DPR 151/11 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi

10/07/2011
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

AntincendioDPR 151/11 - Nuovo regolamento di prevenzione incendi


Nuovo regolamento prevenzione incendi


Entra in vigore oggi, 7 Ottobre, il nuovo regolamento in ambito di prevenzione incendi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/09/2011, e denominato DPR 151/11.


Sono quindi abrogati i precedenti decreti che fino ad oggi regolavano le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), tra cui i principali e conosciuti DM 16/02/1982 e DPR 37/98.

Il nuovo decreto individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, classificandole secondo una modalità completamente nuova. Le attività saranno suddivise in 3 categorie (A, B e C), in ordine crescente di complessità e pericolosità:

- nella categoria A sono comprese quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento ed aventi un limitato livello di complessità, in funzione di geometrie, materiali coinvolti ed affollamento: per queste attività è sufficiente presentare una autocertificazione della regolarità delle misure antincendio (tramite SCIA), esponendosi poi a controlli a campione successivi all’avvio dell’attività (per attività di nuova creazione);

- nella categoria B vi sono le medesime tipologie della categoria A, ma caratterizzate da maggiori complessità; in aggiunta, tutte le attività che non abbiano una propria “norma tecnica”, ma con complessità tale da non ricadere nella successiva categoria C: per le attività in categoria B rimane l’obbligo di esame del progetto, ma valgono i sopralluoghi a campione successivi all’insediamento dell’attività;

- nella categoria C vi sono attività altamente complesse: per tali attività è necessario l’esame del progetto ed è obbligatorio il sopralluogo dei VV.FF.

Ogni singola voce dell’Allegato alla legge, che individua le attività che debbono sottostare alla regolamentazione di prevenzione incendi, è quindi suddivisa nelle tre suddette categorie in funzione di quanto esposto.

Per impianti, edifici ed attività esistenti, si modificano anche i tempi legati alla richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Tutti i CPI sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’elenco dell’Allegato 1 del DPR 151/11, per le quali il rinnovo è decennale. Il rinnovo può sempre comunque avvenire mediante la dichiarazione di “situazione non mutata” (ovviamente facendosi carico il datore di lavoro di tutte le responsabilità relative alla veridicità della dichiarazione).

Per una lettura completa del testo di legge, per visualizzare l’elenco delle attività soggette a controlli, la suddivisione nelle categorie esposte e per tutti gli altri dettagli tecnici, vi rimandiamo alla lettura del testo di legge, allegato al presente articolo e liberamente scaricabile.

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