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Medicina del lavoro legge 81/08

La medicina del lavoro e la legge 81/08: principi generali, i concetti e le figure professionali previste dalla legge 81/08

La medicina del lavoro e la legge 81/08
Principi e figure della medicina del lavoro nella legge 81/08
Medicina del lavoro

La medicina del lavoro e la legge 81/08

Come già detto in altre pagine di questo sito, la medicina del lavoro è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative. Il medico del lavoro ha in pratica una particolare e sperienza dell'identificare i sintomi causati dall'esposizione del lavoratore a particolari agenti come ad esempio:

  • agenti chimici acidi, basici o tossici in generale, venuti in contatto con i vari apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario , e le ripercussioni sul sistema nervoso ;
  • agenti fisici quali radiazioni, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti , raggi X , raggi gamma
  • sostanze volatitili di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo, queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi , poi la polvere di carbone evenienza rara ai giorni nostri.

Il nuovo testo unico, la legge 81/08, che sostituisce la nota legge 626/94, integra diverse leggi e decreti e ribadisce i principi di altri, tutt'ora in vigore. In particolare, si evidenziano gli obblighi propri del medico del lavoro, attribuitigli dalla legge 81/08 e dalle altre normative già in essere, in caso nella sua attività professionale rilevi patologie riconducibili ad attività lavorativa del paziente.

Numerosi sono gli obblighi in capo al medico nel momento in cui pone diagnosi di malattia la cui eziologia potrebbe essere “professionale” o “lavoro-correlata”:

  1. referto all’Autorità Giudiziaria ex artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.;
  2. denuncia all’Ispettorato del Lavoro ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 1124/1965;
  3. certificazione ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 per le malattie professionali nell’industria;
  4. certificazione-denuncia ai sensi dell’art. 251 del D.P.R. 1124/1965 per le malattie professionali in agricoltura;
  5. segnalazione all’ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR), ex art. 244, comma 2, D.Lgs 81/2008, delle neoplasie ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni;
  6. trasmissione all’ISPESL, ex art. 281, comma 2 D.Lgs 81/2008 dei casi di malattie o di decessi causati da esposizione lavorativa ad agenti biologici;
  7. comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ed agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 92, comma 2, D.Lgs 230/1995 e s.m.i., delle malattie causate da radiazioni ionizzanti;
  8. trasmissione all’ISPESL, ex art. 92, comma 3, D.Lgs 230/1995 e s.m.i., dei casi neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti.

Alcuni di questi obblighi, già previsti da norme generali come il codice penale e il codice di procedura penale e norme specifiche proprie della medicina del lavoro, sono stati integrati da specifici obblighi previsti dalla legge 81/08.

REFERTO (ARTT. 365 C.P . E 334 C.P.P .)
II codice di procedura penale colloca l’istituto del referto nell’ambito delle notizie di reato obbligatorie aventi come destinatario l’Autorità Giudiziaria. L’art. 365 c.p. recita “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, ometta o ritarda di riferirne all’Autorità indicata … è punito…”. Il delitto colposo è perseguibile d’ufficio in caso di lesione personale grave o gravissima (art. 583 c.p.) conseguente a “violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale” (art. 590 c.p. modificato dall’art. 92 della Legge 689/1981). Le malattie correlate al lavoro, pertanto, se di durata superiore ai 40 giorni o integranti l’indebolimento di un senso o di un organo, rientrano nelle previsioni del vigente codice penale, agli artt. 583 e 590 e, di conseguenza, il medico che pone diagnosi certa di una malattia la cui origine, tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, potrebbe essere lavorativa, ha l’obbligo di inoltrare referto all’Autorità Giudiziaria, quindi, direttamente al Pubblico Ministero o anche attraverso Ufficiali di Polizia Giudiziaria, entro “quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente” come precisato all’art. 334 c.p.p. Tale ultimo articolo indica anche quale deve essere il contenuto da riportare nel referto e cioè “… la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare”.

