Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS dell’Insubria procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:
- individuare la possibile fonte di esposizione.
- identificare i contatti stretti.
Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio di ATS Insubria, il personale sanitario di ATS contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.
I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto1 sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).
L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.
Nota Bene.: si chiede al datore di lavoro di segnalare all’ATS eventuali casi di lavoratori residenti nel territorio di ATS Insubria ammalati di SARS-CoV-2 durante trasferte in Italia o all’estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall’italia.
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.
Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:
In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli normativi stabiliti.
In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.
Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.
Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.
In base al DPCM 29.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di residenza. Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunicazione.
Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti
dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.
Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.
Non è prevista alcuna segnalazione e non sono previsti provvedimenti specifici da adottare.
Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia,Terranova Dei Passerini e Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando quali possono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio). Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.
Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, le mascherine FFP24 o FFP35, sono previste per:
Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).
La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.
In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.
È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come gialle (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.
Qualora non sia rinviabile la riunione e nell’impossibilità di operare con modalità a distanza, è possibile svolgere incontri aziendali anche con partecipanti esterni all’azienda e attività di formazione aziendali a patto che vengano osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal decalogo del Ministero della salute garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone e un adeguato ricambio di aria negli ambienti ove si effettuano le riunioni.
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.
Le attività possono proseguire nel rispetto delle normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute. Non sono previste misure aggiuntive.
La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d’attesa. A tale scopo ATS dell’Insubria ha emanato indicazioni specifiche ai Medici competenti e alle aziende, diffuse attraverso l’Organismo di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08.
Modifiche a quanto contenuto in queste FAQ potrebbero intervenire in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’epidemia.
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