I compiti e gli obblighi del medico del lavoro previsti dalla legge 81/08
La normativa che regola la medicina del lavoro e la sicurezza dei luoghi di lavoro, prevede che il datore di lavoro, qualora svolga attività per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria, nomini la figura del medico del lavoro (medico competente).
Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, richiedono l'osservanza da parte del medico del lavoro degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/08 e lo informano sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva.
Le funzioni e i compiti del medico del lavoro sono indicati nell'art. 25 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, il D.Lgs. 81/08 che ha sostituito e aggiornato il D.Lgs 626/94 (più noto come 'legge 626'). In particolare, si possono elencare i seguenti punti principali:
Il medico del lavoro - I riferimenti normativi della legge 81/08
Oltre a quanto già previsto dall'art.25 della legge 81/08 sopra richiamato, il medico del lavoro è tenuto ai seguenti obblighi.
Art. 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente
L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH - vedi codice ICOH).
Art. 58 - Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e' punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f) (mancata consegna delle cartelle sanitarie e datore di lavoro, lavoratore o il loro mancato invio all'ISPESL);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g) (violazioni in tema di sorveglianza sanitaria);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l) (visita periodica degli ambienti di lavoro);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m) (informazione al lavoratore e datore di lavoro della sua attività), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5 (gestione carella sanitaria)
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1 (rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale)
Il medico competente è scelto dal datore di lavoro, che ne sostiene l'onere.
Nella maggior parte dei casi le aziende non dispongono di personale sanitario specializzato all'interno del proprio organico e pertanto si devono appoggiare a figure professionali esterne.
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
Il medico del lavoro e la sorveglianza sanitaria nella legge 81/08
1.La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonchè dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva
b) visita medica periodica
c) visita medica su richiesta del lavoratore
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente)
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva; g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
3. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.
4. Le visite mediche di cui sopra non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente
5. Le visite mediche sono a cura del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche di cui al punto 2, lettere a), b), d), e), f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di ALCOL DIPENDENZA e di ASSUNZIONE DI SOSTANZA PSICOTROPOE E STUPEFACENTI
6. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25 comma 1, lettera c) secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposto su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
7. Il medico competente,sulla base delle risultanza delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni:
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
8. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, vanno precisati i limiti temporali di validità.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Medicina del lavoro e medico competente - L'offerta di Ap Group
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