Le sanzioni

Il quadro sanzionatorio previsto dalla legge 81/08
 

Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:

Illecito

Sanzione

Omessa valutazione dei rischi

Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a
6.400 €

Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 2.500 a
6.400 €

Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28 lettere:  
b) misure di prevenzione e protezione e DPI,  
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e
delle responsabilità,


ammenda da 
2.000 a 4.000 €

Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28 lettere:  
a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, 
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


ammenda da 
1.000 a 2.000 €

Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai 
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 €

Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ammenda da 2.500 a
6.400 €

Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente

Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a
6.400€

Violazione dei seguenti adempimenti : 
• consegna del DVR al RLS,
• informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro,
• organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio,
• designazione dei lavoratori addetti alle emergenze ed al primo soccorso,
• informazione circa pericoli gravi ed immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli,
• adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato,
• astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave ed immediato,
• presa di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.

Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 750 a
4.000€

Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 26: 
• verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.000 a
4.800€

Violazione dei seguenti adempimenti: 
• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, 
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori con adeguato addestramento accedano alle zone che espongano a rischio grave e specifico, 
• richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti, • adozione di misure per la prevenzione degli incendi

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a
5.200€

Omessa informazione dei lavoratori

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a
5.200€

Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.200 a
5.200€

Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a
6.000€

Omessa nomina del medico competente

Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1.500 a
6.000€

Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Omessa effettuazione della riunione periodica annuale ex. Art. 35

Ammenda da 2.000 a 4.000 €

Effettuazione di visite mediche per motivi non ammessi (accertamento stati di gravidanza e altri casi vietati dalla normativa vigente)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 €

Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a
1.800 € per ogni lavoratore

Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino 
un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a
4.500 €

Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a
1.800 €

Mancata comunicazione al Medico Competente, in maniera tempestiva, della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Mancata redazione del verbale della Riunione Periodica annuale

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €

Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 €

 

Le principali sanzioni per le imprese familiari sono:

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI

Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 €

Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

 

Le principali sanzioni per i lavoratori autonomi sono:

Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI

Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 €

Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto

Sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 € per ciascun soggetto

 

Sospensione dell’attività 
 
Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi: 
•  impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo 
di lavoro; 
•  reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale 
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le  specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio; 
•  gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate 
con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione. 
In attesa di decreto, le gravi violazioni che  possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU: 
•  mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi; 
•  mancata elaborazione del Piano di Emergenza; 
•  mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei 
responsabili per la sicurezza e la prevenzione; 
•  mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS); 
•  mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
•  mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.

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