COVID-19 ultime disposizioni in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza

06/04/2022
Autore: Dott. Paolo Aceti

COVID-19 ultime disposizioni in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza

Con il giorno 31/03/2022 cesserà lo stato di emergenza in merito alla pandemia da COVID-19.

Il 24 Marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n.24 che coordina le misure e le disposizioni per l’uscita dallo stato di emergenza, regolando il graduale rientro alla normalità. Il testo di legge completo è disponibile al link ufficiale:

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

 

Di seguito, si riportano in maniera sintetica i principali avvenimenti cronologici disposti dal Governo che interessano gli ambienti di lavoro ed i lavoratori. Le sotto riportate indicazioni sono valevoli sia nel settore pubblico sia nel settore privato (ove non diversamente specificato).

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

 

1.      Fino al 30 Aprile 2022

a.      sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi:

  • Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici quali aeromobili, navi, treni, autobus, trasporto pubblico locale e regionale, mezzi di trasporto scolastico.
  • Per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi.

a.      In tutti gli altri casi rimane obbligatorio fino a questa data indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche).

b.      Per i lavoratori le mascherine chirurgiche continuano ad assumere classificazione di Dispositivi di Protezione Individuale.

 

 

GREEN PASS “BASE” e “RAFFORZATO”

 

1. Accesso ai luoghi di lavoro

a. Dal 1 Aprile 2022 decade obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con green pass “rafforzato”; sarà quindi sufficiente l’accesso con green pass “base” (compresi gli over 50), fermo restando l’eventuale obbligo vaccinale disposto.

 

2. Graduale eliminazione del green pass “base”

a. Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green Pass “Base”, l’accesso ai seguenti contesti:

o   mense e catering continuativo su base contrattuale;

o   concorsi pubblici;

o   corsi di formazione pubblici e privati;

o   partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

o   aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

o   navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

o   treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

o   autobus adibiti a servizi di trasporto di persone;

o   autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

b. Dal 1 Aprile decadrà dunque l’obbligo di accesso con Green Pass degli utenti agli uffici pubblici, esercizi commerciali, servizi alla persona e altri contesti precedentemente indicati.

 

 

3. Graduale eliminazione del green pass “rafforzato”

a. Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti Green Pass “Rafforzato”, l’accesso ai seguenti contesti:

o   servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

o   piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

o   convegni e congressi;

o   centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

o   feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

o   partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

 

 

LAVORO AGILE E SMART WORKING

 

1. Fino al 30 Giugno 2022

a. Sono prorogate le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, con regime semplificato, senza obbligo di accordo individuale tra Datore di Lavoro e lavoratore.

 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA PER SOGGETTI “FRAGILI”

 

1. Fino al 30 Giugno 2022

a. E’ prorogata le Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (cosiddetti “fragili”).

 

 

N.B. : Il Decreto Legge precisa che, dal 1 Aprile a 31 Dicembre 2022, il Governò può adottare e/o aggiornare linee guida e protocolli specifici volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

 

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