Medico competente nuovi compiti: decreto del 4 Maggio

10/05/2023
Autore: Dott. Paolo Aceti

Medico competente nuovi compiti: decreto del 4 Maggio

Medico competente: ulteriori riflessioni sul decreto del 4 Maggio

 

Veniamo ad una analisi articolo per articolo :     

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  2. a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

Non ritengo che questa sia una modifica sostanziale, già precedentemente l’obbligo di sorveglianza sanitaria scaturiva dal documento di valutazione dei rischi: ad un non esperto potrebbe sembrare una estensione, dal punto di vista pratico non cambia nulla     

 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

  1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
  2. a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; …

 

Commento

Il governo : in questo caso ritiene di estendere ad autonomi le misure rivolte a prevenire gli infortuni  anche per categorie precedentemente non considerate  non  elazione governativa: "La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV".

 

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

  1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (...)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

 

Commento

Anche in questo caso l’intento del governo è aumentare i controlli sullo stato di salute dei lavoratori: se precedentemente ci si presentava al nuovo MC senza alcuna documentazione sanitaria passata adesso dovrà recare con sé tutta la sua storia clinica aziendale precedente.

Da un lato non se ne vede l’utilità dall’altro la duplicazione a dismisura della cartelle provocherà ulteriore caos. Un lavoratore che avrà cambiato nel corso della vita più aziende dovrà portare con lui tutte le cartelle sanitarie delle aziende precedenti? E il costo in termini di tempo e carta? A chi sarà messo in carico?       

 

Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda.

 

Per quel che riguarda invece l’impedimento del medico competente a svolgere temporaneamente il suo compito la vera novità è che il sostituto e l’onere della sostituzione sono a carico del medico competente  

 

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