la dotazione organica del SPP potrebbe
essere un po' più limitata, caratterizzata soprattutto da personale laureato,
potendo contare su una rete diffusa ed integrata di "esperti"
caratterizzati da una qualità di "mestiere" spendibile sia nel
miglioramento della produzione, sia nel miglioramento della qualità del lavoro
e della qualità dei comportamenti e del saper fare con finalità di prevenzione;
ciò presuppone ovviamente una parziale riconversione-completamento
professionale che non può che derivare da chiare ed inequivocabili scelte strategiche
aziendali.
Come emerge in particolare da
quest'ultimo punto il problema non è solo di dimensione quantitativa del SPP ma
anche di dimensione qualitativa (quali figure professionali?).
Un'ultima considerazione riguarda la
collocazione del SPP nell'architettura dell'organigramma e funzionigramma
aziendale: date le sue funzioni e caratteristiche, la collocazione che appare
più opportuna è in posizione di staff rispetto al datore di lavoro o comunque
alle più alte gerarchie aziendali, in modo da dare
a questa struttura - che per i suoi compiti essenzialmente
"consulenziali", per il suo ruolo di "staff" e non di
"line" (quindi di scarso peso gerarchico), per le sue caratteristiche
di problematicità (è verosimile che possa entrare in conflitto con le esigenze
produttive, e quindi con le figure che tali esigenze presidiano), appare debole
in termini di "peso specifico" all'interno dell'azienda, e forte solo
dell'autorevolezza tecnico-scientifica del suo responsabile (o dei suoi
collaboratori) - una "forza"
riflessa che le deriva dall'essere in staff (e quindi in forma di
rapporto privilegiato, almeno in termini di relazioni e comunicazioni) con le
più alte gerarchie aziendali.
Quindi il SPP dovrebbe contare sulla sua
intrinseca autorevolezza e sull'autorità che gli deriva dalla contiguità con
gli alti vertici aziendali o con la stessa proprietà.
In allegato (All. 2) si riporta un
esempio metodologico che può fornire sia i criteri per il dimensionamento di un
SPP sia gli indicatori per la valutazione complessiva dello stesso.
6. MODELLI DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Non potendo quindi fornire indicazioni
sulla dimensione e la struttura attuabili in linea generale (e ritenendo che
nessuno possa proporle, almeno con serietà e rigore), possiamo però, alla luce
della nuova normativa, indicare diversi possibili modelli del Servizio di
prevenzione e protezione.
A tal fine occorre attentamente valutare
la loro applicabilità in diverse situazioni e la loro capacità di rispondere
alla necessità di fornire il miglior servizio possibile, nel modo più efficace,
sia per i lavoratori che per le aziende.
I seguenti modelli, la loro
realizzabilità, vantaggi e svantaggi sono stati così analizzati:
·
Servizio "autarchico" di prevenzione e
protezione interno all'azienda.
Questo
modello che opera dall'interno dell'azienda è soprattutto applicabile nelle
aziende di media e grande dimensione, sicuramente in quelle che impiegano più
di 1000 lavoratori nello stesso luogo, ma probabilmente anche in quelle con almeno
500 addetti, e sono in grado di avere una équipe a tempo pieno con una
composizione multidisciplinare.
La forza
di questo modello di servizio interno consiste, al di là del fatto di poter
contare su un'équipe a tempo pieno: negli stretti legami tra il servizio e gli
altri settori dell'azienda (come la direzione, le unità produttive, i
rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori) e nell'accesso
all'informazione sull'attività dell'azienda, con i piani per la modifica o per
la realizzazione di nuovi posti lavoro, dell'organizzazione del lavoro, dei
cicli produttivi e delle attrezzature, ecc.
Un limite
di questo modello è che esso richiede un alto numero di lavoratori impiegati
nella stessa azienda.
·
Servizio di prevenzione e protezione interno all'azienda con supporti esterni.
Riteniamo
questa la soluzione migliore per le aziende industriali con più di 200 addetti
(per legge tenute ad avere il SPP interno) ma con meno di 1000 addetti (o 500, vedi
punto precedente). In questo caso il SPP non avrà al suo interno tutte le
competenze necessarie, ma sarà più snello e agile, e sarà supportato da
un'adeguata rete di competenze esterne.
