Modifiche al D.Lgs. 81/08 apportate dal decreto del fare

25/06/2013
Autore: Dott. Fabio Di Lorenzo

Modifiche al D.Lgs. 81/08 apportate dal decreto del fare

Modifiche all'81/08 apportate dal decreto del fare 

L'attuale Governo ha approvato il 15 Giugno il cosiddetto "Decreto del fare", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Giugno ed entrato in vigore il giorno successivo. All'interno del testo di legge, che sarà poi convertito in Legge entro 60 giorni, si rtiportano misure di semplificazione in vari ambiti e assetti della normativa italiana, tra cui quello della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Di seguito le principali novità apportate (che potrete approfondire scaricando l'allegato e consultando gli Articoli 32, 34, 35, 38 e 42):

1.  DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze): il limite al di sotto del quale non vi è obbligatorietà di redazione del documento riguarda i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali ed attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore a dieci uomini-giorno (rispetto ai "due giorni" precedentemente in vigore).

2.  Attività a basso rischio infortunistico: con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno individuati e resi noti settori ed ambiti di attività che, sulla base di criteri e parametri oggettivi, possano essere definiti "a basso rischio infortunistico".

3.  DUVRI: le attività a basso rischio così come definite al punto 2 e come saranno individuate da un prossimo decreto, possono decidere se redigere il documento o se sostituirlo tramite l'individuazione di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionale tipiche di un preposto, per sovrintendere di persona alle operazioni di coordinamento e controllo con l'appaltatore.

4.  Valutazione dei Rischi: le attività a basso rischio così come definite al punto 2 e come saranno individuate da un prossimo decreto, l'emanando decreto recherà anche un modello con il quale i datori di lavoro di dette attività possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi. Nell'attesa di detto decreto, sembrerebbe ricomparire l'ipotesi di una sorta di autocertificazione, istituto documentale appena abolito con la decorrenza del 31 Maggio 2013. Null'altro, ad oggi, si può evincere dal testo di legge, dovendo rimanere in attesa del suesposto decreto. Rimane ferma la possibilità per tutti i datori di lavoro di riportare la valutazione dei rischi in un classico DVR oppure nelle Procedure Standardizzate.

5.  Sono finalmente riconosciute eventuali porzioni di percorsi formativi che rappresentino un evidente duplicato di altri corsi già seguiti. Tali porzioni, una volta identificate univocamente, diverranno credito formativo per il quale non è necessario eseguire ulteriore formazione (che rappresenterebbe mera ripetizione degli argomenti già trattati).

6.  Cambiano i termini di attesa dell’INAIL per l’esecuzione della prima verifica su attrezzature presenti in Allegato VII: i precedenti 60 giorni diventano 45 giorni, oltre i quali il datore di lavoro può rivolgersi ad ASL o, ove previsto, ad ARPA o soggetti pubblici e privati abilitati. Inoltre INAIL, ASL e ARPA assumono l’obbligo di comunicare, in ogni caso, entro 15 giorni, l’eventuale impossibilità di agire personalmente nella verifica, il che libera automaticamente il datore di lavoro per la ricerca di un altro soggetto pubblico o privato abilitato.

7.  Non si applicano le misure proprie dei cantieri ai “piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.

8.  Saranno individuati con appositi decreti modelli semplificati, nella cantieristica, per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

9.  Saranno individuate misure di semplificazione, nel rispetto della tutela del lavoratore, per quelle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore alle cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.

Il precedente elenco di nuove misure non rappresenta elenco esaustivo, per evincere il quale vi invitiamo alla lettura dell’allegato Decreto Legge.

Decreto del fare
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