La Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, nella seduta del 21.12.2011, ha approvato gli accordi per la formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP e del SINP (Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione) così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Tali accordi costituiscono, non solo l’adempimento dei commi 2, degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.81/08, ma anche un nuovo punto di partenza per la formazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
Gli Accordi sono entrati in vigore il 26 Gennaio 2012.
Quest’oggi pubblichiamo ed alleghiamo il primo dei due accordi, quello relativo alla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. I punti più salienti e innovatori di tale accordo sono:
Durata della formazione
La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Le classi di rischio sono individuate sulla base della classificazione ATECO, e sono presenti nell'Allegato 2 dell'Accordo.
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Utilizzo della formazione a distanza (e-learning)
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato 1 l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per:
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Formazione dei dirigenti
La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore.
Crediti formativi
Il modulo di formazione generale, rivolto ai lavoratori e ai preposti, costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
Aggiornamento
Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio(basso, medio e alto).
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Si rimanda all'allegato per i contenuti completi dell'Accordo.
Fonti [Aifos, Punto Sicuro]
Accordi formazione 21_12_2011 - LavoratoriSelezione per argomento
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