·
Servizio di prevenzione e protezione per gruppi di aziende.
Organizzato
congiuntamente da diverse aziende di piccola e media dimensione generalmente
localizzate nella stessa area geografica.
L'amministrazione
ed il finanziamento del servizio possono essere garantiti congiuntamente dalle
aziende del gruppo interessato.
Il
vantaggio di questo modello è la vicinanza con il posto di lavoro e la diretta
proprietà da parte delle aziende, che sono i clienti del servizio, e la sua
flessibilità nel rispondere ai diversi bisogni delle piccole e medie aziende.
Ammesso
che la popolazione di lavoratori di cui occuparsi sia sufficientemente ampia,
un'équipe a tempo pieno, ben equipaggiata e multidisciplinare, può essere
organizzata in modo assai simile a quella dei servizi delle grandi aziende.
I problemi
evidenziati per questo modello sono invece legati al fatto che l'attività viene
condotta dall'esterno delle aziende, e ciò potrebbe causare problemi,
particolarmente se le aziende sono disperse in una vasta area geografica; si
possono incontrare ostacoli anche nel tentativo di rispondere a bisogni molto
diversificati dato il grande numero di clienti.
·
Servizi di Prevenzione e Protezione orientati per settore (o comparto produttivo).
E' questo
un modello di servizio specificatamente organizzato per un particolare settore
dell'attività economica, come potrebbe essere quello delle costruzioni, quello
alimentare, quello agricolo, ecc.
La
copertura geografica di tale servizio può variare, a seconda del comparto in
questione, da un'area circoscritta, fino ad una dimensione regionale o
interregionale.
La forza
di questo modello consiste nella possibilità di organizzare servizi grandi, ben
equipaggiati e con buon personale, dotati, se necessario, di mezzi mobili, con
la possibilità di concentrarsi su specifici problemi del singolo comparto, e
con la possibilità di portare avanti programmi di prevenzione o azioni di
promozione attraverso l'intero comparto.
I problemi
possono derivare dal carattere esterno del servizio e, in alcuni casi, dalla
localizzazione remota rispetto all'azienda.
Non vi è
tuttavia dubbio sul fatto che in questo modello, come nel primo, è fortemente
aumentata la possibilità di integrare l'attività di prevenzione con il processo
produttivo, seguendo in questa integrazione logiche organizzative di
"Total Quality".
Per raggiungere la massima copertura di
lavoratori e di aziende da parte del Servizio di prevenzione e protezione,
nessuno dei modelli citati precedentemente da solo è forse sufficiente, ma può
essere necessaria la combinazione di due (o più) differenti opzioni per offrire
un servizio completo.
La scelta del modello dovrebbe essere
basata sulla realistica capacità di dare soddisfazione ai bisogni delle aziende
e dei lavoratori in questione e di assicurare la più ampia copertura, senza,
tuttavia, compromettere professionalità e qualità.
7. SUPPORTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Oltre alla consulenza
tecnico-scientifica i Servizi di prevenzione e protezione dipendono in modo
vitale dalla possibilità di accedere ad informazioni tecnico-scientifiche su
problemi di prevenzione nei luoghi di lavoro e a dati sulle condizioni di
rischio e di salute a livello nazionale e di singole aziende.
I sistemi informativi locali, regionali
e nazionali dovrebbero fornire informazioni sulla forza lavoro e sui lavoratori
occupati, sui pericoli e rischi, anche rilevanti, presenti a livello di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, prodotti e anche nell'ambito di
attività individuate per comparto produttivo, sulla situazione attuale e sulle
tendenze degli infortuni sul lavoro, sulle patologie professionali e su quelle
correlate col lavoro e, dove è possibile, sui dati di monitoraggio ambientale e
biologico nonché sulle soluzioni di bonifica sperimentate con efficacia e del
loro impatto organizzativo.
Questi dati sono importanti come
riferimenti per stimare la situazione dei rischi nell’azienda in cui il
Servizio è interessato.
Il Servizio ha bisogno, inoltre, di dati
a livello di azienda, sui cicli produttivi, sui piani di ristrutturazione,
sulle condizioni di salute dei lavoratori e sui livelli di assenteismo per
motivi di salute, sugli infortuni e sulle malattie professionali. L'accesso a
tali dati dovrebbe essere organizzato in forma sistematica e su base permanente
per assicurare un flusso tempestivo verso il Servizio su tutti gli aspetti più
rilevanti per le finalità dallo stesso perseguite.
