La nuova ordinanza della regione Lombardia che assegna nuovi compiti ai medici competenti

21/10/2020
Autore: Dott. Paolo Aceti

La nuova ordinanza della regione Lombardia che assegna nuovi compiti ai medici competenti

ORDINANZA N. 620 Del 16/10/2020
Identificativo Atto n. 4532
PRESIDENZA
Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,
DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1
COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33
L'atto si compone di 86 pagine
di cui 75 pagine di allegati
parte integrante
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con
modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare il
comma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche,
produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i
criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue
eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la
Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure
derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2,
ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con
il Ministro della salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di
emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25
marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
1
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre
2020, n. 253;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
agosto 2020, n. 202;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17
agosto 2020, n. 204;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure
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urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre
2020, n. 249;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida
anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n.
33/2020;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e
ricreative”, approvate, a seguito di aggiornamento delle schede su Noleggio
veicoli e Formazione professionale, da ultimo in data 8 ottobre 2020 dalla
Conferenza delle Regioni e province autonome ed allegate al predetto DPCM del
13 ottobre 2020;
RITENUTO di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti
al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del
contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto
«Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al
passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
VISTA l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS)
del 16 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;
CONSIDERATO che:
? in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi
ricoveri, si evidenzia dall’inizio di ottobre 2020 una crescita continua a
livello regionale dei contagi, pur in presenza di un significativo
incremento delle capacità di testing, con valori RT per ricovero
ospedaliero calcolato dall’ISS per la settimana 5-11 ottobre 2020 pari
a 1.68 e che l’andamento stimato per la settimana in corso è
comunque in aumento;
? il dato di casi medi giornaliero è stato di 708 per la settimana 5-11
ottobre 2020 (266 la settimana precedente) ed è di 1621 per il periodo
12-16 ottobre;
? il numero complessivo degli attualmente positivi è 19.919, di cui 834 in
regime di ricovero non in terapia intensiva (l’8 ottobre 2020 erano 361)
e 71 in terapia intensiva (l’8 ottobre scorso, 41);
? per il periodo 12-16 ottobre 2020 l’incidenza media giornaliera a livello
regionale è di 16 casi ogni 100.000 abitanti per la Regione Lombardia;
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CONSIDERATO pertanto che il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione
di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio,
con particolare riguardo ai contesti economici e sociali in cui maggiore è la
probabilità di aggregazione e assembramenti, con particolare riguardo ad alcune
fasce della popolazione e ad alcuni orari della giornata maggiormente a rischio;
RITENUTO altresì opportuno assumere iniziative finalizzate a ridurre il carico
dell’utenza del trasporto pubblico locale per limitare i rischi di congestionamento
dei mezzi pubblici e delle aree di transito e di attesa, con particolare riguardo alla
mobilità degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle istituzioni
formative secondarie di secondo grado e delle Università.
RITENUTO di confermare le disposizioni contenute nel paragrafo 1.4 della
Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 in materia di tirocini, nell’Ordinanza n. 579 del
10 luglio 2020 (compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza) e
nell’Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020;
SENTITI in data 16 ottobre 2020 i sindaci dei Comuni capoluogo della Città
metropolitana e delle Province ed il Comitato tecnico scientifico COVID-19 di
Regione Lombardia costituito con Decreto del Direttore della D.G. Welfare n. 4264
del 7 aprile 2020;
SENTITO altresì in data odierna il Ministro della Salute;
ORDINA
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella
Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Misure anti-movida
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica
che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie,
rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali
attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito
esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica
agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di
tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi
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commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre
consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che
distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica
via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su
aree pubbliche;
5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al
divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima
collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.
1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio
1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
2. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”,
comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi
commerciali e di rivendita di monopoli.
1.3 Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di
allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento
del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale
sia agonistico che di base dalle associazioni e società ? ? dilettantistiche.
1.4 Attività economiche, produttive, sportive e ricreative
Le seguenti attività sono inoltre svolte nel rispetto delle misure contenute nelle
corrispondenti schede dell’allegato 1:
 Ristorazione
 Stabilimenti balneari e spiagge
 Attività ricettive e locazioni brevi
 Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)

 Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
 Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri
abbronzatura
 Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
 Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre,
posteggi isolati e attività in forma itinerante)
 Uffici aperti al pubblico
 Piscine
 Palestre
 Manutenzione del verde
 Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
 Attività fisica all’aperto
 Noleggio veicoli e altre attrezzature
 Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
 Aree giochi per bambini
 Circoli culturali e ricreativi
 Formazione professionale
 Spettacoli
 Parchi tematici, faunistici e di divertimento
 Professioni della montagna
 Guide turistiche
 Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
 Strutture termali e centri benessere
 Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
 Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
 Discoteche e sale da ballo
 soggetto all’obbligo dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a
prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta
servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle
Linee guida di cui all’allegato 1.
1.5 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima
dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o
sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve
essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse
manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
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l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione
saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il
datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale,
comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi,
al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.
Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e
procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui
segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di
medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente
mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è
nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria
prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del
datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo
esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio
di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali,
a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste
devono essere rispettate con la seguente modalità:
? il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da
infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi
dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga
tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse
manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite).
? qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà
accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in
momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
? il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro
o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite
l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e
gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di
cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo
alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche
verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in
ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale
(MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato
accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è
nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del
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MMG.
? in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare
– attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di
misurare la temperatura corporea.
? inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento
verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da
COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione
lavorativa.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti
dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea
dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare
superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà
informato della necessità di contattare il proprio medico curante.)
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13
ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto
dalla presente ordinanza.
1.6 Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima
infanzia e nelle scuole dell’infanzia
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei
genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C
per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla
sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il
medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del
genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio.
Nel caso di febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al precedente
paragrafo 1.2.
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero
manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la
famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di
medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il
MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia,
provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio
educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche
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all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a
seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune
indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.
1.7 Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive
E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni
sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni
disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei
settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli
spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste
dall’allegato 2 della presente Ordinanza, tra cui il rispetto dei limiti di riempimento
ivi previsti.
1.8 Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da
parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo
autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della
struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione
della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie
ad impedire il contagio.
1.9 Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali
secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con
modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di
laboratorio.
1.10 Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di
organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a
distanza.
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Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla
data del 17 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 6 novembre 2020.
2. Sono confermate le seguenti disposizioni:
? Paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
? Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto,
compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
? Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
3. E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
4. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente
ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del
Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è
sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge
n.33/2020.
6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel
portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate
all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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