Modifiche introdotte dal Jobs Act

01/10/2015
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

Nel dicembre 2014 è stato introdotto dal governo il Decreto numero 183 (del 10/12/2014). Tale decreto prende il nome, ormai noto a tutti, di Jobs Act.

Perchè ne parliamo solo ora? Perchè soltanto negli ultimissimi mesi, ed in particolare nel mese di Settembre, sono divenuti ufficiali i Decreti Attuativi che regolano l'entrata in vigore del Jobs Act. E' chiaro che tale decreto ha la maggior parte delle sue ripercussioni sul mondo del lavoro nella sua accezione contrattuale e nella gestione delle nuove forme lavorative e delle nuove tipologie di rapporti di lavoro; tuttavia all'interno dei decreti non mancano novità che vanno a modificare alcuni punti della normativa della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In estrema sintesi, le principali modifiche sono le seguenti. Partiamo con le modifiche di più pratica applicazione per ogni azienda:

- è stato abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Il fascicolo di registrazione cartaceo degli infortuni viene quindi abolito sebbene non sia ancora entrato in funzione ciò che dovrà sostituirlo, ovvero il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro). Una volta che sarà attivo il SINP, esso sarà il "raccoglitore elettronico" di tutti i dati degli infortuni nazionali. Fino ad allora, resta comunque abolito il registro infortuni;

- il datore di lavoro che intende svolgere il compito di Addetto Antincendio e/o Addetto Primo Soccorso, oggi lo può fare anche in aziende che occupano più di 5 lavoratori;

- è stata sancito l'obbligo di invio all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica;

- le informazioni relative alle denunce di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni all'autorità di pubblica sicurezza sono ora a carico dell'INAIL, esonerando così il datore di lavoro dall'obbligo.

Oltre a queste, ci sono altre modifiche al comparto della sicurezza sul lavoro che un minore rilievo applicativo diretto per il singolo datore di lavoro (riduzione dei membri della Commissione Consultiva Permanente ecc.).

I decreti attuativi hanno poi portato modifche parziali al sistema sanzionatorio legato al D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto riguarda:

- se il datore di lavoro omette di inviare a sorveglianza sanitaria parte dei propri lavoratori, la sanzione prevista dal D.Lgs. 81/08 viene raddoppiata se i lavoratori in questione sono più di 5 e triplicata se sono più di 10;

- se il datore di lavoro omette di erogare la formazione a parte dei propri lavoratori, la sanzione prevista dal D.Lgs. 81/08 viene raddoppiata se i lavoratori in questione sono più di 5 e triplicata se sono più di 10.

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