Poiché, inoltre, solo i Servizi di
prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro più grandi sono autosufficienti per
tutti i tipi di attività delineati, la maggior parte di questi, per realizzare
propriamente tutti i compiti, ha bisogno del supporto di esperti esterni.
Questi ultimi potrebbero essere
utilizzati come supporto di tipo informativo, di ricerca e di formazione ma
anche essere integrati per completare l'arco delle competenze del personale del
Servizio.
Le aree di competenza che più
frequentemente sono necessarie sono diverse e ricoprono il campo dell'igiene
della tossicologia, dell'analisi di sicurezza, della tecnologia di controllo,
dell'ergonomia, ecc.
Fondamentale quindi è la scelta di tali
supporti secondo criteri che certificano l’adeguatezza delle capacità nonché
l'efficienza e l'efficacia dei risultati.
Riportiamo di seguito alcuni dei
possibili criteri cui attenersi per una
scelta ragionata di supporti e consulenze esterne cui rivolgersi,
facendo presente che tali criteri possono essere utilizzati anche per la scelta
di una struttura esterna cui affidare la funzione di SPP:
·
quante persone la compongono e con quali qualifiche
professionali
·
da quanto tempo è attiva sul mercato, che esperienza
ha, per chi ha lavorato
·
se ha mai operato nel settore produttivo in
questione e per quanto tempo
·
il gruppo o i singoli componenti sono associati o
iscritti a società scientifiche o professionali
·
partecipa abitualmente a corsi di
formazione/aggiornamento
·
dispone delle attrezzature e/o supporti necessari
·
svolge o ha svolto attività didattica, formativa,
pubblicistica, ecc.
·
è accreditata o certificata presso/da enti o
strutture pubbliche o private
·
è disponibile la documentazione già prodotta dalla
struttura relativa al problema (es. valutazione di rischi) su cui viene
attivata la collaborazione
·
è in grado di esplicitare gli standard ed i criteri
di riferimento per le sue attività.
RIFERIMENTI
AD ALTRE MONOGRAFIE
L'argomento oggetto della presente monografia è
ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e
precisamente:
• anzitutto
c'è un forte collegamento con il documento n. 1,
essendo la valutazione dei rischi uno dei compiti principali del Servizio di
prevenzione e protezione aziendale, e col n. 2,
viste le implicazioni, in campo di informazione, consultazione e
partecipazione, dell'attività del Servizio di prevenzione e protezione
aziendale;
• nel
documento n. 3 si pone particolare
attenzione al problema della formazione del responsabile e degli addetti del
Servizio di prevenzione e protezione aziendale;
• nel
documento n. 4 è affrontato il
problema della redazione dei piani di emergenza, che attiene ovviamente ai
compiti del Servizio di prevenzione e protezione aziendale;
• nel
documento n. 7 sono affrontate le
specificità del Servizio di prevenzione e protezione aziendale nell'ambito
della Pubblica Amministrazione;
• nel documento
n. 9 sono contenuti alcuni
riferimenti al rapporto tra Servizio di prevenzione e protezione aziendale e
medico competente.
Allegati
Allegato 1 - Ipotesi di modulistica per
gli adempimenti procedurali previsti dal D.Lgs 626/94 in ordine al SPP.
1.1 Comunicazione
all’Azienda Usl e all'Ispettorato del Lavoro del nominativo e curriculum del
responsabile del SPP.
1.2 Comunicazione
all'Azienda Usl del datore di lavoro con cui dichiara di assumere direttamente
il compito di responsabile del SPP.
1.3 Schema del verbale di riunione periodica di
prevenzione.
Allegato 2 - Indicatori, criteri e
standard per la costituzione e valutazione dei Servizi di prevenzione e
protezione aziendali (Fonte modificata: Rapporto della riunione di esperti
dell'OMS uff. europeo tenutasi a Turku, Finlandia, 13/09/85).
Allegato 3 - Le procedure di sicurezza:
definizioni e facsimile di strumento informativo per la loro gestione.
Allegato 4 - Ipotesi di
soluzioni organizzative per l'applicazione del D.Lgs 626/94 nelle Aziende USL e
Ospedaliere.
