Per più di venti anni non si è avuta alcuna modifica al testo del decreto per la gestione del rischio incendio sui luoghi di lavoro, il DM 10/03/1998. Con il DM 02/09/2021 sono state inserite modifiche sostanziali alla gestione della formazione degli addetti antincendio ed alla gestione del rischio incendio nelle aziende.
Ma cosa è cambiato nel nuovo testo?
Primo aspetto evidente, viene sancito l’aggiornamento della formazione entro 5 anni dalla prima formazione.
Se l’addetto ha superato i 5 anni dalla formazione, deve obbligatoriamente eseguirla entro 12 mesi. E’ inoltre contenuto nel decreto un cambiamento formale nel nome dei corsi per addetti antincendio, che vengono rinominati in attività livello 1 (ex rischio basso), livello 2 ( ex rischio medio), livello 3 (ex rischio alto). Inoltre, nelle attività formative il decreto prevede per tutti lo svolgimento della prova pratica.
Si potrà eseguire in FAD di tipo sincrono l’attività formativa (escludendo ovviamente la prova pratica).
Esistono poi nel nuovo decreto una serie di requisiti specifici di qualifica del docente, ivi comprese le indicazione dei corsi professionalizzanti ed abilitanti da seguire per poter diventare docente formatore in materia antincendio.
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