Misure in caso di inidoneità alla mansione specifica

16/01/2020
Autore: Dott. Paolo Aceti

Misure in caso di inidoneità alla mansione specifica

 

Inidonietà alla mansione: cosa fare

L'articolo 42 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal 20 agosto 2009 dal D.Lgs. n. 106/2009, pone a carico del datore di lavoro obblighi specifici e inderogabili: “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Ma cosa avviene praticamente in caso di inidoneità alla mansione specifica?

Innanzitutto bisogna ricordare che il lavoratore ha facoltà di effettuare nei 30 giorni successivi al giudizio del medico, ricorso contro il giudizio del medico stesso.

Fatta questa doverosa precisazione il datore di lavoro in accordo con rappresentanze sindacali, medico compente ed RSPP  si attivano per trovare  una nuova collocazione all’interno dell’azienda che tenga conto delle mutate condizioni di salute del dipendente. Cioè in pratica tutte le componenti aziendali si attivano per trovare una nuova collocazione idonea.

Laddove questo non sia possibile e non ci siano le condizioni per garantire la salute del lavoratore, lo stesso può essere licenziato per giusta causa, questo per riaffermare il principio che la salute del lavoratore stesso viene prima del posto di lavoro            

  

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