Allegato
1.1
all’Azienda
Usl di_______________________
all'Ispettorato
del Lavoro di _______________
Oggetto: Designazione
del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi degli
artt. 4, comma 4, e 8, commi 2, 3 del D.Lgs 626/94.
Il Sig. _____________________________titolare / rappresentante legale
della ditta: _______________________________________________
esercente: ________________________________________________
COMUNICA
che:
a far data dal _____/_____/________
il
Sig._____________________________________________
|
dipendente
di questa ditta: |
|
|
consulente
esterno: |
|
ricopre
la funzione di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
In
tale funzione egli:
· esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al
Servizio;
· garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a
cui il Servizio deve adempiere (art. 9 D.Lgs 626/94)
· partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi
DICHIARA
che il Sig. ______________________________
è in possesso del/i seguente/i titolo/i di
studio:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Si occupa di prevenzione infortuni ed igiene
del lavoro dal ___/___/_____
è in possesso di attitudini e capacità adeguate a svolgere la funzione
di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione in quanto, oltre alla
esperienza acquisita direttamente, ha frequentato corsi formativi specifici
quali:
a)
_______________________________________________________
(argomento - durata - ente organizzatore)
b)
_______________________________________________________
c)
_______________________________________________________
Allega inoltre il curriculum professionale
Data
_____/____/______
Il
Titolare/Rappresentante legale
della ditta
___________________________
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig. _______________
______________________________ è stato consultato in data: ___/___/___
ha
espresso il seguente parere:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Per conferma
dell’avvenuta informazione
Il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
__________________________
Allegato 1.2
all’Azienda Usl di ____________________
Oggetto: svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione protezione dai
rischi ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 626/94.
Il sottoscritto ______________________________________________
datore di lavoro della Ditta ___________________________________
esercente _________________________________________________
rientrando nei casi previsti nell'allegato I del D.Lgs 626/94
COMUNICA
di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi richiamati nell'art 9 del D.Lgs 626/94.
1. Dichiara di possedere le capacità per svolgere correttamente tali compiti
in quanto ha conoscenza:
• dei rischi per le materie prime utilizzate, prodotti intermedi della lavorazione, prodotti finali;
• dei rischi connessi con le lavorazioni effettuate nelle varie
fasi del ciclo produttivo;
• dei rischi derivanti dall'uso delle macchine e degli impianti
utilizzati per la produzione;
• dei rischi e delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo di
sorveglianza sanitaria;
• delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti, nel rispetto della normativa vigente;
• delle attività e processi che richiedono l'elaborazione di
procedure di sicurezza;
• dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in
riferimento alle attività svolte.
Dichiara altresì di avvalersi, per lo svolgimento di tali compiti,
della collaborazione/consulenza di:
_____________________________________________________________________
2. Dichiara di aver proceduto agli adempimenti di cui all’art. 4,
|
|
|
commi 1, 2 e 3 |
ovvero
|
|
|
commi 1 e 11 |
(barrare la voce che
interessa)
3. Comunica
che il fenomeno infortunistico
negli ultimi tre anni è così sintetizzabile:
|
Anno |
Lavoratori anno (1) |
Ore lavorate (2) |
Numero infortuni (3) |
Durata totale (4) |
Indice di incidenza (5) |
Indice di frequenza (6) |
Indice di gravità (7) |
|
199... |
|
|
|
|
|
|
|
|
199... |
|
|
|
|
|
|
|
|
199... |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Legenda
(1) Media
aritmetica tra il numero dei lavoratori in forza al 1° gennaio e quello dei
lavoratori in forza al 31 dicembre dell’anno.
(2) Totale
delle ore lavorate nell’anno.
(3) Solo
quelli che hanno comportato un’assenza dal lavoro superiore a 1 giorno
(compreso quello dell’infortunio stesso) e che, ai sensi dell’art. 4, comma 5,
lettera o), del D.Lgs 626/94 devono essere annotati nell’apposito registro.
(4) Totale
delle giornate complessive di assenza dal lavoro per gli infortuni di cui al
punto (3).
(5)
Calcolata secondo la formula: n. infortuni x 1000/n. lavoratori anno.
(6)
Calcolato secondo la formula: n. infortuni x 1.000.000/n. ore lavorate.
