Le patologie per le quali è possibile richiedere lo smart working nel decreto del 3 Febbraio

09/02/2022
Autore: Dott. Paolo Aceti

VISTO l’articolo 32 della Costituzione; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; VISTO l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente “Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale , n. 72 del 24 marzo 2021; VISTO l'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto; VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021; VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021; VISTO, l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto; RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica; RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto; TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19; ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022; VISTA la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022; Decreta Articolo 1 1. Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni: a) indipendentemente dallo stato vaccinale a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria: — trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; — trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); — attesa di trapianto d’organo; — terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); — patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure; — immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); — immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); — dialisi e insufficienza renale cronica grave; — pregressa splenectomia; — sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico. a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: — cardiopatia ischemica; — fibrillazione atriale; — scompenso cardiaco; — ictus; — diabete mellito; — bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; — epatite cronica; — obesità. b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni: — età >60 anni; — condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa. 2. Ai fini del presente decreto, l’esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore. Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 

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