Stato Regioni per la formazione all'uso di attrezzature di lavoro

14/03/2012
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

FormStato Regioni per la formazione all'uso di attrezzature di lavoroazione addetti all'utilizzo delle attrezzature

Il 22 Febbraio 2012 è stato approvato un nuovo, ulteriore, accordo per la formazione da parte della Conferenza Stato Regioni. Dopo gli accordi descritti nei precedenti articoli, che regolavano la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro-RSPP, con i nuovi testi si è fornita regolamentazione per la formazione di quei lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (quello che gergalmente ed erroneamente molti semplificano con il termine “patentino”).

Per fugare subito ogni dubbio, ecco l’elenco delle attrezzature per le quali è stata prevista formazione specifica:

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

2. Gru a torre

3. Gru a bandiera

4. Gru per autocarro

5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (tra cui, dunque, i frequentissimi “muletti”)

6. Trattori agricoli o forestali

7. Macchine per movimentazione terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)

8. Pompe per calcestruzzo

L’Accordo sancisce il monte ore minimo della formazione per l’uso di ciascuna delle suddette attrezzature, suddividendolo di volta in volta in “modulo teorico” e “modulo pratico”. Riassumendo i contenuti dell’Accordo, è possibile individuare il seguente monte ore per ciascuna macro-categoria di attrezzature: 

Attrezzatura

Modulo Teorico [ore]

Modulo Pratico [ore]

PLE

4

da 4 a 6

Gru caricatrici idrauliche

4

8

Gru a torre

8

da 4 a 6

Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8

da 4 a 8

Gru mobili (corso base)

7

7

Gru mobili (modulo aggiuntivo per gru su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile)

4

4

Trattori agricoli o forestali

3

5

Movimentazione terra

4

da 6 a 12

Pompe per calcestruzzo

7

7

Il testo dell’Accordo, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore 12 mesi dopo la sua pubblicazione; a ciò si aggiunga che esso prevede un ulteriore lasso di 24 mesi per l’adeguamento delle imprese. Ciò concede uno spazio di circa 3 anni alle aziende per regolarizzare la propria situazione.

La formazione pregressa viene riconosciuta solo se completamente conforme a durate e contenuti indicate nell’emanando accordo; diversamente, se è stata erogata una formazione non conforme o parziale, essa deve essere integrata, entro i termini indicati, mediante corso della durata pari alla durata dei corsi di aggiornamento indicati al punto 6 dell’Accordo (si veda il punto 5 del seguente elenco)

Tra le novità:

1. classi non superiori alle 24 unità

2. rapporto di formazione per la parte pratica non inferiore ad 1/6 (minimo 1 docente ogni 6 partecipanti)

3. presenza documentata ad almeno il 90 del monte ore complessivo

4. rilascio di attestato solo previo superamento di una verifica finale

5. aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 dedicate agli argomenti del “modulo pratico”

6. è concessa l’effettuazione di parte della formazione con metodologia e-learning, purché rispettosa di determinate caratteristiche dettagliate nell’Accordo

7. identificazione dei requisiti dei docenti

 Come sempre, nell’impossibilità di descrivere tutto il contenuto in un articolo di sintesi, si rimanda alla lettura del file allegato, contenente il testo completo dell’Accordo.

Accordo Stato Regioni - Formazione attrezzature
Scarica

CONTATTI

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy e accetto che i miei dati siano trattati ai sensi del GDPR

A.P. Group S.r.l.
medicina del lavoro e sicurezza
sui luoghi di lavoro
IndirizzoViale Industria 138
27025 Gambolò (PV)
TelefonoTel: 0381.82.304
Fax: 0381.82.383