(7)
Calcolato secondo la formula: n. gg. di durata totale x 1.000/n. ore
lavorate.
Le cause più frequenti di infortunio sono state le
seguenti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Comunica che le denunce di malattia professionale nel corso degli
ultimi tre anni sono state complessivamente (n.)_________ come conseguenza di:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Allega attestato di frequenza
al corso di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
(obbligatorio dal 1/1/97)
Data ___/___/___
Il
Titolare / Rappresentante legale
della ditta
__________________________
Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Sig. ___________________________
è
stato informato in data: ___/___/___
|
|
Per
conferma dell’avvenuta informazione Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza |
|
|
|
Allegato 1.3
VERBALE DI RIUNIONE PERIODICA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
DAI RISCHI (art. 11, comma 5, D.Lgs 626/94)
L'anno ______ il giorno
_________ del mese di: _______________
presso _________________________________________________
in applicazione all'art 11 comma 1 del D.Lgs. 626/94, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti:
|
Datore
di lavoro/suo rappresentante |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Responsabile
del SPP |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Medico
competente (se previsto) |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
Consulente
esterno (qualora esistente) |
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sig. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sig. |
|
Argomenti trattati:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Problemi emersi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Soluzioni possibili:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Incarichi affidati e scadenze previste:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
I
partecipanti:
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
Sig.
______________________________
|
|
Il
Verbalizzante |
|
|
|
Inserto a verbale: sui punti sotto elencati
il Sig. ___________________ ,
nella sua qualità di
___________________________,
esprime le seguenti
osservazioni o pareri difformi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Allegato 2
INDICATORI,
CRITERI E STANDARD PER LA COSTITUZIONE
E
VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALI
(Fonte
modificata: Rapporto della riunione di esperti dell'OMS uff. europeo tenutasi a
Turku, Finlandia, 13/09/85)
Nella
Tabella 1 e nella Figura 1 che seguono, sono rispettivamente elencati e messi
in relazione gli indicatori, i criteri, i pericoli degli ambienti di lavoro e
gli elementi che concorrono alla costituzione del Servizio.
L'utilità
di tale modello sta nella possibilità che non solo a priori, ma costantemente,
sussista una modalità di valutazione per analizzare, comprendere, nonché
stimare la capacità tecnica di
intervento nel ridurre i rischi della struttura del SPP.
Tabella 1 - Alcuni indicatori e criteri per la
valutazione di servizi di prevenzione e protezione
|
INDICATORE |
CRITERIO |
|
1.
Efficienza: Produttività Controllabilità Funzionalità |
Rapporto fra risorse (input) e prodotti (output) |
|
2.
Efficacia |
Conseguimento delle modificazioni previste |
|
3.
Accessibilità |
Possibilità per l'utente di usare il servizio,
tempi, localizzazione, costi |
|
4.
Adeguatezza |
Rapporto fra bisogni esistenti e programmi attuati |
|
5.
Qualità tecnico/scientifiche |
Disponibilità di attrezzature e competenze di tipo
tecnico organizzativo |
|
6.
Continuità |
Possibilità di un rapporto stabile con gli stessi
operatori |
|
7.
Accettabilità |
Atteggiamento positivo degli utenti, dei
committenti, delle autorità e del personale tecnico |
|
8.
Impatto |
Effetto globale sulla salute e sulla sicurezza determinato
dall'attività in esame |
Nello specifico le risorse del Servizio di
prevenzione e protezione sono costituite da elementi fondamentali quali i
finanziamenti, il personale, le strutture e le attrezzature nonché le
tecnologie utilizzabili.
Le risorse sono trasformate in output,
cioè in prodotti, attraverso i processi del Servizio. I prodotti sono a loro
volta analizzabili in offerta e domanda: da un lato, quindi ci si riferisce
alla quantità, al tipo ed alla qualità dei servizi e dall'altro alla domanda
che effettivamente proviene dalle aziende, dai posti di lavoro e dai
lavoratori.
I rapporti tra gli elementi di un
Servizio di prevenzione e protezione sono essenziali nell'analisi e nella
valutazione per la definizione di "parametri" adeguati che sono
rappresentati nella Figura 1: pericoli in ambienti di lavoro, elementi dei
servizi di prevenzione e protezione oggetto di valutazione e loro
interrelazioni.
