Prescrizioni di sicurezza per i lavoratori a contatto con traffico veicolare

02/04/2013
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

Prescrizioni di sicurezza per i lavoratori a contatto con traffico veicolare

Lavoratori e traffico  veicolare: quali le linee guida

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 161 impone agli organi competenti (Ministeri del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, delle Infrastrutture e Trasporti) l’emanazione di un decreto per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.

Tale decreto è stato emanato il 4 Marzo 2013 (Decreto Interministeriale 04/03/2013), ed i suoi contenuti sono accessibili nel file allegato.

Nel decreto ci si sofferma sugli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro i cui lavoratori svolgono attività che li espongono a rischi di investimento, poiché a stretto contatto con la carreggiata ed il treffico veicolare. All’interno del testo di legge sono imposti i Dispositivi di Protezione Individuale da adottare per la completa visibilità degli operatori, sono imposte le modalità di segnalazione (mediante cartellonistica e sistemi gestuali con bandiere) degli operatori a bordo strada, nonché le distanze da rispettare nell’apposizione di tali segnalazioni.

Inoltre, l’Allegato 1 del Decreto mira a dettagliare al meglio le possibili situazioni che possano incorrere nell’esecuzione delle lavorazioni a bordo carreggiata: sono quindi previste misure di sicurezza a seconda delle condizioni atmosferiche, numeri minimi di componenti la quadra di lavoro a seconda del tipo di strada ove si debba intervenire, segnalazioni di situazioni di emergenza ecc.

Nell’Allegato 2 invece sono dettagliati i contenuti minimi della formazione a cui avviare i lavoratori adibiti alle lavorazioni ed i loro preposti. La formazione descritta nel testo di legge si aggiunge a tutte le altre opere formative già indicate nel D.Lgs. 81/08 e decreti accessori, e non si sostituisce ad alcuna di esse. La formazione può essere erogata solo da organismi accreditati, mediante docenti aventi specifici requisiti; non può essere quindi condotta una formazione esclusivamente interna, non essendo essa riconosciuta dalla normativa. Il monte ore previsto dalla normativa è di 8 ore per i lavoratori e di 12 ore per i loro preposti.

Si rimanda all’allegato testo di legge (DIM 04/03/2013) per informazioni più dettagliate.

Decreto Interministeriale 4/3/2013
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