La lavoratrice in stato di gravidanza è una lavoratrice fragile?


Autore: Dott. Paolo Aceti

La lavoratrice in stato di gravidanza è una lavoratrice fragile?

Il parere del dipartimento di prevenzione della ulss 9 scaligera in merito alla fragilità delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il parere sottostante è riferibile ad un lavoratore della scuola ma può essere applicato ovviamente a tutte le lavoratrici

La lavoratrice in stato di gravidanza è un soggetto “fragile”. La norma di tutela della lavoratrice madre (D.Lgs.151/2001) prevede il divieto di adibirla a mansioni e/o compiti che prevedono l'esposizione a determinati rischi professionali che possono arrecare danno a lei e/o al nascituro, tra cui il rischio biologico.

La valutazione di tale rischio deve essere fatta dal datore di lavoro che definisce quali mansioni una lavoratrice gravida può svolgere o meno e quali sono le eventuali misure previste a tutela della stessa (cambio/modifica della mansione se la mansione svolta non è compatibile con lo stato di gravidanza, richiesta astensione dal lavoro all'Ispettorato del Lavoro in caso non ci sia una mansione alternativa a cui adibire la lavoratrice).

In questo periodo di pandemia il lavoro a contatto con il pubblico e l’attività di insegnamento in presenza, rappresenta un rischio per la lavoratrice gravida; pertanto il dirigente scolastico valuterà la possibilità di assegnarla ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico (per es. attività di segreteria), a condizione che non vi sia rischio di assembramento, venga garantito il distanziamento interpersonale ed i locali siano ben arieggiati.

In caso di impossibilità di cambio mansione, la lavoratrice rimane a casa con provvedimento di astensione anticipata da lavoro a rischio, emesso dall'Ispettorato del Lavoro. Al riguardo, va considerato che l’art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede che “L’ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell’art. 3, terzo comma, e dell’art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia“.

 

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