Quelli elencati nella fascia destra
della figura si riferiscono agli aspetti tecnici del Servizio. Il rapporto tra
risorse e processo riflette le caratteristiche del modello organizzativo (controllabilità), mentre il rapporto fra
processo e prodotti riflette la funzionalità
del Servizio.
Per quanto riguarda la domanda, è
fondamentale la relazione con l'offerta, che si valuta in termini di accessibilità. Il rapporto tra risorse e
prodotti è chiamato produttività.
I risultati sono correlati con i prodotti attraverso l'efficacia e quest'ultima è correlata con le
risorse attraverso l'efficienza,
che è spesso il parametro tecnico più importante.
I parametri elencati nella fascia
sinistra della Figura 1 mostrano il rapporto tra i vari elementi del servizio
con il suo obiettivo essenziale e, in particolare, con la prevenzione dei
pericoli negli ambienti di lavoro.
L'offerta è correlata con i pericoli
negli ambienti di lavoro attraverso la sufficienza
e l’appropriatezza a seconda se
viene esaminata la quantità dell'offerta o il tipo e la qualità. La domanda è
correlata con i pericoli negli ambienti di lavoro attraverso la copertura.
Infine, il più importante parametro è il
rapporto tra gli esiti del Servizio e i pericoli negli ambienti di lavoro, cioè
la loro minimizzazione (diminuzione del
rischio), poiché questo rapporto riflette gli esiti di un Servizio
di prevenzione e protezione nei termini del suo principale obiettivo di
programma.
Se questo schema concettuale e i suoi
principi vengono accettati, la criticità principale diviene quella di scegliere
gli indicatori, cioè le definizioni operative di questi parametri per la
costituzione del Servizio.
La flessibilità di questo modello
consente diverse modalità di utilizzo: se l'obiettivo è valutare la rilevanza
della politica di prevenzione, allora vanno valutate l'efficienza e l'efficacia
del Servizio di prevenzione e protezione e le sue capacità di ridurre i rischi;
se l'obiettivo, invece, è valutare la necessità di dotazioni organiche e
strumentali del Servizio per raggiungere gli obiettivi già definiti dalla
politica di prevenzione, la valutazione dovrà essere rivolta verso gli altri
parametri mostrati nella Figura 1.
Figura 1 -
Pericoli in ambienti di lavoro, elementi dei servizi di prevenzione e
protezione oggetto di valutazione e loro interrelazioni
![]()
Salute dei
lavoratori
![]()
Pericoli negli
ambienti di![]()
lavoro

![]()
Efficienza

Risorse:
![]()
- finanziamenti
Produttività
![]()
- organico
- locali
- tecnologia Controllabilità
![]()
Processo
Funzionalità

Prodotti
Sufficienza
Offerta:
![]()
quantità
Efficacia
![]()
Appropriatezza
tipo
![]()
qualità Accessibilità

Copertura
Domanda:
aziende
lavoratori
![]()
![]()
![]()
Diminuzione del rischio
![]()
Esiti
Allegato 3
LE
PROCEDURE DI SICUREZZA: DEFINIZIONI E FACSIMILE DI
STRUMENTO
INFORMATIVO PER LA LORO GESTIONE
Definizione: procedura è l'insieme
delle istruzioni operative documentate che definiscono le modalità di
esecuzione di attività inerenti la pianificazione, la gestione ed il controllo
di funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, sulla
sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro. Deve essere
redatta in modo semplice, chiaro e comprensivo.
Quando occorre: nelle situazioni in cui la
mancanza di istruzioni dettagliate e precise potrebbe determinare condizioni di
rischio per la sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro.
Chi la deve elaborare: il Servizio di prevenzione
e protezione in collaborazione con chi ha esperienza e conoscenza dei rischi
connessi con l'attività o il processo che incide o può incidere sulla sicurezza
dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro.
Chi la deve applicare: gli addetti dell'impresa e
le terze persone che agiscono per suo conto, nell'esecuzione delle attività che
incidono o possono incidere sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene
dell'ambiente di lavoro.
