Dal 15 Ottobre al 31 Dicembre 2021 (salvo proroghe), per accedere al luogo di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass).
Il Datore di Lavoro informa tutti i lavoratori del presente obbligo.
A CHI SI APPLICA
A tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato.
Oltre ai lavoratori dipendenti, la disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Quindi anche soci lavoratori, amministratori, dirigenti, lavoratori autonomi, collaboratori dell’impresa a qualsiasi titolo, volontari, tirocinanti, stagisti, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati (elenco non esaustivo) sono soggetti all’obbligo di cui sopra. Per gli Enti Pubblici è esplicitamente previsto che la disposizione si applichi anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Nulla è esplicitato in merito all’applicazione dell’obbligo nei confronti di utenti esterni, cittadini privati, clienti, fatti salvi gli obblighi già sussistenti da tempo in specifiche realtà (ristorazione, spettacoli ecc.).
COME SI OTTIENE IL GREEN PASS
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 12 mesi)
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezioni da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (validità 6 mesi)
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore se test antigenico, validità 72 ore se test molecolare)
- Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo (validità 12 mesi)
CHI DEVE CONTROLLARE
L’obbligo di verifica ricade sempre sul Datore di Lavoro, che può definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche stesse, anche a campione e potendo individuare (con atto formale) soggetti deputati all’accertamento delle violazioni.
Alla presenza di più Datori di Lavoro nella stessa realtà lavorativa, si ritiene possa far seguito la possibilità che ciascun Datore di Lavoro esegua il controllo sui lavoratori della propria area / settore.
COME AVVIENE IL CONTROLLO
Mediante l’applicazione VerificaC19, della quale si allegano le istruzioni di utilizzo fornite dagli organi istituzionali. Tali istruzioni dovranno essere fornite ai soggetti delegati al controllo.
Non è possibile effettuare registrazioni circa la durata del Green Pass del soggetto verificato o la sua validità residua.
Si ritiene tuttavia possibile effettuare una registrazione dei controlli effettuati di giorno in giorno, senza raccolta di dati sensibili, a dimostrazione della corretta adozione delle misure di legge da parte del Datore di Lavoro.
CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE PRIVO DI GREEN PASS
Il lavoratore (o assimilabile) che dichiari di non possedere il Green Pass o che risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Al lavoratore che acceda al luogo di lavoro senza possedere il Green Pass si applica una sanzione da euro 600 ad euro 1500.
CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO CHE NON ESEGUE I CONTROLLI
In caso di mancata verifica della certificazione o in mancanza dell’adozione delle misure organizzative da parte del Datore di Lavoro entro il 15 Ottobre 2021, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1000.
Al momento, nulla si modifica in merito a tutti gli obblighi già da tempo in vigore (DPI, sanificazioni, distanziamento ecc.).
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