Ruolo e principali compiti del medico competente

26/01/2023
Autore: Dott. Paolo Aceti

Ruolo e principali compiti del medico competente

Come verificare i requisiti del medico competente   

Il Medico competente deve comunicare il possesso dei titoli e dei requisiti di cui all’art 38 

              Con autocertificazione

              Sul portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 25 c 1 n)

Sanzione:                           ---

Strumenti di verifica:     nominativo presente nell’elenco ufficiale dei MC, portale ministero  https://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp

 

Per le aziende con più medici: 

              per le aziende con più unità produttive, gruppi d’imprese o qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità

              il DdL può nominare più MC individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 39 c 6

Sanzione:                           ---

Strumenti di verifica:     nomina dei MC

 

Medico competente e valutazione dei rischi 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e l’ Rspp alla redazione :

 

-             della valutazione dei rischi:

-             per programmare, ove necessario, la sorveglianza sanitaria

-             per la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico- fisica dei lavoratori

-             per l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

-             per l’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazioni ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro

              attuazione e valorizzazione di programmi di promozione della salute secondo i principi di responsabilità sociale

 

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 25 c. 1 a)

Sanzione:                           per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 c) con riferimento alla valutazione dei rischi Strumenti di verifica:     protocollo sanitario _ procedure operative per il primo soccorso _ programmi

attuativi per la promozione della salute

 

la data certa e il dvr:

              essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del DdL e, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP o del RLS e del MC, ove nominato

             contenere il nominativo del RSPP, del RLS e del MC che ha partecipato alla valutazione del rischio Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 28 c 2 _ DLgs 81/08 art. 28 c 2 e)

Sanzione:

Strumenti di verifica:     documento di valutazione del rischio

 

Il MC partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori

            i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 25 c 1 m)

Sanzione:                           ---

Strumenti di verifica:     --- 

 

Il Medico competente visita gli ambienti di lavoro 

              almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

              la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DdL ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 25 c 1 l)

Sanzione:                           per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 c)

Strumenti di verifica:     verbale di sopralluogo, comunicazione al DdL di diversa periodicità

 

Il Medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria 

              di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

Riferimento:                     DLgs 81/08 art 25 c 1 b)

Sanzione:                           per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b) Strumenti di verifica:     protocollo sanitario

Il MC effettua la sorveglianza sanitaria 

              nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art 6

              qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal mc correlata ai rischi lavorativi

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 41 c 1 a) _ DLgs 106/09 art 26 c 1 Sanzione:                           ---

Strumenti di verifica:     protocollo sanitario _ esiti di richiesta di visita medica dal lavoratore 

IL MC realizza la sorveglianza sanitaria tramite 

              visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

              visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma

1 volta /anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal mc in funzione della valutazione del rischio. 

L’organo di vigilanza con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal MC.

              visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal mc correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

              visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

              visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

              visita medica preventiva in fase preassuntiva

              visita medica precedente alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Riferimento:                     D.lgs. 81/08 art. 41 c 2 da a) b) c) d) e) e-bis) e-ter) _ D.lgs. 106/09 art 26 c 2 Sanzione:                           ---

Strumenti di verifica:     protocollo sanitario _ esiti di richiesta di visita medica dal lavoratore o dal DdL

 

Le visite mediche preventive preassuntive 

              possono essere svolte su scelta del DdL dal MC o dai Dip di prevenzione delle ASL. La scelta dei Dip. di prevenzione non è incompatibile con l’art 39 c 3.

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 41 c 2-bis l) _ DLgs 106/09 art 26  Sanzione:                                               ---

Strumenti di verifica:     protocollo sanitario _ esiti di richiesta di visita preassuntiva dal Datore di lavoro

 

Il Medico Competente non può effettuare le visite mediche 

              per accertare stati di gravidanza;

              negli altri casi vietati dalla normativa vigente

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 41 c 3 _ DLgs 106/09 art 26 c 4 Sanzione:                                               per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e) Strumenti di verifica:     ---

 

Le visite mediche a cura e spese del Datore di lavoro 

              comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal MC.

              nei casi e nelle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Riferimento:                     DLgs 81/08 art. 41 c 4 _ DLgs 106/09 art 26  Sanzione:                                               ---

Strumenti di verifica:     ---

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