Modifiche: queste devono essere
riesaminate e approvate dagli stessi organismi e funzioni che hanno redatto la
prima emissione e formalizzato la prima approvazione. Gli organismi designati
devono avere accesso alle informazioni di base su cui fondare il controllo e
l'approvazione. Deve essere istituito un elenco generale dei documenti o un
sistema equivalente di controllo, per identificare l'ultima edizione onde
evitare l'utilizzazione di documenti superati. Dopo un certo numero di
modifiche la procedura deve essere nuovamente riemessa.
(FACSIMILE
DI PROCEDURA)
AZIENDA _____________________________________________________
Stabilimento di: _____________________________________________________
PROCEDURA N°______________________________________
Relativa alle norme da seguire per:
____________________________________________________________________
(funzione - attività - processo)
EMESSA
DA: ___________________________________________________
PREPARATA
DA: ___________________________________________________
DESTINATARI: ___________________________________________________
Data di prima emissione: ____________________
Data
successivi aggiornamenti: _______________
1.
PREMESSA
(es.
la presente procedura regolamenta le operazioni da eseguire per stabilire
l'effettivo stato di conservazione degli oggetti costituenti l'impianto e
l’idoneità al loro ulteriore impiego in condizioni di sicurezza
2.
OGGETTO DELLE ISPEZIONI:
(es.
sono soggette a ispezioni le seguenti attrezzature)
a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
EMESSA
DA: Serv.__________________________________________
(firma)
APPROVATA
DA: Serv.__________________________________________
(firma)
ULTIMA REVISIONE: data:__________________
pag. _____________________________
di _______________________________
3. COMPETENZE E AZIONI
la
gestione “dell'oggetto" viene attuata dal ____________________
(es.
responsabile di reparto, responsabile di manutenzione, ecc.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La
sequenza delle azioni da compiere è la seguente:
|
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|
|
|
|
|
|
|
4. ALLEGATI
·
scheda riportante gli estremi di identificazione
“dell'oggetto"
·
informazioni sulla ispezionabilità e sul tipo di
intervento preferenziale
·
periodicità prevista per gli interventi di
ispezione.
5. ARCHIVIAZIONE DEI RISULTATI
Per
ogni provvedimento effettuato, l'esecutore provveda ad emettere un verbale del
lavoro svolto riportante:
·
situazione riscontrata
·
problemi emersi in difformità alla procedura
·
osservazioni/suggerimenti.
EMESSA
DA: Serv.__________________________________________
(firma)
APPROVATA
DA: Serv.__________________________________________
(firma)
ULTIMA REVISIONE: data:__________________
pag. _____________________________
di _______________________________
Allegato 4
IPOTESI DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL
D.Lgs 626/94 NELLE AZIENDE USL E OSPEDALIERE
Considerato il panorama di impegno cui un'azienda
ospedaliera o un’Azienda Usl ed il suo direttore generale devono far fronte, si
pone con forza il problema di individuare delle risposte organizzative
adeguate.
Il punto di partenza é
l'istituzione-attivazione del Servizio di
prevenzione e protezione aziendale, cioè dell'indispensabile
supporto tecnico per gestire tutte le attività previste e contestualmente la
scelta dei medici competenti. Ciò
fatto il complesso dei processi previsti dal D.Lgs 626/94 potrà avviarsi.
Le possibili scelte organizzative sono
molteplici, ma quelle più sensate e praticabili si riducono a due:
1.
attivare un proprio servizio interno, aziendale,
capace di affrontare tutto l'insieme delle problematiche di igiene e sicurezza
del lavoro, ed individuare dei propri medici competenti all'interno
dell'azienda (soluzione totalmente interna);
2.
attivare un proprio servizio interno, ma molto
limitato ed essenziale da integrare con la consulenza-collaborazione di un
servizio esterno (soluzione mista).
Nella soluzione
totalmente interna il personale potrebbe essere reperito
ricercandolo all'interno del servizio attività tecniche, della direzione
sanitaria del presidio ospedaliero, dei servizi afferenti al dipartimento di
prevenzione, del servizio di fisica sanitaria, o eventualmente di altri servizi
o settori (es. personale dei laboratori, delle radiologie, ecc.) ove fossero
presenti tecnici preparati e motivati disponibili ad una riconversione.
