REPUBBLICA ITALINA
In nome del Popolo Italiano A
UV CORTE SUPRENA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
LUIGI I'•IARINI DONATELLA GALTERIO ANGELO MATTEO SOCCI ANDREA GENTILI
LUCA SEMERARO
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. Ù* UP - 15/02/2022
R.G.N. 25975/2021
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SAVONA
nel procedimento a carico di:
MESSINA CARLO nato a ROMA il 06/04/1962
avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI: "Inammissibilità del ricorso";
Lette le conclusioni deII’Avv. Guido Carlo Alleva : "Inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso del P.M.".
Tali condotte sono riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle “malattie trasmissibili pandemia Covid —2019” oggetto del DVR n.24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza.
2.1. Violazione di Iegge per avere il giudicante erroneamente interpretato il dato normativo e pronunciato sentenza assolutoria.
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la qualifica di “datore di lavoro”, rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a Messina Carlo quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di Intesa San Paolo. L’art.2 del d.lgs. 81 del 2008 definisce il datore di Iavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di Iavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla Iegge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, Fabio Rastrelli con atto notarile. L’art.17 del d. lgs. N.81 del 2008 esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile. Conseguentemente l’imputato deve essere chiamato a rispondere delle omissioni contestatigli neIl’imputazione ed errata risulta la sentenza di assoluzione qui impugnata. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
2.2. Carlo Messina ha depositato ampia memoria nella quale illustra la questione e analizza la giurisprudenza sul concetto di datore di lavoro e ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso della Procura.
2.3. Il Procuratore generale ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, risultando errata la riferibilità del reato alla condotta di violazione del divieto di delega, dovendosi, piuttosto, avere riguardo alla mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e alla mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
altro, del 7 gennaio 2016, che affronta alle pagg.9-11 il tema di chi debba essere considerato “datore di Iavoro” in relazione ai poteri di gestione dell’intera unità organizzativa.
Una ancor più chiara lettura del dato normativo riferita a organizzazioni complesse e articolate su più unità organizzative si rinviene nella sentenza Sez.4, n.32899 dell’8/1/2021, PG/Castaldo, In particolare, alle pagine 481 e 482 si Iegge:
”La previsione normativa che prefigura la possibilità di avere nell’ambito di una medesima impresa una pluralità di datori di Iavoro non permette di proiettare gli effetti del singolo ruolo datoriale sull’intera organizzazione. La costituzione di un datore di Iavoro all’interno di una più ampia organizzazione per effetto dell’articolazione di questa in più unità produttive presuppone che sia individuabile ed individuata siffatta unità per le cui necessità di funzionamento il soggetto chiamato a gestirla viene dotato di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari. Si stabilisce, così, una relazione biunivoca tra tale soggetto e l’unità organizzativa, tale per cui egli diviene in essa — e solo nell’ambito di essa — datore di Iavoro. In realtà organizzative che presentano simile connotazioni si determina la contestuale presenza di un datore di Iavoro al vertice dell’intera organizzazione — che pertanto potrebbe dirsi ‘apicale’ - e di uno o più datori di Iavoro che potrebbero definirsi ‘sottordinati’. Infatti, per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro ‘apicale’; la particolarità è che tale vincolo si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell’unità produttiva. Quando invece tali vincoli si riflettono anche su tale gestione, è da escludersi che ricorra un datore di Iavoro sottordinato, profilandosi piuttosto un dirigente (per una applicazione di tali assunti si veda Sez. 4, n. 18200 del 07/01/2016, Grosso e altro, Rv. 26664001, in motivazione).
“Il datore di Iavoro sottordinato è quindi destinatario di tutte le prescrizioni che si indirizzano alla figura datoriale; ma entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli. Esemplificando, egli sarà tenuto ad eseguire la valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative svolte nell’unità; a redigere il documento di valutazione dei rischi; a nominare il medico competente ed il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione. Quella stretta connessione che Io stesso disposto normativo pone fa sì che la valutazione dei rischi non possa attenere a rischi che risultano affidati a diversi datori di Iavoro (per esempio quelli ai quali è stata affidata altra unità produttiva fornita di analoga
autonomia; ma anche quello che resta vertice dell’organizzazione entro la quale sono individuate le diverse unità produttive autonome).
“Proprio per tale motivo è corretta la replica che i giudici di merito indirizzano al rilievo difensivo tendente a valorizzare la previsione di più datori di lavoro, costituiti dai Capi del compartimenti territoriali; una volta individuato il rischio come non specifico delle attività svolte nella singole attività, tanto che la sua gestione presuppone poteri non disponibili a quei datori di Iavoro, è del tutto conseguente che la valutazione di tale rischio è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di Iavoro ‘apicale’.”
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa persona fisica.
Così deciso il 15/02/2022
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