Entrato in vigore l'Accordo per la formazione sulle attrezzature

12/03/2013
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

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Entrato in vigore l'accordo sulla formazione di attrezzature

Oggi, 12 Marzo 2013, è il giorno di entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 22/02/2013 sulla formazione per l’uso e la conduzione di attrezzature per le quali serva una specifica abilitazione. Si rimanda all’articolo del blog (14 Marzo 2012) nel quale si dava notizia dell’Accordo, al fine di scaricare, per chi non lo avesse ancora fatto, il testo completo dell’Accordo.

 I cardini legislativi sono quindi così riassumibili:

 - le attrezzature che necessitano di formazione sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru caricatrici idrauliche, gru a torre (rotazione in basso e in alto), carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli elevatori telescopici rotativi), gru mobili, trattori agricoli o forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe per calcestruzzo;

- la durata della formazione necessaria è riassunta nel documento allegato;

- l’Accordo garantisce due anni di tempo per la totale applicazione dello stesso. La formazione dovrà quindi essere eseguita entro e non oltre il 12 Marzo 2015. Lo stesso dicasi per aggiornamenti di corsi pregressi non conformi ai dettami dell’Accordo;

- per quanto riguarda la formazione pregressa:

  • è completamente riconosciuta la formazione pregressa se pienamente conforme (in contenuti e durata, sia di modulo teorico che pratico) agli Accordi;
  • è riconosciuta la formazione pregressa non conforme (con durata inferiore o con contenuti parziali o con prova di apprendimento mancante) purché venga affiancata da un aggiornamento di almeno 4 ore entro il 12 Marzo 2015 (punto 6 dell’Accordo);

- aggiornamento: ogni 5 anni a decorrere dalla data del raggiungimento della piena conformità del corso, ovvero:

  • per corsi eseguiti nel passato e pienamente conformi, la decorrenza del quinquennio parte dalla data del corso;
  • per corsi eseguiti nel passato e non pienamente conformi, è necessario un primo aggiornamento “integrativo” per rendere il percorso completo e conforme entro il 12 Marzo 2015. Dalla data dell’aggiornamento “integrativo” decorre il quinquennio per l'aggiornamento periodico.

- la circolare n.12 del 11 Marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in maniera inequivocabile che “il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario ed occasionale delle attrezzature di lavoro” sopra elencate.

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