L’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che aveva introdotto - fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale – la “sorveglianza sanitaria eccezionale”. Si segnala che il sopraggiunto decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" non ha prorogato quanto disposto dall’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. E dunque la predetta disposizione “cessa,
Da questo momento in poi il lavoratore per essere considerato fragile, identificato in questo caso con un termine improprio, deve chiedere al medico la visita medica su richiesta cosi come previsto dal dgls 81/08 art 41 lettera c.
Ricordiamo che in caso di non idoneità da parte del medico competente determina una non idoneità sine die e che non esiste più il paracadute della malattia e che quindi il lavoratore dovrà usufruire di ferie permessi non retribuiti aspettativa.
Questa nuova fragilità come evidente, è un’arma a doppio taglio per il lavoratore
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