Focus sul DUVRI

22/07/2011
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

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La rubrica "Io scelgo la sicurezza", bollettino regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a cura della Regione Piemonte, nel numero di Giugno 2011 (allegato all'articolo), pone l'attenzione su un argomento di grande interesse, specie per le Pubbliche Amministrazioni.

Si parla infatti di Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, il famigerato DUVRI. Con un artioclo tanto chiaro quanto preciso, gli autori G. Porcellana e M. Montrano inquadrano l'obbligo di redazione del DUVRI, la tipologia di coumento da produrre, i precursori e la normativa che gravita intorno all'argomento.

Innanzitutto ricordiamo che il DUVRI, che deve essere elaborato dal committente/datore di lavoro, estende la logica del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili a tutti i settori di attività, con l'eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

Nel corpo dell'articolo, si sottolinea poi quali siano gli obblighi principali che gravano sul committente/datore di lavoro, nei casi previsti dalla legge per la redazione del DUVRI e che possiamo così riassumere:

1) Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

2) Fornire agli appaltatori / lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno svolgersi i lavori;

3) Cooperare con gli appaltatori nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il tutto, inserendo le informazioni necessarie nel DUVRI, senza dimenticare l'indicazione dei costi della sicurezza (pena nullità del contratto), che non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Più volte la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.

Si invitano i lettori a soffermarsi sull'articolo della rivista, allegata alla presente, per un sempre utile ripasso di parte degli obblighi imposti dalla normativa, e per una sempre corretta gestione dei rapporti e delle pratiche di lavoro.

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