L’ottica voluta dal decreto è sicuramente “partecipativa” in quanto prevede la partecipazione e la formazione di tutti i lavoratori nel processo di prevenzione e protezione.
La formazione ha prevalentemente una funzione di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, totalmente distinta dall’addestramento che si occupa della formazione specifica su macchinari ed attrezzature.
Questo tipo formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro, così come (soprattutto dopo le dinamiche del Covid-19) in videoconferenza. Solo in alcuni casi, può essere svolta anche in e-learning (formazione generale e specifica rischio basso).
La formazione deve essere svolta in raccordo con il sistema di bilateralità presente sul territorio.
Essa è divisa in due parti: la Formazione Generale, che è la stessa per tutti i lavoratori; la Formazione Specifica riguarda invece non solo la singola azienda ma addirittura la singola mansione. La durata della Formazione Specifica varia da 4 ore (rischio basso) a 8 ore (rischio medio) e 12 ore (rischio alto), sempre da intendersi come “monte ore minimo”.
Sono previsti aggiornamenti quinquennali per tutti i lavoratori.
Ma quale è infine il senso di questa formazione? L’intento del legislatore è indicato nello stesso decreto: dare il più possibile a tutti i lavoratori una base formativa atta a costruire un percorso integrato di sicurezza sul lavoro, finalizzato alla diminuzione degli infortuni nella azienda.
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