La tenuta delle cartelle sanitarie di rischio

18/01/2023
Autore: Dott. Paolo Aceti

La tenuta delle cartelle sanitarie di rischio

La tenuta delle cartelle sanitarie di rischuio ed eventuale impianto sanzionatorio 

Come molti già sanno, esistono precisi requisiti previsti dalla legge per la tenuta delle cartelle sanitarie, e la principale che ci viene posta è: posso tenere le cartelle sanitarie in un luogo diverso dall’azienda?Si a patto che sia un luogo concordato con il medico (consigliamo apposito verbale) in un luogo accessibile solo dal medico e dalle autorità competenti con ovviamente il vincolo della salvaguardia del segreto professionale.

In allegato lo schema con i principali obblighi e doveri

 Il MC istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Compiti del medico competente in riferimento DLgs 81/08 e al DLgs 106/09 Ottobre 2011

- tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 c) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1  

Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 b)

Strumenti di controllo: archivio cartaceo ed informatizzato delle cartelle sanitarie Il MC 

- allega gli esiti della visita medica alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25 c 1

- redige la cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi dell’allegato 3 A predisposta su formato cartaceo o informatizzato

Riferimento: DLgs 81/08 art. 41 c 5 _ DLgs 106/09

Sanzione: per il MC amministrativa sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 e)

Strumenti di controllo: cartella sanitaria e di rischio Il MC consegna

- al DdL, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui DLgs 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale

- al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni relative alla conservazione della medesima.

Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 d) e) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1

 Sanzione: per il MC sec. DLgs 81/08 art. 58 c. 1 a) per la consegna al DdL

Strumenti di controllo: verbale di consegna. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del DdL:

- nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 196/03

 

- per almeno 10 anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente DLgs. Riferimento: DLgs 81/08 art. 25 c 1 e) _ DLgs 106/09 art. 15 c 1 b)

Sanzione: per il DdL sec. DLgs 81/08 art. 55 c. 5

h) Strumenti di controllo: nessuno

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