Responsabile del servizio

Testo unico sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 - Nomina RSPP o ASPP
Responsabile servizio prevenzione e protezione legge 81/08 e addetto
servizio prevenzione e protezione legge 81/00 - Requisiti

Il servizio di prevenzione e protezione è un aspetto fondamentale della sicurezza dei luoghi di lavoro, cosi come intesto già dalla legge 626/94 e ribadito nel nuovo testo unico, la legge 81/08.

Il servizio comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori. Questa struttura (il cui responsabile è designato dal datore di lavoro, o in alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso), provvede ad individuare e valutare i fattori di rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare.

Il servizio ha pure il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza all'interno dell'azienda.

Novità normative
Il nuovo Testo unico non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro). Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento certo, probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che venendo meno l’obbligo di tale comunicazione, possa essere utile un atto interno (ad esempio un verbale del consiglio di amministrazione ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello organizzativo adottato dall'azienda, e con adeguata pubblicità dello stesso (es. l'affissione in bacheca). Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e) nel documento o autocertificazione dei rischi.

Caratteristiche per la Nomina RSPP o ASPP
E' possibile nominare ex novo RSPP e ASPP in possesso dei due requisiti:

  1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  2. attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione previsti dalla Conferenza Stato-Regioni (Moduli A, B e C).

Tabella 1: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

 Durata dell'incarico in atto

Titolo di studio 

Esonero 

Formazione di base 

Aggiornamento quinquennale 

RSPP con esperienza superiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03

 Qualsiasi

Esonerato dal modulo A e dal Modulo B relativo al proprio settore di attività (macrosettori ATECO)

 Modulo C

 Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il 14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)

RSPP con esperienza superiore a 6 mesi e inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03

 Qualsiasi

Esonerato dal modulo A

Modulo B
Modulo C

 Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)

RSPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97

Diploma scuola secondaria superiore

Esonerato dal modulo A 

Modulo B
Modulo C

Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)

 

Tabella 2: Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)


 Durata dell'incarico in atto

Titolo di studio 

Esonero 

Formazione di base 

Aggiornamento quinquennale 

ASPP con esperienza superiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03

Qualsiasi

Esonerato dal modulo A e dal modulo B relativo al proprio settore di attività (macrosettori ATECO)

 

Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il 14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)

ASPP con esperienza superiore a 6 mesi e inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03

Qualsiasi

Esonerato dal modulo A

modulo B

Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)

ASPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97

Diploma scuola secondaria superiore

Esonerato dal modulo A

Modulo B

Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)


Tabella 3: Aggiornamento quinquennale

 

 Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9

Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 

 Attivi in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 e al contempo in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7

RSPP 

 40 ore (20% = 8 ore)

 60 ore (20% = 12 ore)

 100 ore (20% = 20 ore)

ASPP

 28 ore (20% = 5,6 ore)

 28 ore (20% = 5,6 ore)

 28 ore (20% = 5,6 ore)

 

Il responsabile e addetto dei servizi di prevenzione e protezione
I riferimenti normativi della legge 81/08 e delle norme correlate

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Requisiti di titolo di studio e di formazione per la nomina a responsabile o addetto dei servizi di prevenzione e protezione. A seguito dell’emanazione del nuovo Testo Unico sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro si precisano alcuni aspetti relativi ai requisiti di titolo di studio e di formazione per la nomina a Responsabile o Addetto dei servizi di prevenzione e protezione.
Scarica le principali norme di riferimento.

 

Accordo Governo-Regioni attuativo art. 2 Legge 195 del 23 giugno 2003 sui corsi RSPP
Accordo tra il Governo, e le Regioni e Provincie autonome attuativo dell'art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro
Scarica l'accordo Governo le Regioni e Provincie autonome

 

Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195
D.Lgs 195 del 23/05-2003. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
Scarica il Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195

 

Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino
DECRETO 10 ottobre 2005. Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).
Scarica il modello di libretto formativo per il cittadino

 

Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997
D.M. 16/01/97. Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Scarica il Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997

 

DECRETO 16 Marzo 2007
Decreto 16/03/2007. Determinazione delle classi delle lauree universitarie.
Scarica il Decreto 16 marzo 2007

 

Accordo sul D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione del lavoratori sui luoghi di lavoro
Scarica il testo dell'accordo

 

Le figure professionali indicate dalla legge 81/08

La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (RSPP) e dell'addetto del servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro (ASPP) è una figura decisamente importante e che pertanto, a seconda del ruolo svolto, è investita di particolari responsabilità.

