Abrogato il dpr 303 del 56, che stabiliva per alcune categorie di lavoratori visite trimestrali molti si sono posti il problema di come affrontare la scadenza delle visite.
Ne nella 626/94 ne nell’ 81/08 è mai stato il problema delle scadenza delle visite ma dopo esserci consultati fra noi e verificato quello che fanno molti organi di controllo ci siamo resi conto che la visita di idoneità alla mansione non è la visita per il conseguimento della abilitazione alla guida e quindi non ha una scadenza cosi rigorosa.
Come sempre nelle attività là dove non arriva la legge arriva il buon senso, e optiamo normalmente per seguire questo tipo di prassi:
Se i lavoratori hanno come data di scadenza del certificato ad esempio l’11 marzo il buon senso dice che se il medico compente esegue le visite in un lasso di tempo che va dalla fine di febbraio ad Aprile ad esempio nessuno contesterà mai la mancanza della visita di idoneità né i verificatori del dipartimento di prevenzione delle ATS ne l’ispettorato del lavoro.
Il senso della legge a nostro parere è effettuate le visite in un tempo consono, ovviamente fare visite a dicembre per scadenze a marzo, anche se siamo ancora nell’anno solare è sicuramente sanzionabile.
Il buon senso e la prassi ci dicono come regolarci con scadenze annuali biennali quinquennali.
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