Addetti Antincendio

L'Addetto Antincendio è una figura obbligatoria, sancita nell'Art.18 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro.

La nomina è fatta su scelta esclusiva del datore di lavoro, che una volta nominati gli Addetti Antincendio li invia ad un corso di formazione la cui durata è così definita:

- 4 ore per attività con rischio incendio basso

- 8 ore per attività con rischio incendio medio

- 16 ore per attività con rischio incendio elevato

Gli argomenti dei corsi sono determinati nel vigente DM 10/03/1998.

Il datore di lavoro, secondo la normativa, nomina un "congruo" numero di addetti antincendio. Tale numero deve essere determinato sotto la responsbilità del datore di lavoro, a seguito della collaborazione con RSPP e Medico Competente, in funzione di una serie di parametri variabili che possono essere così definiti, in maniera non esaustiva:

- numero di lavoratori

- classificazione del rischio incendio

- geometria dei locali di lavoro

- eventuali turni di lavoro

Non esiste quindi un numero univoco di Addetti Antincendio da nominare, ma esso deve essere determinato secondo logica di congruità, anche prevedendo copertura del ruolo nei periodi a maggior rischio di assenze (periodi di ferie ecc.).

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