Formazione dei lavoratori

Gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 impongono al Datore di lavoro l'obbligo di informare e formare i propri lavoratori in merito ai rischi ai quali sono esposti nella loro attività lavorativa.

Ne discende l'obbligo stringente di formare, con atti dimostrati, ogni lavoratore, nessuno escluso, mediante corsi di formazione variabili a seconda della mansione e dei rischi potenziali, nonchè del settore merceologico dell'azienda.

Vengono in soccorso, nella definizione della tipologia di corso per ciascun lavoratore, gli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011, che hanno stabilito durata e contenuti dei corsi di formazione per lavoratori. Le aziende possono essere classificate in 3 tipologie di rischio (basso, medio, elevato) a seconda del proprio codice ATECO (categorie merceologiche). A seconda del livello di rischio, ogni azienda deve prevedere i seguenti corsi di formazione per ciascun lavoratore:

- Rischio basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di formazione Specifica

- Rischio medio: 4 ore di formazione Generale + 8 ore di formazione Specifica

- Rischio elevato: 4 ore di formazione Generale + 12 ore di formazione Specifica

I docenti devono possedere i requisiti stabiliti dal DIM 06/03/2013.

Gli stessi Accordi Stato Regioni prevedono anche percorsi formativi per i preposti (formazione particolare ed aggiuntiva di 8 ore) e per i dirigenti (percorso sostitutivo della durata di 16 ore).

Ogni Datore di Lavoro deve quindi considerare che anche 1 solo lavoratore privo di tale formazione diventa oggetto di una potenziale sanzione da parte degli Organi di Vigilanza. L'obbligo ricade non solo sui lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ma anche su tutti i lavoratori subordinati assunti con altre tipologie contrattuali (tempo determinato, progetto, sostituzione di maternità, stage, tirocinio, apprendistato, inserimento, prova ecc.).

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