Il significato dell’acronimo DPI è ormai noto ai più, grazie anche all’eredità dell’emergenza pandemica che ci ha colpito negli anni scorsi. I Dispositivi di Protezione Individuale sono infatti uno strumento fondamentale per la gestione degli aspetti legati alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro ed un buon o cattivo utilizzo degli stessi può determinare, talvolta, differenze nell’effettiva esposizione ad un rischio da parte dei lavoratori. L’utilizzo dei suddetti DPI non risulta obbligatorio in tutti i casi, ma lo diviene:
“quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”
Il Regolamento (UE) n. 216/425 sancisce e regola la conformità dei suddetti dispositivi, i quali vengono raggruppati in 3 categorie, sulla base del livello di esposizione al rischio associato:
- DPI di 1° categoria (per rischi e lesioni di tipo superficiale)
- DPI di 2° categoria (rappresentano la maggior parte dei DPI in commercio)
- DPI di 3° categoria (definiti anche DPI “salvavita”, proteggono da rischi associati a danni molto gravi - es. caduta nel vuoto)
Va da sé che, nei casi di adozione di quest’ultima tipologia di DPI, consapevolezza e padronanza relative al loro indosso ed utilizzo diventano un elemento fondamentale in ottica prevenzione, e non ci si può limitare ad immaginare che con intuitività e pratica il lavoratore impari ad utilizzarlo. La normativa infatti sancisce che:
“L’addestramento è in ogni caso indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito.”
Ricordiamo infine, che l’utilizzo dei DPI, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e quando effettivamente confermato la necessità da parte del SPP, è un obbligo sancito dal D. Lgs 81/08, art. 20, comma 2, lett, d).
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