Naturalmente, in linea generale ma
soprattutto per i servizi del dipartimento di prevenzione, occorrerebbe
un'attenta valutazione della conseguenza del trasferimento di alcune unità di
personale al costituendo SPP aziendale, in modo da non indebolirli almeno
quantitativamente. Qualitativamente infatti sarà, in un primo momento
inevitabile se si vuol selezionare gente già preparata; tale personale, dovrà
comunque essere reintegrato nei servizi di provenienza, con l'acquisizione di
nuovi assunti.
Il personale da collocare nel SPP deve
avere competenze e conoscenze (di base o da costruire) in termini di:
• sicurezza del lavoro
• igiene del lavoro
• ergonomia e organizzazione
• tecniche di comunicazione
• normativa.
Per un ospedale delle dimensioni
di 1000 posti letto, la dotazione
organica consigliabile potrebbe essere indicativamente così individuata:
• 1 ingegnere
• 1 chimico laureato o un laureato esperto
in igiene industriale
• 2 periti per l'igiene industriale
• 2 periti per la sicurezza
• 2 ASV
• 1 unità amministrativa.
Qualora, come sembrerebbe logico, venissero
collocate nel SPP anche le funzioni e le attività relative alla radioprotezione
dovrebbero confluire nel servizio stesso anche gli operatori che attualmente
compongono il servizio di fisica sanitaria (o completamente integrati nel SPP o
come un settore relativamente autonomo ma inserito nel SPP).
Per quel che concerne lo svolgimento
delle funzioni del medico competente, dovrebbero essere sufficienti due medici
competenti, di cui almeno uno in possesso della qualifica di medico
autorizzato, oppure un medico competente più il medico autorizzato per la
radioprotezione, con il supporto di due ASV e una unità amministrativa.
Nel complesso, quindi, il pool dell'unità operativa
che dovrà farsi carico delle funzioni tecniche di prevenzione e sicurezza e di
medicina del lavoro in un ospedale di 1000 posti letto dovrebbe avere questa
composizione:
• personale laureato: 1 ingegnere, 1
chimico, 2 medici
• personale diplomato: 4 periti, 4 ASV
• personale amministrativo: 2 unità
• più, auspicabilmente, il personale
dell'attuale servizio di fisica sanitaria.
Naturalmente questo gruppo di persone
dovrà poter contare sulla collaborazione di altri operatori presenti
all'interno della struttura.
Il Responsabile del SPP, le cui funzioni
sono chiaramente specificate dal D.Lgs 626/94, dovrà essere scelto tra il
personale laureato tecnico, in quanto le funzioni e competenze di medicina del
lavoro sono chiaramente attribuite al medico competente dalla norma stessa.
Per la soluzione
mista basta sottrarre al modello sopra proposto alcune attribuzioni
e funzioni (e quindi le relative risorse in termini di attrezzature e
personale) e collocarle nell'ambito della sfera del supporto e della consulenza
esterna, mantenendo però il governo del processo preventivo e di tutte le delicate
relazioni e rapporti che sottende all'interno dell'Azienda Usl o Ospedaliera:
all'esterno quindi vengono appaltate solo una certa quantità, minore o
maggiore, di prestazioni consulenziali specialistiche.
[1] In base al decreto del Ministero di Grazia
e Giustizia del 27/8/97 n. 338, art. 6, anche le strutture penitenziarie devono
istituire all'interno il proprio Servizio di prevenzione e protezione, con
proprio personale dipendente.
[2] Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero solo di anziani autosufficienti - anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere previdenziale - non sono ricomprese tra le strutture di ricovero e cura, e non sono quindi tenute ad istituire il Servizio di prevenzione e protezione interno (Circolare n. 172 del 20/12/96 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale). E' quindi chiaro che se, al contrario, tali case di riposo prevedono il ricovero di anziani non autosufficienti e sono quindi dotate di un servizio sanitario diretto a prestazioni terapeutiche costanti, rientrano tra le strutture di ricovero e cura e devono avere il Servizio di prevenzione e protezione interno.
[3] Naturalmente non esiste nessuna formale incompatibilità tra l’essere dirigente o preposto ad una specifica funzione “x” e l’assumere anche la funzione di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione. In questo caso, la persona mantiene ovviamente lo status (e le responsabilità) di dirigente o preposto per la specifica funzione “x”, ma non viene a configurarsi tale status (e responsabilità) per la funzione di “responsabile del Servizio di prevenzione e protezione”.