Il lavoratore non può rifiutare né l’esecuzione degli accertamenti necessari al medico per la valutazione clinica né tantomeno le visite mediche di idoneità alla mansione.
Compito dell’azienda è mandare il lavoratore a visita. Compito del medico è spiegare al lavorare il perché deve effettuare esami e visite
Qualora il lavoratore ancora rifiutasse di effettuare quanto richiesto il medico comunica all’azienda la NON IDONEITA’ del lavoratore.
Non idoneità significa testualmente che il lavoratore non può più avere la mansione assegnata e di conseguenza incorrere nel licenziamento per giusta causa
Quali sono le sanzioni:
“Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore ad un’attività lavorativa per la quale la legge prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria, potrà incorrere in una contravvenzione che prevede la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da 516,00 Euro a 2.582,00 Euro.
Anche per il lavoratore sono previsti provvedimenti, in quanto verrà punito con l’arresto fino ad un mese o con una specifica ammenda.”
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