Medico competente

Medico competente e la legge 81/08 - La normativa

La normativa che regola la medicina del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede che il datore di lavoro, qualora svolga attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria, nomini la figura del medico competente.
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/08 e lo informano sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva.
In particolare è necessaria la presenza della figura del medico competente in tutte quele attività lavorative con pericolo di esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici.
Al riguardo il Ministero del lavoro ha precisato che l'area di intervento del medico competente riguarda, ad esempio, i casi di cui alla tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. n. 303 del 1956 e i casi di cui ai titoli V (movimentazione manuale dei carichi), VI (videoterminali), VII (agenti cancerogeni), VIII (agenti biologici) del D.Lgs. n. 81/08.

I compiti del Medico Competente

Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro o specializzazione equipollente e la sua attività è regolamentata dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione , sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • effettua gli accertamenti sanitari previsti dal citato D.Lgs. 81;
  • esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
  • istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al secondo punto e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • comunica, in occasione delle riunioni, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  • congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
  • fatti salvi i controlli sanitari di cui al secondo punto, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
  • collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
  • collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

Il medico competente è scelto dal datore di lavoro, che ne sostiene l'onere, può essere un dipendente interno della azienda o, come più spesso avviene, un libero professsionista o un dipendente di una struttura pubblica o privata.

Nella maggior parte dei casi le aziende non dispongono di personale sanitario specializzato all'interno del proprio organico e pertanto si devono appoggiare a figure professionali esterne.

Medicina del lavoro e medico competente - Le sanzioni

Particolarmente importanti le sanzioni amministrative e penali a cui si va incontro non ottemperando a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

  • Arresto da 2 a 4 mesi o sanzione da 1.500 a 6.000 € per mancata nomina del medico competente, mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (in accordo con RSPP e medico competente), mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in tema di sicurezza, mancata coordinazione delle attività di diverse aziende nel caso di lavori d’appalto, mancata redazione di un DVR unico (se il datore di lavoro non coincide con il committente, è il soggetto che affida il contratto a preparare il documento);
  • Ammenda da 2.000 a 4.000 € per mancato invio dei lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (con richiesta al medico competente di osservare i propri obblighi), mancato permesso ai lavoratori di controllare con l’RSL l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, mancata predisposizione del DVR anche su supporto informatico, mancata consultazione dell’RLS, mancata convocazione di riunioni periodiche (soprattutto per variazioni delle condizioni di esposizione al rischio);
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 € per mancata comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni e mancato accertamento dell’idoneità del lavoratore adibito a una mansione. Tale sanzione si applica, inoltre, in caso di mancata fornitura al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente delle informazioni inerenti rischi, impianti, misure preventive adottate, malattie professionali e provvedimenti degli organi di vigilanza;
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per mancata comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione di un rapporto di lavoro (nei casi di sorveglianza sanitaria) e mancata comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Tale sanzione si applica anche in caso di mancata consegna al lavoratore (alla cessazione del rapporto di lavoro) di copia della cartella sanitaria e di rischio e mancata redazione di un verbale, consultabile, a seguito delle riunioni periodiche.

 

Medicina del lavoro e medico competente - L'offerta di Ap Group

Ap Group s.r.l., grazie alla pluriennale esperienza nel settore della medicina del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro, è in grado di offrire la collaborazione del proprio staff, composto da liberi professionisti e primari di strutture pubbliche e private, ampiamente qualificati come medici competenti nella medicina del lavoro e pertanto in grado di soddisfare le richieste del datore di lavoro.

Ap Group infatti può provvedere a nominare per conto del datore di lavoro, che ricordiamo ha questo obbligo giuridico, il medico competente che assolverà a tutte le funzioni che la legge gli demanda, nel pieno rispetto della normativa.

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