Formazione addetti antincendio. Cosa cambia per le aziende da Settembre 2022?


Autore: Dott. Fabio Di Lorenzo

E’ ormai noto come all’interno di ogni azienda od ente soggetto agli adempimenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sia necessario individuare, a cura del Datore di lavoro, uno specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del suddetto decreto. Ognuno degli addetti individuati dovrà poi necessariamente essere formato, in modo da avere gli strumenti e le conoscenze per poter svolgere adeguatamente l’incarico, ed aggiornato periodicamente. Con l’introduzione del nuovo DM 02 Settembre 2021, che entrerà in vigore un anno dalla sua pubblicazione, ci saranno alcuni cambiamenti.

Fino ad oggi ci si è riferiti al DM 10/03/1998, il quale non sarà integralmente abrogato; lo saranno solo alcuni articoli, tra i quali anche alcuni che riguardano direttamente la formazione degli addetti alle squadre antincendio.

Vediamo sinteticamente quali saranno le principali novità che interessano direttamente le aziende e gli enti in ottica di individuazione, formazione ed aggiornamento dei propri addetti antincendio.

 

PRIMA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI (CORSO “BASE”)

Nulla varia in termini di suddivisione rispetto a quanto previsto dal DM 10/03/1998, viene infatti mantenuta invariata la struttura a 3 livelli di contenuti, basati sul livello di rischio incendio (alto, medio, basso) in cui ricade l’azienda:

-          Corso della durata di 4 ore per addetti antincendio in attività di Livello 1 (rischio “basso”)

-          Corso della durata di 8 ore per addetti antincendio in attività di Livello 2 (rischio “medio”)

-          Corso della durata di 16 ore per addetti antincendio in attività di Livello 3 (rischio “alto”)

Il Decreto ha rivisto anche i contenuti dei suddetti corsi, introducendo ad esempio anche l’esercitazione pratica sull’uso degli estintori portatili anche nei corsi di Livello 1.

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Viene introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale, entro quindi 5 anni dalla data di conseguimento dell’attestato di prima formazione o dell’ultimo aggiornamento.

Anche qui la struttura a 3 livelli rimane invariata, mantenendo le durate già previste dalla Lettera  Circolare prot. N.12653 dei Vigili Del Fuoco del 23/02/2011:

-          Corso della durata di 2 ore per addetti antincendio in attività di Livello 1 (rischio “basso”)

-          Corso della durata di 5 ore per addetti antincendio in attività di Livello 2 (rischio “medio”)

-          Corso della durata di 8 ore per addetti antincendio in attività di Livello 3 (rischio “alto”)

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Il Decreto specifica che oltre alla modalità principale “in presenza”, sarà possibile svolgere le attività di formazione anche in modalità FAD (Formazione a Distanza) di tipo sincrono (es. videoconferenza) solamente per i moduli ed i contenuti di tipo teorico. Sarà quindi comunque necessario prevedere poi una parte “in presenza” per l’esecuzione delle esercitazioni pratiche.

 

CORSI GIA' SVOLTI AI SENSI DEL DM 10/03/1998

La domanda che potrebbe sorgere spontanea è: “Cosa faccio con tutti quegli attestati di formazione/aggiornamento già conseguiti prima dell’entrata in vigore del DM 02 Settembre 2021?”.

La notizia positiva è che non siamo obbligati a ri-formare o aggiornare i nostri addetti antincendio sempre e comunque dal giorno di entrata in vigore del decreto (04/10/2022).

E’ previsto infatti che, innanzitutto, i corsi svolti con contenuti e requisiti ai sensi del “vecchio” DM 10/03/1998 siano validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo DM, ovvero il 04 Aprile 2023. Inoltre, ancora più importante, potremo ritenere validi gli attestati di formazione/aggiornamento dei nostri addetti già conseguiti entro quella data ed effettuare quindi un aggiornamento ai sensi del “nuovo” decreto entro i 5 anni dalla data di conseguimento.

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