Fase 2 post Covid: visite mediche e gli esami

26/04/2020
Autore: Dott. Giorgio Codecà

Fase 2 post Covid: visite mediche e gli esami

Procedura fase 2 post Covid-19

Differibilità delle visite (come da indicazioni SIML, ANMA, FNOMCeO, CIP)

La FNOMCeO sottolinea che l’attività di sorveglianza sanitaria, in particolare per le visite periodiche, dovrebbe essere equiparata a quanto è stato espresso per gli ambulatori di medicina generale e di pediatria, con un differimento delle visite ad emergenza terminata ed uniformarsi, quindi, alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e locali, soprattutto al fine di ridurre la mobilizzazione non necessaria di lavoratori negli ambienti di lavoro, abbattendo il rischio di diffondere ulteriormente l’infezione in ambito professionale e comunitario. La visita medica periodica, infatti, rappresenta un rischio di contagio reciproco, anche per l’accertata e non indifferente prevalenza di positivi asintomatici. […]. Secondo quanto riportato, dunque, si ritiene che le visite periodiche di sorveglianza sanitaria, possano essere procrastinate, sino a nuove indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e locali, che regoleranno la possibilità di ricominciare ad effettuare le visite ambulatoriali. Verranno garantite le altre tipologie di visite, come sottolineato nei documenti citati (preventive/preassuntive, da rientro dopo malattia della durata > 60 giorni, visite a richiesta dei dipendenti) fatto salvo i requisiti minimi di seguito elencati.

A tal proposito, si ritiene opportuno e praticabile, ESCLUSIVAMENTE PER IL PERIODO EMERGENZIALE, E NON OLTRE, la telemedicina, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida nazionali emanate a livello ministeriale ([…] Il collegamento deve consentire di vedere e interagire con il paziente e deve avvenire in tempo reale o differito […]). Disposizioni per altro già adottate a livello nazionale da Medici di Medicina Generale (che certificano lo stato di malattia a seguito di valutazione telefonica), dalle commissioni istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (che esprimono giudizi a seguito di sola valutazione documentale), ed avallate per la sorveglianza sanitaria, da alcune regioni (Veneto e Sardegna). Tali modalità, non solo ridurrebbero le occasioni di contatto e di spostamento, ma garantirebbero la tutela dei lavoratori e del medico competente (in particolare se anch’esso soggetto fragile) da un possibile rischio di contagio.

Condizioni minime per proseguire l’attività di sorveglianza sanitaria in sicurezza

Ai fini della prevenzione della diffusione del SARS-CoV2, relativamente al prosieguo delle visite mediche, di cui all’articolo 41 del D. lgs. 81/08 (preventive, periodiche, rientro per motivi di salute > 60 giorni, a richiesta dei lavoratori, per cambio mansioni, di cessazione per fine rapporto di lavoro), si ritiene che:

- i lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria debbano essere dotati di tutti i dispositivi previsti dalla normativa in essere, per la tutela dell’infezione da SARS -CoV2, secondo DPCM 11/03/2020 art.1, misura 7 lett. d) (o quantomeno dotati di mascherina chirurgica e guanti monouso);

- per lo svolgimento delle visite mediche l’Azienda sia dotata di infermeria aziendale, o quanto meno di ambiente idoneo (di congrua metratura, con finestra per ricambio d’aria);

- sia garantito il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente (Circolare del Ministero Salute n°5443 del 22/02/2020), mediante interventi di sanificazione (impiego di ipoclorito di sodio 0.1%-0,5% - etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%);

- l’ambulatorio sia dotato di una sala d’attesa che garantisca il rispetto delle distanze di sicurezza (1,5- 2 metri tra i lavoratori o, in alternativa, modulazione degli accessi);

- all’accesso all’ambulatorio si garantita la presenza di gel lavamani e guanti in nitrile;

- la presenza di servizio igienico dotato di lavabo nell'ambulatorio, o in vicinanza del locale predisposto, dotato di sapone liquido ed asciugamani in carta a perdere;

- presenza di contenitore rigido per lo smaltimento dei guanti monouso e delle mascherine, da trattare come materiale infetto di categoria B (UN3291);

- sia garantita la sanificazione dell’infermeria (lettino, scrivania, maniglie, strumentario), tra un paziente e l’altro, con detergenti a base alcolica (forniti dall'azienda);

- sia garantita la dotazione di DPI per il medico, giornaliere e di numero congruo al numero di pazienti visitati (guanti, camici monouso, mascherina FFP2, occhiali a protezione laterale, sovrascarpe).

Fase 2 post Covid: visite mediche e gli esami

 

 

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