Accordi Stato-Regioni sulla Formazione di lavoratori.

01/02/2012
Autore: Dott. Dario Cuccia

Accordi Stato-Regioni sulla Formazione di lavoratori.

Accordi stato regioni per la formazione dei lavoratori

La Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del 21.12.2011, ha approvato gli accordi per la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP e del SINP (Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione) così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Tali accordi costituiscono, non solo l’adempimento dei commi 2, degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.81/08, ma anche un nuovo punto di partenza per la formazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli Accordi sono entrati in vigore il 26 Gennaio 2012.

Quest’oggi pubblichiamo ed alleghiamo il primo dei due accordi, quello relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. I punti più salienti e innovatori di tale accordo sono:

Durata della formazione

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore

4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore

4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Le classi di rischio sono individuate sulla base della classificazione ATECO, e sono presenti nell'Allegato 2 dell'Accordo.

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Utilizzo della formazione a distanza (e-learning)

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per:

  • la formazione generale per i lavoratori;
  • la formazione dei dirigenti;
  • i corsi di aggiornamento (punto 9 dell’Accordo)
  • la formazione dei preposti (rif. punti 1 e 5 del punto 5 dell’Accordo)

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

Formazione dei dirigenti

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

La durata minima del modulo per dirigenti  è di 16 ore.

Crediti formativi

Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e ai preposti, costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

  1. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione(per approfondimenti si consulti punto 8 lett.a dell’accordo);
  2. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi(punto 8 lett.b dell’accordo).

 La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.

La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

Aggiornamento

 Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio(basso, medio e alto).

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Si rimanda all'allegato per i contenuti completi dell'Accordo. 

Fonti [Aifos, Punto Sicuro]

Accordi formazione 21_12_2011 - Lavoratori
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