Compiti del medico competente parte seconda

02/02/2023
Autore: Dott. Paolo Aceti

Compiti del medico competente parte seconda



ALCOOL: Il MC effettua controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro

- nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate nel Provvedimento Stato Regioni del 16 marzo 2006.

Riferimento: L. 125/01 art. 15 c 2 _ Provvedimento Stato - Regioni 16 marzo 2006 art 1 c 1 all 1

Sanzione: ---

Strumenti di verifica: procedura di lavoro Il MC verifica l’assenza di condizioni di alcol dipendenza

Compiti del medico competente in riferimento D.lgs. 81/08 e al D.lgs. 106/09 Ottobre 2011

 nei casi e nelle condizioni previsti dall’ordinamento Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 41 c 4

Sanzione: per il MC sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

b) Strumenti di verifica: protocollo sanitario SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

Il MC stabilisce il cronoprogramma degli accertamenti sanitari per la verifica di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi trasmesso dal DdL

- definendo data e luogo di esecuzione

- garantendo la non prevedibilità degli stessi

Riferimento: Provvedimento Stato - Regioni 18 settembre 2008

Sanzione: per il MC sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

b) Strumenti di verifica: procedura di lavoro

Il MC in visita medica verifica l’assenza di condizioni di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

- nei casi e nelle condizioni previsti dall’ordinamento

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 41 c 4 _ Intesa Stato regioni n 99 del 30 ottobre 2007

Sanzione: per il MC sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

b) Strumenti di verifica: protocollo sanitario, cartelle sanitarie e di rischio

Il MC attua gli accertamenti sanitari di primo livello come indicato dal provvedimento

- nei casi e nelle condizioni previsti dall’ordinamento

Riferimento: Provvedimento Stato - Regioni 18 settembre 2008 _ D.lgs. 81/08 art 25 c 1

b) Sanzione: per il MC sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

b) Strumenti di verifica: procedura, protocollo sanitario, cartelle sanitarie e di rischio

GIUDIZIO DI IDONEITA’

Il MC sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime il giudizio relativo alla mansione specifica di: idoneità _ idoneita’ parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni _ inidoneità temporanea _ inidoneità permanente per iscritto dando copia al lavoratore e al DdL

- Nel caso di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 41 c 6, 6 bis, 7 _ D.lgs. 106/09 art 26 c 7

Sanzione: per il MC amministrativa sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

e) con riferimento all’esprime il giudizio per iscritto dando copia al lavoratore e al DdL

Strumenti di verifica: giudizio di idoneità, cartelle sanitarie e di rischio

RICORSO ALL’ORGANIO DI VIGILANZA Avverso i giudizi del MC, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,

 è ammesso ricorso entra 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio medesimo Compiti del medico competente in riferimento D.lgs. 81/08 e al D.lgs. 106/09 Ottobre 2011  

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 41 c 9 _ Dlgs 106/09 art 26 c 9 Sanzione: ---

Strumenti di verifica: --- TRASMISSIONE DEI DATI ALLO SPISAL E ALL’ISPELS Il MC trasmette ai servizi competenti per territorio

- entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento

- esclusivamente per via telematica

- le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria

- secondo il modello in allegato 3B Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 40 c 1

Sanzione: per il MC amministrativa sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

e) Strumenti di verifica: file inviati INFORMAZIONI AI LAVORATORI E AI LORO RAPPRESENTANIT

Il MC fornisce informazioni ai lavoratori

-sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti

- nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’ attività che comporta l'esposizione

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 25 c 1

g) Sanzione: per il MC sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

b) Strumenti di verifica: intervista ai lavoratori

Il MC fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 25 c 1

g) Sanzione: per il MC sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

b) Strumenti di verifica: intervista ai RLS Il MC informa ogni lavoratore interessato

- dei risultati della sorveglianza sanitaria

- a richiesta del lavoratore stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 25 c 1

h) Sanzione: per il MC amministrativa sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

 d) Strumenti di verifica: ---

RIUNIONE PERIODICA Il MC in occasione delle riunioni di cui all’art 35(obbligatoria per aziende con più 15 dipendenti)

- comunica per iscritto al DdL, al RSPP, ai RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata Compiti del medico competente in riferimento D.lgs. 81/08 e al D.lgs. 106/09 Ottobre 2011 8

- fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori

Riferimento: D.lgs. 81/08 art. 25 c 1

i) Sanzione: per il MC amministrativa sec. D.lgs. 81/08 art. 58 c. 1

d) Strumenti di verifica: relazione sanitaria annuale, verbale di riunione

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