Come molti già sanno, esistono precisi requisiti previsti dalla legge per la tenuta delle cartelle sanitarie, e la principale che ci viene posta è: posso tenere le cartelle sanitarie in un luogo diverso dall’azienda?Si a patto che sia un luogo concordato con il medico (consigliamo apposito verbale) in un luogo accessibile solo dal medico e dalle autorità competenti con ovviamente il vincolo della salvaguardia del segreto professionale.
In allegato lo schema con i principali obblighi e doveri
Il MC istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Compiti del medico competente in riferimento DLgs 81/08 e al DLgs 106/09 Ottobre 2011
- tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 c) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)
Strumenti di controllo: archivio cartaceo ed informatizzato delle cartelle sanitarie Il MC
- allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25 c 1
- redige la cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell’allegato 3 A predisposta su formato cartaceo o informatizzato
Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 5 _ DLgs 106/09
Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e)
Strumenti di controllo: cartella sanitaria e di rischio Il MC consegna
- al DdL, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui DLgs 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale
- al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni relative alla conservazione della medesima.
Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 d) e) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1
Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 a) per la consegna al DdL
Strumenti di controllo: verbale di consegna. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del DdL:
- nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 196/03
- per almeno 10 anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente DLgs. Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 e) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1 b)
Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 55 c. 5
h) Strumenti di controllo: nessuno
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