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Soluzioni professionali per la legge 626 e Dlgs 81/2008....

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Medico Competente

Il Medico Competente e la legge 626

 
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Medicina del lavoro
 
 
 

Medico competente e la legge 626 - La normativa

La normativa che regola la medicina del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede che il datore di lavoro, qualora svolga attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria, nomini la figura del medico competente.
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 626/1994 e lo informano sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva.
In particolare è necessaria la presenza della figura del medico competente in tutte quele attività lavorative con pericolo di esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici.
Al riguardo il Ministero del lavoro ha precisato che l'area di intervento del medico competente riguarda, ad esempio, i casi di cui alla tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. n. 303 del 1956 e i casi di cui ai titoli V (movimentazione manuale dei carichi), VI (videoterminali), VII (agenti cancerogeni), VIII (agenti biologici) del D.Lgs. n. 626/1994.

 

 

 

Il medico competente - Requisiti e i suoi compiti nell'azienda

Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro o specializzazione equipollente e la sua attività è regolamentata dall'art. 17 del D.Lgs. 626 - 94 ed in particolare:

  • collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'Art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • effettua gli accertamenti sanitari di cui all'Art. 16 del citato D.Lgs. 626;
  • esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'Art. 16;
  • istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
  • fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
  • informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al secondo punto e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • comunica, in occasione delle riunioni di cui all'Art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
  • congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
  • fatti salvi i controlli sanitari di cui al secondo punto, effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
  • collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'Art. 15;
  • collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.

Il medico competente è scelto dal datore di lavoro, che ne sostiene l' onere, può essere un dipendente interno della azienda o, come più spesso avviene, da un libero professsionista o da un dipendente di una struttura pubblica o privata.

Nella maggior parte dei casi le aziende non dispongono di personale sanitario specializzato all'interno del proprio organico e pertanto si devono appoggiare a figure professionali esterne.

 

 

 

Medicina del lavoro e medico competente - Le sanzioni

Particolarmente importanti le sanzioni amministrative e penali a cui si va incontro non ottemperando a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 626 / 94 ed in particolare:

  • Il datore di lavoro che non nomina il medico competente è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni (art. 89, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 626/1994).
  • Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che non richiedono al medico competente l'osservanza del D.Lgs. n. 626/1994 o che non lo informano sui processi ed i rischi connessi all'attività produttiva sono puniti:
    - quanto al datore di lavoro ed al dirigente, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni (art. 89, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 626/1994);
    - quanto al preposto, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1 milione (art. 90, lett. b), D.Lgs. n. 626/1994).

 

 

 

Medicina del lavoro e medico competente - L'offerta di Ap Group

Ap Group s.r.l., grazie alla pluriennale esperienza nel settore della medicina del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro, è in grado di offrire la collaborazione del proprio staff, composto da liberi professionisti e primari di strutture pubbliche e private, ampiamente qualificati come medici competenti nella medicina del lavoro come previsto e prescritto dalle normative vigenti in materia e pertanto in grado di soddisfare le richieste del datore di lavoro.

Ap Group infatti può provvedere a nominare per conto del datore di lavoro, che ricordiamo ha questo obbligo giuridico, il medico competente che assolverà a tutte le funzioni che la legge gli demanda, nel pieno rispetto della normativa.

Vi invitiamo a contattarci per valutare la nostra offerta in materia di medicina del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro, in un ventaglio di proposte che sicuramente soddisferanno i requisiti della vostra azienda.

 
 
 
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