Le normative infatti gli demandano oneri di valutazione e controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e che richiedono particolari conoscenze tecniche e particolarmente in materia di sicurezza che richiedono la frequenza di corsi ad hoc, con i successivi corsi di aggiornamento.

Una delle prime decisioni che ha esaminato la nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) ha evidenziato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del D. Lgs., neanche nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano:
(a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 del D. Lgs., che contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
(b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Un esempio eclatante delle responsabilità delle figure professionali indicate dalla legge 81/08 è nela sentenza che si inquadra nell’ambito dei processi riferiti ai tristi eventi accaduti presso le acciaierie ThyssenKrup.

La sentenza è la seguente: Sentenza n. 4123 del 10 dicembre 2008 - depositata il 28 gennaio 2009 - Pres. Mocali - Est. Piccialli - P.M. Fraticelli - Ric. V. G. - Sull’applicazione dell’istituto della delega e sui limiti della delegabilità degli obblighi - DELITTI CONTRO LA PERSONA - INCENDIO COLPOSO - VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE - DATORE DI LAVORO - GRANDI IMPRESE - OBBLIGHI NON DELEGABILI.

L’occasione è propizia per fare un minimo di chiarezza sugli istituti che, già con il D.Lgs 626/94, trovano oggi applicazione per l’inquadramento delle figure soggette a responsabilità diretta in materia di sicurezza del lavoro alla luce del D.Lgs 81/08.


Datore di lavoro: (definizione di legge) è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti definiti NON DELEGABILI (per i quali non hanno effetto le procure, le deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è l’unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.lgs 81/08) che possono essere delegati.

Individuazione del datore di lavoro: può accadere che in un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso. Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi, all’individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell’organizzazione della sicurezza in azienda.

Dirigente: (definizione di legge) persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Il dirigente esercita il suo mandato e assume le relative responsabilità solo in virtù del suo inquadramento che lo qualifica come alter-ego del datore di lavoro.

RSPP: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene nominato dal Datore di lavoro con la funzione di coordinare l’ insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L’RSPP, in quanto  tale, non riceve alcuna delega di funzione. E’ certamente possibile che l’RSPP abbia delle funzioni delegate, ma è comunque necessario un atto diverso dalla sua nomina: la delega di funzioni.

Preposto: (definizione di legge) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Delega di funzione: è un atto del datore di lavoro ed e’ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  • non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ne’ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obblighi non delegabili).
  • deve risultare da atto scritto recante data certa;
  • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  • deve essere accettata dal delegato per iscritto;
  • deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

Novità introdotta dal D.Lgs 106/09: la delega di funzioni ammette oggi espressamente una subdelega. D’accordo con il delegante, anche il delegato principale può a sua volta subdelegare un altro soggetto, affidandogli una parte dei compiti che il datore di lavoro gli ha delegato in prima istanza.La subdelega deve avere gli stessi identici requisiti della delega principale, in più non l’assenso del delegante principale. Non è ammessa ulteriore sub-subdelega.

Delega semplice (non formale): la delega semplice (ovvero priva di uno degli elementi sopra descritti) è un atto con il quale il delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare determinate attività. In materia di sicurezza del lavoro, questo è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di alcuna responsabilità. In compenso, il delegato, può assumere su di se’ alcune responsabilità in modo solidale.

Esercizio di fatto:   (previsto dall’art. 299 del d.lgs 81/08) L’esercizio di fatto di poteri direttivi comporta la piena responsabilità di chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto

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