DENUNCIA AI SENSI DELL’ART. 139 DEL D.P.R. 1124/1965
È obbligatoria, per il medico, la denuncia, a fini statistici epidemiologici, delle malattie professionali, di cui all’elenco annesso al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14/01/2008 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
s.m.i.” (S.O. alla G.U. n. 70 del 22/03/2008). Per quanto riguarda i destinatari della denuncia di cui trattasi, è da rilevare che il suddetto art. 139, al comma 2 prevede l’inoltro “… all’ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale”; successivamente, l’art. 10 comma 4 del D.Lgs 38/2000 riporta “… La trasmissione della copia della denuncia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e s.m.i., è effettuata, oltre che alla Azienda Sanitaria Locale,
anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio”. Pertanto, anche se con l’emanazione della Legge 833/1978, molte delle competenze dell’Ispettorato del Lavoro sono state trasferite alla ASL, in attesa di chiarimenti, si consiglia di inoltrare la suddetta denuncia all’Ispettorato del Lavoro, all’INAIL ed alla ASL.

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.P.R. 1124/1965 PER LE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA
Tale certificato, che può essere primo, continuativo o definitivo, deve essere rilasciato al lavoratore al quale è stata diagnosticata una delle malattie di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 09/04/08 “Nuove Tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura” (G.U. n. 169 del 21/07/08). La modulistica approntata dall’INAIL è in triplice copia: la copia per il datore di lavoro è priva della diagnosi, quelle per l’INAIL e per il lavoratore la riportano.
Il medico consegna al lavoratore anche il modulo per il datore di lavoro e quello per l’INAIL; il lavoratore deve trasmettere i certificati, entro 15 giorni, al proprio datore di lavoro, quest’ultimo, entro 5 giorni, deve inviare la copia per l’INAIL all’ente assicuratore. Previa acquisizione del consenso informato del lavoratore, il medico può trasmettere il certificato direttamente all’INAIL.

CERTIFICAZIONE-DENUNCIA AI SENSI DELL’ART. 251 DEL D.P.R. 1124/1965 PER LE MALATTIE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA
Il medico che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da una delle malattie di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 09/04/08 deve trasmettere il certificato-denuncia all’INAIL entro 10 giorni dalla data della prima visita.
È da ricordare che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, è stata dichiarata “…l’illegittimità costituzionale, del D.P.R. 1124/1965, nella parte in cui non prevede che l’assicurazione é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti malattie professionali … purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.

NOTIFICA ALL’ISPESL DELLE NEOPLASIE DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD AGENTI CANCEROGENI (ART. 244, COMMA 2, D.LGS 81/2008)
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, devono segnalarle all’ISPESL, tramite i Centri Operativi Regionali (COR).

NOTIFICA ALL’ISPESL DELLE MALATTIE E DEI DECESSI CAUSATI DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA AD AGENTI BIOLOGICI (ART. 281, COMMA2, D.LGS 81/2008)
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati che refertano casi di malattia o di decesso causati da esposizione lavorativa ad agenti biologici, devono trasmettere all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

NOTIFICA ALL’ISPESL DELLE NEOPLASIE CAUSATE DA ESPOSIZIONE LAVORATIVA A RADIAZIONI IONIZZANTI (ART. 92, COMMA 3, D.LGS 230/1995)
I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, devono trasmettere all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.

NOTIFICA ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO ED AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, PER LE MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI (EX ART. 92, COMMA 2, D.LGS 230/1995 E S.M.I.)
Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi, il medico deve comunicare all’Ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio i casi di malattia causati da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Di seguito viene riportato uno schema esemplificativo degli obblighi del medico del lavoro che la legge 81/08 gli demanda.

Medicina del lavoro legge 81/08 schema obblighi medico del lavoro

Tratto dal sito www.ispesl.it (Malattie da lavoro: obblighi del medico)

Principi e figure professionali nella medicina del lavoro previsti dalla lege 81/08

La legge 81/08 pone particolare attenzione ai principi, concetti e figure professionali interessati dalla medicina del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro in generale.

L'importanza e la rilevanza di queste figure e principi si evince anche dal fatto che la legge 81/08 li pone in primissimo piano, elencandoli dettagliatamente nell'articolo 2 della legge, a ribadire la loro importanza e senza dare adito a dubbi o interpretazioni diverse da quelle volute dal legislatore.

Le figure e i principi della legge 81/08, come indicato nell'articolo 2 della legge, sono i seguenti.

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività' lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità' dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazionedelle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia
obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.


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